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Regime forfettario 2017 [GUIDA]

Il regime forfettario è un regime agevolato destinato alle persone fisiche, imprenditori o professionisti, la cui attività è di ridotte dimensioni (limite di ricavi da 30.000 a 50.000 euro secondo il codice ATECO). Dalle semplificazioni (esonero da IVA, IRAP e studi di settore) all’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività, dai limiti di 5.000 euro per spese per il personale e di 20.000 euro per beni strumentali, vediamo quali sono requisiti, normativa e convenienza del regime forfettario.
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A cura di Antonio Barbato
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Il regime forfetario 2017, è un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche, imprenditori o professionisti, la cui attività è di ridotte dimensioni. Tale regime consente di pagare una tassazione pari al 15% (5% per le nuove attività) calcolata su un reddito determinato in base ad un coefficiente fisso, il quale dipende dal tipo di attività esercitata. Tra le agevolazioni anche l’esonero da IVA, IRAP e studi di settore.

Il regime forfetario è stato introdotto dalla legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ed è stato successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016.

La prima cosa da dire è che il regime forfetario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, sempreché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e non si trovino in una delle cause di esclusione previste per la disapplicazione del regime.

Il regime forfetario, a differenza di altri regimi agevolati che sono applicabili solo alle nuove attività (nuove aperture di partita IVA), è applicabile:

  • alle nuove attività;
  • ed anche i soggetti già in attività.

Sia per i contribuenti che aprono una nuova attività che per i soggetti titolari di partita IVA l’accesso al regime agevolato è vincolato a dei limiti di ricavi massimi. Attenzione, si parla di limite di ricavi e non di reddito.

Si va dai 25 mila euro di limite di ricavi per coloro che rientrano nell’ambito delle costruzioni e attività immobiliari (compreso gli intermediari del commercio, ai 30 mila euro di limite massimo di ricavi per i professionisti esercenti attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie e di istruzione, fino ai 50 mila euro di limite massimo di ricavi del settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Vediamo pertanto tutte le informazioni utili sulla normativa sul regime forfettario per verificare il possesso dei requisiti, nonché per dare una risposta alla domanda “il regime forfettario conviene?”.

Come funziona il regime forfettario

I contribuenti che rientrano nei requisiti che vedremo, e nei limiti di ricavi sopra accennati e che dettaglieremo in seguito, possono determinare il proprio reddito imponibile sul quale viene poi pagata un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuove attività) sulla base di un coefficiente di redditività, che dipende, insieme ai limiti dei ricavi, dal tipo di attività svolta.

In sostanza il reddito imponibile per i contribuenti aderenti al regime forfetario si calcola applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO assegnato all’attività.

Da tale reddito determinato secondo il principio di cassa, è possibile dedurre solo i contributi previdenziali.

Quindi, da quanto detto si ricava che ai fini della determinazione del reddito imponibile non si può dedurre nessuna spesa sostenta nel periodo tranne i contributi previdenziali versati.

Una volta determinato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, sostitutiva dell’imposta Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive cioè IRAP. Da ciò si deduce che i soggetti aderenti al regime forfetario godono dell’esclusione dall’IRAP.

Agevolazioni e semplificazioni del regime forfetario

Il regime forfetario prevede:

  • semplificazioni sia ai fini IVA;
  • semplificazioni ai fini contabili;
  • la determinazione forfetaria del reddito che andrà assoggettato ad un’unica imposta;
  • la possibilità di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Ulteriori agevolazioni sono previste per determinati periodi di tempo per coloro che intraprendono una nuova attività economica.

Il regime forfetario, a differenza di altri regimi in vigore prima dello stesso (si pensi al regime dei minimi), non prevede una scadenza relativa agli anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica (nel regime dei minimi c’era un limite di età di 35 anni).

Quindi l’applicazione del regime forfettario dipende solo dalla presenza e dal mantenimento nel tempo delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla legge (dai limiti di ricavi ai requisiti che ora vedremo).

