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Proroga scadenza invio liquidazioni periodiche IVA al 12 giugno 2017

Il Ministro dell’Economia Padoan ha firmato la proroga della scadenza per la comunicazione liquidazioni periodiche IVA al 12 giugno 2017. Obbligati ad inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2017 tutti i titolari di partita IVA soggetti passivi, escluso contribuenti minimi e forfettari. L’originaria scadenza era il 31 maggio 2017. Ecco il testo del DPCM e il comunicato stampa. In caso di mancato o ritardato invio, la sanzione va da 500 a 2.000 euro.
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A cura di Antonio Barbato
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liquidazione trimestrale iva proroga

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 89/2017 del 29 maggio 2017 annuncia la proroga della scadenza della comunicazione relativa alle liquidazioni periodiche IVA al giorno lunedì 12 giugno 2017. L'originaria scadenza del nuovo adempimento, a cui sono tenuti tutti i titolari di partita IVA che sono soggetto passivo IVA, era il 31 maggio 2017. Entro il 12 giugno va quindi inviata la comunicazione relativa al primo trimestre 2017.

Il comunicato stampa dal titolo "Fisco: posticipato al 12 giugno 2017 il termine per la comunicazione IVA del primo trimestre 2017" annuncia che "Il relativo DPCM è stato firmato ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale".

Il comunicato stampa annuncia:

"Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ed al Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale".

Quali titolari di partita IVA sono obbligati

Dal 2017 i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA con la scadenza del 31 maggio per il primo trimestre IVA, del 18 settembre per il secondo trimestre, del 30 novembre per il terzo trimestre e del 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre IVA.

E’ stata stabilita la soppressione dello spesometro annuale, introducendo però l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate trimestralmente tutti i dati relativi alle fatture emesse in ogni singolo trimestre, nonché tutti i dati relativi alle fatture ricevute e alla conseguente liquidazione Iva trimestrale.

Sono obbligati all’invio tutti i soggetti IVA che inviano la dichiarazione Iva annuale, quindi tutti i soggetti passivi IVA.

Sono esonerati invece i soggetti passivi che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non sono obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche nonché i contribuenti titolari di partita IVA che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari, a condizione che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni che giustificano l’esonero.

Sanzioni in caso di ritardato od omesso invio. Qualora vi sia omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, l’agenzia delle Entrate stabilisce che tali casi sono puniti con sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.000.

Per maggiori informazioni, ecco lo speciale sulla comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

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