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Riassunzione con contratto a termine: intervalli ridotti a 20 o 30 giorni, potere ai CCNL

I contratti collettivi possono ridurre a 20 o 30 giorni l’intervallo temporale tra due contratti a tempo determinato nei confronti dello stesso lavoratore, di durata inferiore o superiore a 6 mesi. Il Ministero del lavoro con la circolare n. 27 del 2012 amplia il potere di deroga sui rinnovi: i CCNL possono ridurre quindi i 60 o 90 giorni, introdotti dalla riforma del Lavoro Monti Fornero, ai termini ridotti secondo la vecchia normativa. Vediamo in quali casi è consentito.
A cura di Antonio Barbato
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La riforma del mercato del lavoro voluta dal Governo Monti e dal Ministro Fornero con la legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto molte novità su alcuni contratti largamente diffusi in Italia come il contratto a progetto o il contratto a tempo determinato. Su quest’ultimo, una delle norme anti elusione più incisiva, e che ha creato più problemi in questi mesi, è stata quella dell’ampliamento degli intervalli di tempo per la riassunzione nel contratto a termine, il rinnovo nel contratto a tempo determinato.

In sostanza per il rinnovo del contratto a termine per mansioni equivalenti, per la stipula di un successivo contratto a tempo determinato dopo la scadenza di un contratto a termine tra le parti, dal 18 luglio 2012 è necessario attendere i seguenti intervalli: 60 giorni, se il precedente contratto a termine scaduto era inferiore a 6 mesi; 90 giorni di attesa per stipulare un nuovo contratto a tempo determinato, se il precedente contratto era superiore a 6 mesi.

L’ampliamento dei termini aveva una precisa finalità: L’intenzione del Governo era quella di combattere l’elusione del contratto a termine con l’abuso dello stesso attraverso il reiterato ricorso ai contratti a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro, lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni. L’obiettivo era indurre le imprese alla stipula di (o trasformazione in) contratti a tempo indeterminato. Scarsamente raggiunto.

Le numerose perplessità delle associazioni imprenditoriali, nonché i disperati appelli dei lavoratori con contratto scaduto, hanno indotto il Ministero del Lavoro a rivedere parzialmente la normativa: con la circolare n. 27 del 7 novembre 2012, il Ministero ha aperto alla contrattazione collettiva l’ampia possibilità di derogare ai 60 o 90 giorni previsti dalla legge 92 del 2012. Potere attribuito ai contratti collettivi CCNL di introdurre dei termini ridotti, esattamente come era previsto dalla vecchia normativa.

Di fatto, le parti sociali possono prevedere i casi in cui gli intervalli di tempo sono a termini ridotti, ossia a 20 giorni per i contratti inferiori a 6 mesi da rinnovare, oppure a 30 giorni per i contratti da rinnovare superiori a 6 mesi.  Si tratta quindi di un ritorno, tramite l'operato delle parti sociali nella stipula dei CCNL, alla vecchia normativa sul rinnovo del contratto a termine.

L’apertura del Ministero quindi corregge il tiro. Con l’introduzione del nuovo contratto a termine acausale, che consente alle imprese di assumere un nuovo lavoratore con un contratto a termine senza l’indicazione delle ragioni giustificative ( anche se non rinnovabile, anche se previsto per il primo rapporto di lavoro tra le parti), con l’inasprimento degli intervalli di tempo a 60 o 90 giorni per il rinnovo dei contratti a termine scaduti, il risultato ottenuto non è stato quello di favorire la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori a cui era scaduto il contratto a termine dopo il 18 luglio, ma piuttosto l’inverso: molte imprese non hanno rinnovato i contratti scaduti per l’intervallo troppo ampio di 60 giorni o 90 giorni. Anzi molti datori di lavoro sono ricorsi all’assunzione di nuovi lavoratori, anche con contratto a termine acasuale. Una delle soluzioni adottate è stata quella della proroga del contratto, che è però possibile una volta sola tra le parti, e per la quale non sono previsti intervalli.

I lavoratori con contratto a termine scaduto, dal loro lato, piuttosto che sperare in un indeterminato, si sono a più riprese informati su come rendere possibile il proprio rinnovo nonostante la riforma. Insomma un effetto al contrario. Vediamo nel dettaglio cosa dice la circolare n. 27 del 2012 del Ministero del Lavoro, che consente alla contrattazione collettiva di derogare.

Il Ministero: i termini ridotti a 20 e 30 giorni stabiliti dai CCNL

La legge n. 92 del 2012, la riforma del lavoro, aveva già previsto una deroga agli intervalli di 60 o 90 giorni nella successione dei contratto a termine per mansioni equivalenti. Il comma 9 lettera h) dell’art. 1 della Legge Fornero stabiliva che “I contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:

  • dall'avvio di una nuova attività;
  • dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
  • dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
  • dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
  • dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

E aggiungeva, sempre il comma 9: “In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (quindi entro il 18 luglio 2013), sentite le organizzazioni sindacali dei  lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste”.

Quindi in queste ipotesi di cui all’elenco, è possibile la deroga e la riduzione degli intervalli a 20 giorni, se il contratto scaduto era di massimo 6 mesi, e 30 giorni, se il contratto era superiore a 6 mesi.

Termini ridotti per le attività stagionali. L’art. 46-bis della Decreto Legge n. 83 del 2012 ha introdotto un ulteriore periodo: “I termini ridotti trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter (attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 1963) e in  ogni  altro caso previsto dai contratti  collettivi  stipulati  ad  ogni  livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La circolare del Ministero chiarisce che questa ultima disposizione ha carattere interpolativo dell’art. 1 comma 9 lettera h) della legge n. 92 del 2012, che a sua volta, si inserisce nel corpo dell’art. 5 comma 3 del D. Lgs. 368 del 2001. E che la citata disposizione richiama esplicitamente i termini ridotti di 20 e 30 giorni, dice il Ministero.

L’interpretazione sistematica del Ministero: “In primo luogo gli accordi di livello interconfederale o di categoria, ovvero, in via delegata, a livello decentrato, possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all'avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, eccetera. In tali ipotesi, pertanto, la contrattazione collettiva è "sollecitata" a regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostitutivo di questo Ministero che, sempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto per puntualizzare la casistica di cui sopra”. Quindi il Ministero invita nuovamente le parti sociali a regolamentare i casi già previsti dalla legge n. 92 del 2012, elencati precedentemente.

L’apertura verso i termini ridotti stabiliti dai CCNL: “Sotto altro profilo il riferimento ad “ogni altro caso previsto dai contratti collettivi” di qualsiasi livello, rende comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale, o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati (avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto ecc.), senza che in tal caso sia però previsto un ruolo sostitutivo
del Ministero”.

Ciò significa che in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo dei contratti a termine a 20 e 30 giorni. Ed a questo punto c’è da aspettare solo che le parti sociali, datori di lavoro e sindacati dei lavoratori, si accordino, settore per settore, sui casi in cui è possibile tornare al rinnovo del contratto a tempo determinato con intervalli a termini ridotti di 20 giorni, per la stipula di un nuovo contratto a termine per mansioni equivalenti dopo un contratto scaduto di massimo 6 mesi, oppure di 30 giorni, se il contratto scaduto è superiore a 6 mesi. 

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