Ma quali sono effettivamente le semplificazioni contabili e fiscali di cui possono beneficiare i contribuenti che applicano il regime forfettario?

I contribuenti in regime forfettario godono, innanzitutto, di un regime di esonero dell’IVA e sono pertanto dispensati dalla maggior parte degli adempimenti IVA previsti.

Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:

  • divieto di rivalsa dell’IVA: quindi sui documenti attivi non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
  • divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
  • esonero dalla registrazione dei corrispettivi; esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
  • esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti;
  • esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
  • esonero dalla dichiarazione IVA;
  • esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva esempio “spesometro”;
  • esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate verso operatori di Paesi black list;
  • esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. 696/1996.

Adempimenti

Tuttavia, i contribuenti operanti in regime forfettario dovranno:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi fatta eccezione per quelle attività esonerate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696,
  • integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

In fattura, il soggetto, dovrà indicare l’annotazione “operazione senza l’applicazione dell’IVA” con l’indicazione del riferimento normativo “art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014

In relazione ad alcune operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d’imposta con obbligo di assolvimento dell’IVA. Di ciò si discuterà successivamente.

Per quanto riguarda le di imposte dirette i soggetti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili eccetto l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Come già detto i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta quindi non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte ma, nella dichiarazione dei redditi, va comunque indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per il quale è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Inoltre non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi e compensi percepiti quindi in fattura, oltre a riportare la dicitura “Operazione senza l’applicazione dell’Iva” e il riferimento normativo deve essere indicato anche che si tratta di un’operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati anche dall’IRAP e dagli studi di settore.

Il regime forfetario è obbligatorio?

L’introduzione del regime forfetario trova giustificazione anche nella volontà del legislatore di razionalizzare la tassazione delle attività produttive di dimensioni ridotte e superare nel tempo le difficoltà di applicazione derivanti dalla coesistenza di più regimi fiscali destinati a soggetti con caratteristiche simili.

Regimi fiscali abrogati. Quindi dal 1° gennaio 2015 è stata prevista l’abrogazione del:

  • regime delle le nuove attività produttive;
  • regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi;
  • regime contabile agevolato.

A quanto appena detto va fatta una precisazione: è permesso a coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalevano dei regimi delle nuove attività e del regime di vantaggio il passaggio al regime forfetario, in presenza dei requisiti previsti dalla legge (comma 86) oppure per gli stessi soggetti era prevista la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste per le nuove attività dal comma 65 “per i soli periodi d’imposta che residuavano al completamento” del periodo agevolato, fissato in cinque anni.

Inoltre il legislatore consente ai soggetti che applicavano il regime fiscale di vantaggio di continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio (comma 88), ampliando poi detta possibilità anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015.

Abbiamo già detto che il regime forfetario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 e nel contempo non si trovino in una delle cause di esclusione previste dal comma 57 della legge 190/2014.

Una caratteristica importante del regime forfetario è che vi possono accedere anche i soggetti già in attività e che non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica, la sua applicazione dipende solo dal verificarsi di determinate condizioni.

Vediamo ora tutte le condizioni per l’accesso al regime forfetario.

Limite ricavi regime forfettario (tabella codici ATECO forfettari)

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 10/E dell’aprile 2016, chiarisce quanto già previsto all’art. 54 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), circa i requisiti da possedere per accedere al regime forfetario.

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente siano in possesso di alcuni requisiti. Il primo requisito è che  i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione:

  1. “abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014, e successive modifiche, diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”.

Questo vuol dire che con il regime forfetario il legislatore ha voluto proporzionare le soglie di accesso al regime in base all’attività svolta, questo perché consapevole che attività diverse hanno anche proficuità diverse. Il limite previsto deve essere ragguagliato all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno.

