47 CONDIVISIONI

Reintegro anticipazioni fondo pensione: il credito d’imposta nel 730 2017

Nel 730/2017 è previsto un credito d’imposta per il reintegro anticipazione fondo pensione. Spetta ai contribuenti aderenti a fondi pensione, che abbiano chiesto un’anticipazione e poi abbiano reintegrato la quota. Il credito d’imposta è sui versamenti per somme eccedenti i 5.164,57 euro. Il reintegro anticipazioni fondo pensione è indicato al rigo G3 del quadro G del modello 730/2017.
A cura di Antonio Barbato
47 CONDIVISIONI
anticipazione fondo pensione tassazione

Nel modello 730 2017 è data possibilità ai contribuenti che posseggono fondi pensione e che a seguito della richiesta di anticipazioni hanno provveduto ad effettuare il reintegro del fondo, di beneficiare di un credito d’imposta per il reintegro dell’anticipazione fondo pensione.

Il quadro G del modello 730/2017 è tutto dedicato ai crediti d’imposta. La sezione II del quadro G è riservata al reintegro anticipazioni fondi pensione. Il rigo riservato è il rigo G3.

Cos’è l’anticipazione fondo pensione

I contribuenti iscritti a forme pensionistiche complementari come fondi pensione, possono chiedere anticipazioni delle somme maturate.

Le richieste di anticipazioni al fondo pensione sono regolate dall’articolo 11, comma 8, del decreto n. 252/2005 il quale prevede che ”le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento d’iscrizione.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato”.

Le anticipazioni al fondo pensione, da parte dei contribuenti, possono essere richieste in presenza di situazioni di rilievo nella vita del contribuente iscritto al fondo pensione, come ad esempio l’acquisto di una prima casa oppure il dover affrontare spese sanitarie straordinarie.

Una volta chiesta l’anticipazione, che come previsto dalla norma di cui sopra, non può eccedere il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione, il contribuente può decidere nel tempo di reintegrare tale anticipazione per riportare la sua posizione individuale a quella che era prima della richiesta dell’anticipazione.

Il reintegro dell’anticipazione avviene attraverso contribuzioni annuali che eccedano il limite di 5.164,57 euro.

Credito d’imposta per reintegro anticipazione fondo pensione

Come già detto in precedenza, il contribuente che aderisce ad un fondo pensione come forma pensionistica complementare può chiedere un’anticipazione al fondo pensione per determinate situazioni della sua vita. Sulle somme anticipate è corrisposta una ritenuta a titolo d’imposta.

Qualora l’anticipazione sia concessa è data possibilità al contribuente di reintegrare la sua posizione mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Al fine di agevolare coloro i quali decidono di reintegrare il fondo pensione sul quale hanno chiesto l’anticipazione, il comma 8 dell’art.11 del decreto n. 252/2005 prevede un credito d’imposta sulle somme versate come reintegro al fondo che eccedano il limite di 5.164,57 euro.

Quindi, il credito d’imposta è relativo solo ed esclusivamente alle somme versate come eccedenza rispetto ai 5.164,57 euro. Un versamento inferiore a tale limite sarà considerato semplice versamento contributivo e vi sarà applicato il regime fiscale previsto.

Chi aderisce al reintegro delle anticipazioni del fondo pensione, qualora la contribuzione ecceda il massimale di deducibilità, deve predisporre un’apposita dichiarazione da rendere al fondo con la quale evidenzia che:

  • il versamento effettuato al fondo pensione si intende come reintegro dell’anticipazione concessa;
  • per quale ammontare la contribuzione si consideri reintegro.

Tale comunicazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.

Se manca la dichiarazione? In assenza di tale dichiarazione il fondo non può considerare le somme come reintegri. Per vedersi riconosciuto il credito d’imposta la documentazione da presentare sarà costituita dalla certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione percepita recante l’indicazione delle somme reintegrate.

