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Proroga scadenza imposte al 20/8 anche per professionisti e lavoratori autonomi

Tramite un comunicato il MEF ha annunciato che anche per i titolari di redditi di lavoro autonomo e per i professionisti è prevista la proroga dei versamenti delle imposte a saldo 2016 e acconto 2017 con maggiorazione dello 0,40%. La nuova scadenza è fissata al 21 agosto 2017, in quanto il 20 agosto è domenica. Vediamo insieme di cosa si tratta.
A cura di Antonio Barbato
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proroga 770

Con un comunicato stampa è arrivata la proroga della scadenza delle imposte anche per professionisti e lavoratori autonomi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto sapere infatti che dal 21 luglio al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi ed i professionisti (avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, ecc)  potranno effettuare i versamenti delle imposte con il pagamento aggiuntivo di una lieve maggiorazione delle stesse imposte, a titolo d’interesse nella misura dello 0,40 per cento.

Il Comunicato del MEF sulla proroga scadenza versamento imposte con maggiorazione dello 0,40% per i lavoratori autonomi stabilisce che: “Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il DPCM uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro DPCM, in dirittura d’arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap”.

Tuttavia essendo, essendo per quest’anno il 20 agosto domenica, il termine cade il 21 agosto 2017.

La proroga concessa dal Mef, equipara la situazione dei lavoratori autonomi a quelli titolari di reddito di impresa. Per questi ultimi la proroga dei versamenti delle imposte a saldo 2016 e acconto 2017 con maggiorazione dello 0,40% è stata concessa alcuni giorni fa.

 Le scadenze che sono state prorogate

Le scadenze prorogate per i lavoratori autonomi, quindi anche per i professionisti, sono quelle relative ai versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016, (modello Redditi 2017), quindi la proroga riguarda il saldo imposte 2016 e il versamento del primo acconto 2017.

Inoltre la proroga, cosi come si può leggere dal testo del comunicato ufficiale del Mef, riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione Iva. Quindi non solo più le imposte sui redditi e le relative addizionali, ma anche Irap, eventuale saldo Iva 2016, contributi previdenziali e le altre imposte diverse dalle imposte sui redditi.

La scadenza naturale per il versamento delle imposte senza interessi era stata fissata in primo momento al 30 giugno ed al 31 luglio per il versamento delle imposte maggiorate dello 0,40%.

Dopo il comunicato del Mef, invece la scadenza dei versamenti con maggiorazione dello 0,40% è stata spostata a lunedì 21 agosto 2017 (perché il 20 agosto data stabilita nel comunicato del MEF è di domenica).

Soggetti destinatari della proroga

Sono destinatari della proroga tutti i titolari di reddito autonomo.

L’articolo 53 del DPR n. 917/86 afferma che “sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio di una professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa, elencate all’articolo 2195 del codice civile”.

Quindi, sono titolari di reddito autonomo ad esempio i professionisti come gli avvocati, i commercialisti, gli architetti, gli ingegneri, che esercitato abitualmente e professionalmente la professione.

E per le altre tipologie di redditi? Le vecchie scadenze per il versamento delle imposte dovrebbero, a questo punto, valere solo per i contribuenti che non sono né titolari di redditi d’impresa né di lavoro autonomo, per esempio: dipendenti, pensionati e persone fisiche con redditi di fabbricati o redditi diversi.

Vediamo ora le differenze rispetto a quanto previsto per i redditi d’impresa.

Lavoratori autonomi e professionisti. Mentre il Mef, attraverso il comunicato 131, ha fatto sapere che la proroga per i titolari di lavoro autonomo e quindi anche per i professionisti, riguarda le imposte sui redditi, l’Irap, le risultanze della dichiarazione Iva, contributi previdenziali ed altre imposte previste per la tipologia di reddito, la situazione è diversa per i titolari di redditi d’impresa.

Soggetti titolari di redditi d’impresa. La situazione è stata sì equiparata, ma non del tutto. Infatti per i redditi d’impresa la proroga riguarda esclusivamente i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Quinti, tali soggetti dovranno rispettare le vecchie scadenze per pagare Irap, saldo Iva 2016 se ancora non pagato del tutto, contributi previdenziali e le altre imposte diverse dalle imposte sui redditi.

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