Tabella codici Ateco forfettari. Il Legislatore ha inserito nella normativa un primo importante paletto pubblicando una tabella dei limiti dei ricavi in base a tipo di attività svolta. Il limite dei ricavi per l’accesso al regime forfettario e i relativi coefficienti sono i seguenti:

  • Industrie alimentari e delle bevande (codice ATECO 10-11): limite dei ricavi di 45.000 euro e coefficiente del 40%;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Codice ATECO 45 – 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): limite dei ricavi di 50.000 euro e coefficiente del 40%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (Codice ATECO 47.81): limite dei ricavi di 40.000 euro e coefficiente del 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti (Codice ATECO 47.82 – 47.89): limite dei ricavi di 30.000 euro e coefficiente del 54%;
  • Costruzioni e attività immobiliari (Codice ATECO 41 – 42 – 43 – 68): limite dei ricavi di 25.000 euro e coefficiente del 86%;
  • Intermediari del commercio (Codice ATECO 46.1): limite dei ricavi di 25.000 euro e coefficiente del 62%;
  • Servizi di alloggio e ristorazione (Codice ATECO 55 – 56): limite dei ricavi di 50.000 euro e coefficiente del 40%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie e di istruzione (Codice ATECO 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): limite dei ricavi di 30.000 euro e coefficiente del 78%;
  • Altre attività (Codice ATECO 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 – 49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99): limite dei ricavi di 30.000 euro e coefficiente del 67%.

Pertanto ad esempio: un professionista può accedere al regime agevolato se ha ricavi, quindi fatturato, non superiori a 30.000 euro e nel suo specifico caso, per la determinazione del reddito al quale applicare l’aliquota del 15% dell’imposta sostitutiva, si calcola il 40% dei ricavi (40% è il coefficiente) al netto dei contributi previdenziali.

Come calcolare i ricavi. Al fine di determinare l’ammontare di ricavi o compensi percepiti per poter accedere o meno al regime forfetario, vi concorrono anche i beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR, conseguiti al valore normale.

Inoltre, vi concorrono anche i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino.

Mentre, in base al comma 55 della legge di stabilita 2015 non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.

Dal 1° gennaio 2016, le soglie di accesso al regime forfetario per singole attività sono state riviste ed aumentate, con la Legge di Stabilità 2016. Tale modifica permette di effettuare la verifica dei limiti di accesso e permanenza nel regime con riferimento a tali nuove soglie.

Se il contribuente svolge più attività? Il comma 55, lettera b) della Legge di Stabilità 2015, prevede che se il contribuente svolge più attività, con codici ATECO differenti ai fini dell’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, va considerato il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.

Inoltre, la verifica del superamento del limite per l’accesso al regime, deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Quindi l’ammontare dei ricavi conseguiti vanno calcolati con il criterio di competenza o di cassa, a seconda del regime contabile utilizzato dal soggetto.

I requisiti: limite di spese per personale di 5.000 euro

Come abbiamo detto, possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente siano in possesso di alcuni requisiti. Il secondo requisito è che i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione:

b. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – di seguito TUIR), anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, a norma dell’articolo 61 del D.lgs. n. 276 del 2003.

Concorrono alla determinazione del limite dei 5.000 euro gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (articolo 53, comma 2, lett. c) del TUIR), e inoltre le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (articolo 60 del TUIR);

I requisiti: Beni strumentali fino a 20.000 euro

Oltre ai requisiti sopra descritti, possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente siano in possesso anche del seguente requisito:

c. il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 000 euro.

Ai fini del calcolo del limite dei 20.000 euro vanno fatte alcune precisazioni:

  • non concorrono alla formazione di tale limite i beni immobili acquisiti o locati;
  • per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato, rileva ai fini del calcolo del limite il valore normale determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato (art. 9 TUIR);
  • per i beni in proprietà rileva il prezzo di acquisto;
  • per i beni ad uso promiscuo, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, partecipano alla formazione del limite di cui sopra nella misura del 50 per cento, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR;
  • non rilevano, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,45 di cui agli artt. 54, comma 2 e 102, comma 5, del TUIR.