Come si calcola il credito d’imposta

Il credito d’imposta per reintegro anticipazioni fondi pensione, previsto al quadro G – rigo G3 del 730/2017, è calcolato esclusivamente sulla parte versata eccedente il limite di 5.164,57 euro.

Sulla quota che eccede tale limite, il credito d’imposta calcolato è pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

La disciplina del credito d’imposta per reintegro anticipazioni fondo pensione è riferita alle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere da tale data.

La posizione individuale del contribuente iscritto al fondo pensione è composta da:

  • contributi dedotti,
  • contributi non dedotti,
  • rendimenti già tassati.

Le somme versate a titolo di reintegro, hanno la funzione di  ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, quindi dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l’anticipazione, così come accaduto in sede di erogazione della anticipazione.

Esempio di calcolo del credito

Un iscritto che richiede l’anticipazione per spese sanitarie di euro 10.000, che si suppone costituita, per euro 7.000, da contributi dedotti, per euro 3.000, da rendimenti già tassati (assunti al netto dell’imposta sostitutiva). L’imposta calcolata in sede di liquidazione dell’anticipazione è di euro 1.050 (cioè il 15 per cento di euro 7.000), sicché l’importo liquidato, al netto dell’imposta, è pari a euro 8.950.

Esempio 1: l’iscritto versi contributi che eccedono di euro 10.000 l’importo massimo deducibile, per reintegrare l’anticipazione incassata in precedenza, tale somma, dovendo ricostituire la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, andrà imputata, quanto a euro 7.000, alla contribuzione dedotta e, quanto a euro 3.000, ai rendimenti già tassati. In tal caso il credito d’imposta di cui potrà fruire è euro 1.050, corrispondente esattamente all’imposta applicata in sede di anticipazione;

Esempio 2: l’iscritto versi contributi che eccedono di euro 5.000 l’importo massimo deducibile, tale somma andrà imputata in parte ai contributi dedotti e in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell’anticipazione, nel modo seguente:

10.000 : 5.000 = 7.000 : X

X = 5.000 x 7.000 = 3.500 (contributi dedotti)

10.000 5.000 – 3.500 = 1.500 (rendimenti già tassati)

Il credito d’imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pertanto pari a 525 euro. Ciò vuol dire che, a fronte di un reintegro eccedente la parte deducibile di 5.000 euro, la forma pensionistica dovrà considerare euro 3.500 come contributi dedotti ed euro 1.500 come rendimenti già tassati.

Poiché in questo secondo caso la reintegrazione è parziale la ricostituzione della pregressa situazione avviene, come detto, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell’anticipazione.

Secondo quanto chiarito della circolare n.70/E del 18 dicembre 20017, il credito d’imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo "6833", oppure in diminuzione dell'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Il credito nel 730/2017

Il modello 730/2017 consente, a coloro che me abbiamo diritto, di beneficiare di un credito d’imposta sul reintegro delle anticipazioni fondi pensione.

Nel quadro G del modello 730/2017, relativo ai crediti d’imposta, la sezione II, rigo G3 è dedicato al reintegro anticipazioni fondi pensione.

Il rigo si compone di varie colonne.

Nella colonna 1 del rigo G3 va indicato l’anno dell’anticipazione cioè l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Nella colonna 2 del rigo G3 va indicato il reintegro totale/parziale, cioè va scelto uno dei seguenti codici con il quale dichiarare la misura del reintegro:

  • codice 1 se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente;
  • codice 2 se l’anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Nella colonna 3 del rigo G3 va indicata la somma reintegrata e cioè l’importo che è stato versato nel 2016 per reintegrare l’anticipazione percepita.

Nella colonna 4 del rigo G3 va indicato il residuo precedente dichiarazione cioè il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, presente nel rigo 134 del prospetto di liquidazione cioè nel mod. 730-3 del mod. 730/2016 o nel rigo RN47, col. 13, del mod. UNICO PF 2016.

Nella colonna 5 del rigo G3 va indicato il credito cioè l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Nella colonna 6 del rigo G3 va indicato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

47 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views