Per coloro i quali hanno adottato il regime forfetario nel 2015 era prevista un’altra condizione di accesso al regime, che è stata abrogata dalla Legge di Stabilità 2016. Tale legge ha abolito, dal 2016 in poi, la lettera d) del comma 54 della precedente Legge di Stabilità che prevedeva che potevano accedere al regime forfetario i soli contribuenti che avevano conseguito redditi nell’attività d’impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti.

Dal 2016 è stata prevista la possibilità di accesso nel regime forfetario ai:

  • contribuenti che nel 2015 avevano iniziato una nuova attività ed avevano adottato il regime forfetario 2015 previsto dalla Legge di Stabilità 2015 L. 190/2014;
  • tali soggetti confluiscono, senza esercitare nessuna opzione, nel nuovo regime forfetario 2016 senza altra possibilità a meno che non ritengano opportuno passare al regime ordinario;
  • contribuenti che nel 2014 o nel 2015 avevano fruito del "Regime dei minimi" previsto dall’art. 27, cc. 1 e 2, D.L. n. 98/2011, legge n. 111/2011;
  • i contribuenti che nel 2015 avevano espressamente esercitato l’opzione per il regime ordinario pure se in possesso dei requisiti di accesso al regime forfetario;
  • in questi casi è necessaria la revoca dell’opzione del regime ordinario;
  • i soggetti che non avendo i requisiti per entrare nel regime forfetario nel 2015 si trovavano in regime ordinario ma non per scelta. Se dal 2016 si sono verificati i nuovi requisiti d’accesso, possono optare per il nuovo regime forfetario.

Esclusi dal regime forfettario

Le cause di esclusione dal regime forfetario sono previste al comma 57 della Legge di Stabilità 2015 e vanno rilevate in riferimento all’anno di applicazione del regime.

Non possono avvalersi del regime forfetario in base a quanto stabilito dalla legge:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

L’agenzia delle entrate con circolare 10/E del 4 aprile 2016 elenca nello specifico le attività incompatibili con il regime forfetario e cioè:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
  • agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
  • agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
  • vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95);

Non possono avvalersi del regime forfetario in base a quanto stabilito dalla legge, inoltre:

  • i soggetti non residenti, eccetto i residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che esclusivamente o prevalentemente effettuano operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, n. 8), del DPR n.633 del 1972, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla n. 427 del 1993. Tale esclusione era già prevista dal regime dei contribuenti minimi e dal regime fiscale di vantaggio;
  • i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni e che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR. Tale causa di esclusione non opera se la partecipazione viene ceduta prima dell’inizio della nuova attività che ha diritto all’accesso al regime, ma anche quando la partecipazione viene nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, inoltre non opera nel caso in cui la partecipazione sia ereditata e ceduta entro la fine dell’esercizio.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per coloro i quali applicano il regime forfetario dal 2016, devono tener conto di un’ulteriore causa di esclusione che preclude l’accesso al regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Il limite dei 30.000 euro derivanti da rapporti di lavoro dipendente e/o assimilati, non genera effetti se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, e nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione. Tale tipologia reddituale essendo assimilata a quella di lavoro dipendente, rileva ai fini del raggiungimento della soglia dei 30.000 euro.

Il limite reddituale relativo alla pensione è un limite indipendente e costituisce causa di esclusione autonoma dal regime forfetario indipendentemente dal limite del fatturato previsto dal codice ATECO della relativa attività.

Se la soglia dci reddito non è raggiunta, il contribuente può esercitare l’attività sino al limite di fatturato previsto dal suo codice ATECO.

Le novità del regime forfetario 2017

Il regime forfetario introdotto nel 2015, ha subito una serie di modifiche con la Legge di Stabilità 2016.

L’aliquota prevista dal nuovo regime dei minimi è un’imposta forfetaria pari al 15% e senza limiti di età e di permanenza.

Inoltre, è previsto per chi accede al regime forfetario la possibilità di accedere al regime agevolato contributivo INPS, gli è consentito avere collaboratori, purché non si sostengano spese oltre i 5.000 euro lordi, esclusione dagli studi di settore, dalla tenuta contabile e possibilità di sostenere fino al 49% del proprio reddito, per le eventuali collaboratori.

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, sono state avviate importanti novità circa il regime forfetario applicabile anche nel 2017. Le disposizioni precedenti in materia di regime forfetario limitavano molto la possibilità per i titolari di Partita IVA di accedere al regime. Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 potevano accedere a detto regime i professionisti con soglie di redditività che non superavano i 15 mila euro ed i commercianti nel limite dei 40 mila euro.

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato tali soglie aumentandole a 30 mila euro per i professionisti, mentre per tutte le altre attività le soglie sono state aumentate di 10 mila euro.

Inoltre è stata prevista la possibilità di accedere al regime anche ai titolari di reddito da lavoro dipendente e/o assimilati e redditi da pensione, che svolgono un’attività in proprio, sempreché i redditi di cui sopra non superino i 30 mila euro.

Riguardo invece le nuove attività imprenditoriali, che approfondiremo in seguito, viene previsto un regime di favore con l’aliquota che scende al 5% applicabile per 5 anni.

 

Come accedere al regime forfetario

Il regime forfetario è un regime naturale per coloro posseggono i requisiti richiesti. Quindi i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione. In questo caso, però, tali soggetti sono obbligati ad inviare una comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno se interessati a fruire dell’opzione del regime contributivo agevolato.

Per i contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, devono comunicare la scelta di fruire del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12); tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Tuttavia qualora si ometta di indicare tale scelta nella dichiarazione di inizio attività, l’applicazione del regime forfetario non è preclusa, ma è punibile con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 471 del 1997 (da euro 250 a euro 2.000).

Infine c’è da dire che la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del regime e/o l’assenza delle cause ostative al regime stesso va comunicata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

 

Come uscire dal regime forfetario

La disapplicazione, o più semplicemente la fuoriuscita dal regime forfetario può essere fatta per opzione o per legge o a seguito di accertamento.

Qualora la disapplicazione venga effettuata per opzione significa che è una scelta propria del contribuente quella di fuoriuscire dal regime e di applicare il regime ordinario per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto. Tale scelta viene operata per comportamento concludente ma va comunque comunicata in dichiarazione IVA o in dichiarazione dei redditi qualora si tratti di soggetti che non presentano il modello IVA.

Come chiarito con circ. n. 209/E del 1998, l’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con la sanzione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 471 del 1997.

A seguito dei numerosi cambiamenti introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 al regime forfetario, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario senza rispettare il limite di applicazione dei tre anni. I soggetti che intendono applicare il nuovo regime possono effettuare le rettifiche dei documenti emessi, nel corso del 2016.

Possono accedere al regime forfetario anche coloro che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, hanno optato per il regime ordinario. In questo tale opzione può essere revocata e dal 2016 può applicare il regime forfetario con l’ulteriore agevolazione prevista dal comma 65 (applicazione dell’ imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento), fino alla fine del quinquennio agevolato, ossia fino al 2018.

Inoltre anche i soggetti che nel 2015 hanno optato per l’applicazione del regime di vantaggio possono revocare la scelta effettuata senza attendere il decorso dei cinque anni previsti dal regime ed accedere al regime forfetario.

Il regime forfetario si vede disapplicato per legge  a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Disapplicazione a seguito di accertamento. In base al comma 74 della legge 190/2014 il regime forfetario cessa di essere applicato qualora passi in giudicato un avviso di accertamento che dimostri l’assenza delle condizioni di accesso o la presenza di condizioni che determinano l’uscita dal regime. In base a ciò il regime forfetario cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui a seguito dell’avviso di accertamento vengono meno le condizioni di cui sopra.

Il nuovo regime forfetario per le startup

Il nuovo regime forfetario prevede agevolazioni per le nuove attività: l’imposta sostitutiva passa dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività.

il nuovo regime forfetario, qualora sussistano i requisiti richiesti, può essere applicato:

  • dai soggetti che iniziano una nuova attività;
  • dai soggetti che già ne esercitano una.

L’1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015 prevedeva per le nuove attività una riduzione del reddito imponibile di un terzo per i primi tre anni su cui applicare un’aliquota del 15%.

La Legge di Stabilità 2016, ha previsto in deroga  a quanto sopra stabilito, che i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva  pari per i primi cinque anni di attività, al 5% rispetto al 15%.

Quali sono i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per startup. Affinché si possa beneficiare delle agevolazioni per start-up, e quindi la riduzione per 5 anni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%, è necessario che:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Qualora venga meno una di queste condizioni, non viene certo meno la possibilità di accedere al regime forfetario, bensì viene meno la possibilità di fruire dell’ aliquota ridotta al 5%.

Gestione IVA e fatturazione

 

In materia di fatturazione ed IVA, i contribuenti ai fini di accesso al regime forfetario:

  • non devono esercitare la rivalsa IVA per le operazioni nazionali;
  • applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41 comma 2 bis del decreto legge 30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427, quindi l’IVA non viene evidenziata in fattura;
  • applicano agli acquisiti di beni intracomunitarie l’articolo 38 comma 5 del DL  30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427, il quale stabilisce quanto di seguito riportato: “non costituiscono acquisti intracomunitari…(omissis)… c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa”;
  • applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi articoli 7-ter e seguenti del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972. Quindi per acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia. Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro. Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese;
  • applicano alle importazioni, esportazioni e alle operazioni assimilate le disposizioni le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della possibilità di acquistare senza IVA utilizzando il plafond.

Per dette operazioni, i contribuenti non hanno diritto alla detrazione IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

I contribuenti che usufruiscono del regime forfetario, sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi relativi all’IVA ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Per le operazioni per quali invece risultano debitori IVA, va emessa la fattura o integrazione con l’indicazione della relativa aliquota, oltre al versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quella di effettuazione delle operazioni.

E se il contribuente ha un credito IVA pregresso? L’Agenzia delle Entrate nella circolare 10/E dell’aprile 2016 chiarisce che se dalla dichiarazione IVA relativa all’ultimo periodo regime ordinario, emerga un credito Iva, questo potrà essere chiesto a rimborso, ovvero potrà essere utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il diritto al rimborso del credito IVA maturato prima dell’entrata nel regime forfetario non sia subordinato alle condizioni previste nel citato articolo 30. Vale comunque quanto contenuto nell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Calcolo della base imponibile del reddito

Il reddito imponibile per i contribuenti aderenti al regime forfetario si calcola applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO assegnato all’attività.

Da tale reddito determinato secondo il principio di cassa, è possibile dedurre solo i contributi previdenziali.

Quindi, da quanto detto si ricava che ai fini della determinazione del reddito imponibile non si può dedurre nessuna spesa sostenta nel periodo tranne i contributi previdenziali versati.

Una volta determinato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, sostitutiva dell’imposta Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive cioè IRAP. Da ciò si deduce che i soggetti aderenti al regime forfetario godono dell’esclusione dall’IRAP.

Nel caso di imprese familiari regolate all’articolo 5, comma 4, del TUIR, il comma 64 precisa, l’imposta sostitutiva è applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, ed è dovuta dall’imprenditore. Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta complessivamente spettanti dall’imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altri redditi.

Gli acconti ed il saldo dell’imposta sostitutiva sono versati negli stessi modi e tempi stabiliti per il versamento degli acconti e del saldo IRPEF, utilizzando nel modello F24 i codici tributo istituiti con risoluzione n. 59/E del 11 giugno 2015.

In presenza di ricavi o compensi derivanti dal contemporaneo esercizio di più attività con codici ATECO diversi, il contribuente determina l’imponibile lordo applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività. Dal reddito vanno dedotti i contributi previdenziali dovuti.

 

I ricavi e compensi relativi al reddito nel regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, a tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostituiva.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati, inoltre, dall’applicazione della ritenuta di acconto e non addebitano l’iva in fattura. Quindi il professionista che usufruisce del regime forfetario emetterà una senza fatture con iva, con rivalsa (4%) cassa e senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Le eventuali perdite avute dal contribuente nell’anno precedente, possono essere calcolate in diminuzione del reddito entro 5 anni, sempreché non si tratti di perdite generate da start-up nei primi 3 anni d’attività, che sono riportabili senza limiti temporali.

Gestione delle rimanenze. Le rimanenze finali e le deduzioni forfetarie maturate per effetto di altre norme

Nella determinazione forfetaria del reddito sulla base di coefficienti di redditività dell’attività esercitata, le rimanenze di merci dei periodi pregressi, cosi some previsto per i componenti positivi e negativi di reddito sospesi, devono concorrere al reddito dell’esercizio immediatamente precedente all’adozione del regime forfetario.

Gestione dei beni strumentali nei passaggi di regime. La legge stabilisce le modalità di gestione dei beni strumentali e la valutazione dei beni merce nei passaggi da un regime ad un altro.

Si stabilisce che i ricavi e i compensi che non hanno partecipato alla formazione del reddito in regime forfetario, in quanto non riscossi, al fine di evitare salti e duplicazioni di imposta concorreranno a determinare il reddito in regime ordinario, qualora avvenga il passaggio dal regime forfetario, nel medesimo anno in cui si realizza la manifestazione finanziaria.

Quindi, allo stesso modo il principio di competenza non può essere applicato ai ricavi e ai compensi che hanno concorso alla formazione del reddito nel periodo di applicazione del regime forfetario, in quanto già hanno avuto manifestazione finanziaria.

Se invece il passaggio è dal regime ordinario al regime forfetario, se il ricavo abbia già concorso a determinare il reddito nel periodo di applicazione del regime ordinario, la sua manifestazione finanziaria in corso di regime forfetario non assume rilevanza. Per i  costi, infine, la norma stabilisce che le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non rilevano ai fini della determinazione del reddito negli anni successivi al passaggio al regime ordinario.

Per quanto riguarda le plusvalenze o le minusvalenze realizzate dopo l’uscita dal regime di favore, la legge stabilisce che il costo dei beni acquistati negli anni precedenti all’ingresso nel regime forfetario è pari al costo non ammortizzato nell’anno che precede l’adozione del regime forfetario, mentre il costo dei beni strumentali acquistati nel periodo di applicazione del regime forfetario è pari al prezzo d’acquisto.

Regime forfetario e contributi INPS 2017

Come già accennato in precedenza, i contribuenti aderenti al regime forfetario che svolgono attività di impresa hanno la possibilità di accedere al regime dei contributi INPS al 35% sempreché lo comunichino all’INPS il 28 febbraio 2017.

La comunicazione per ottenere la riduzione dei contributi INPS va presentata ogni anno entro il 28 febbraio, per certificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di accesso al regime agevolato dei contributi.

Tale comunicazione va presentata telematicamente tramite il “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”.

 

Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine ultimo, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire, se si possiedono i requisiti richiesti, a partire dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito.

 

Vediamo chi può usufruire del regime agevolato INPS. Possono godere del regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i titolari di partita IVA nel regime forfetario che svolgono attività d’impresa e che devono iscriversi obbligatoriamente alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Mentre non vi possono accedere i contribuenti nel regime forfetario che svolgono attività professionale sia iscritti che non alle casse di previdenza, sia i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata dell’Inps

Con tale agevolazione viene meno la contribuzione sul reddito minimale nel corso dell’anno, quindi

i contributi si verseranno nei termini previsti per il versamento delle imposte, sul reddito prodotto e determinato forfetariamente.

La Legge di Stabilità 2016 chiarisce che il reddito determinato forfetariamente è base imponibile su cui si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziale, ridotta del 35%.

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