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Rigo E3 del 730/2019: Spese sanitarie per persone con disabilità

Nel quadro E – Oneri e Spese del modello 730, che racchiude le detrazioni d’imposta del 19%, c’è il rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità. Si tratta di una delle delle agevolazioni fiscali per i disabili. Vediamo le istruzioni per la compilazione, nonché tutte le informazioni relative ai requisiti fisici certificati da commissione medica, l’elenco delle spese mediche, dei mezzi per l’accompagnamento, la deambulazione, locomozione e sollevamento agevolati.
A cura di Antonio Barbato
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spese sanitarie per disabili

Nel modello 730 è possibile beneficiare di importanti detrazioni fiscali, tali detrazioni spettano ai contribuenti e sono indicate nel quadro E – Oneri e Spese. Tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% ci sono le spese riferibili alle persone portatrici di handicap, ai disabili.

Tra le spese sanitarie del Quadro E del modello 730 c’è il rigo E3 che riguarda appunto le spese sanitarie per persone con disabilità. Quando il contribuente è un portatore di handicap oppure il contribuente ha tra le persone a carico un disabile, la detrazione spetta anche per le spese relative ai mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.

Ovviamente per poter godere della detrazione è necessario che si verifichino le condizioni previste dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo, pertanto, tutte le informazioni sul Rigo E3 del 730/2019.

Chi sono le persone con disabilità che fruiscono delle detrazioni fiscali del 19%

Per affrontare il tema delle detrazioni fiscali per i disabili è innanzitutto necessario capire quali sono i soggetti affetti da disabilità.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del Testo Unico n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Attestazione della condizione di disabilità. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Chiarito sommariamente a chi spettano le detrazioni per disabili e quindi per quali contribuenti è possibile la compilazione dei righi E3 ed E4 del modello 730, vediamo ora tutte le istruzioni e le specifiche condizioni ed istruzioni per poter inserire le spese mediche o sanitarie o quelle sostenute per veicoli nel quadro E – Oneri e Spese del modello 730. 

Rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità nel 730

Nel modello 730 è previsto uno specifico rigo nel quale dichiarare le spese sanitarie per le persone affette da disabilità. Nel quadro E – oneri e spese, tra le spese detraibili al 19 per cento sono comprese le spese sanitarie per persone con disabilità, da indicare nel rigo E3.

Le istruzioni del modello 730 stabiliscono che in questo rigo bisogna indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

  • per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
  • per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. 

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo. L’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Tuttavia, per tali spese, la detrazione è possibile solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, indicati nei righi da E41 a E53.

Chiarito il riferimento specifico per la compilazione dei righi del modello 730, entriamo nello specifico delle voci di spesa che possono essere incluse dal contribuente tra le spese del rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità del modello 730. 

Elenco spese sanitarie per persone con disabilità

A fornire indicazioni in tal senso è l’Agenzia delle Entrate. Tra le spese sanitarie agevolate per i disabili e da indicare nel rigo E3 e sui quali spetta la detrazione sull’intero importo, come abbiamo visto, ci sono le “spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992”. Gli esempi indicati soro relativi alle seguenti spese sostenute nel periodo d’imposta (che per il modello 730 2019 è l’anno 2018):

  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili. 

Come accennato precedentemente, la detrazione del 19 per cento per spese sanitarie per persone con disabilità è legata anche al godimento o meno di altre agevolazioni fiscali previste nel 730.

Infatti, se il contribuente ha beneficiato della detrazione del 36 o 50 per cento per le spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, previste nei righi da E41 a E53, allora la detrazione del 19 per cento per le spese sanitarie per disabili sarà applicabile solo sulla parte  di spesa che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento.

Inoltre, le prestazioni specialistiche eventualmente effettuate durante il trasporto, rientrano tra le spese detraibili solo per la parte che eccede l'importo di 129,11 euro.

Altre spese sanitarie per persone con disabilità

Oltre alle spese sanitarie relative all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento di persone con disabilità, nel 730 2019 la detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici.

Si tratta di spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio
telematico. Tali spese vanno indicate nel rigo E3 del 730 2019, quadro E – Oneri e spese.

Nel caso di sussidi tecnici infirmatici, vi deve essere un collegamento funzionale tra il tipo di spesa e l'handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota Iva agevolata.

Spese sanitarie per persone con disabilità: documentazione da conservare

I contribuenti interessati a godere nel 730 delle detrazioni fiscali per persone con disabilità, sono tenuti a conservare e se richiesto ad esibire una serie di documenti che attestino la spesa nonché di altri che attestino la disabilità del soggetto.

Nel caso di spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute, il soggetto dovrà conserve:

  • fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilita e/o familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere;
  • certificazione di invalidità della commissione medica ex articolo 4, legge 104/92, ovvero di altra commissione medica pubblica che riconosca l'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera.
    (compresi i grandi invalidi di guerra ex articolo 14, Dpr 915/78 e soggetti equiparati). Per affetti da sindrome di down basta il certificato del medico di base ex articolo 94, comma 3, legge 289/2002 (circolare 21/2010, § 5.3).

E' ammessa l’autocertificazione per attestare il riconoscimento della disabilità.

In caso di spesa sostenuta per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici, il contribuente dovrà conservare:

  • fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilita e/o familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere;
  • certificazione del medico curante o di specialista Asl che attesti che il sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione del disabile;
  • certificazione di invalidità della commissione medica ex articolo 4, legge 104/92, ovvero di altra commissione medica pubblica che riconosca l'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera.

Anche in questo caso è ammessa l’autocertificazione per attestare il riconoscimento della disabilità.

Rigo E4 – Spese veicoli per persone con disabilità

Il modello 730, oltre al rigo E3 contiene anche un ulteriore rigo dedicato alle spese sostenute per persone con disabilità. Si tratta del rigo E4 – spese veicoli per persone con disabilità. In tale rigo vanno indicati gli investimenti del contribuente, sia esso portatore di handicap o familiare del portatore di handicap, per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità, e di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

In questi casi c’è il diritto alla detrazione del 19% nel limite di spesa di 18.075,99 euro, con possibilità di ripartire in 4 quote annuali, e quindi in 4 modelli 730 consecutivi, i benefici dell’agevolazione fiscale.

Per maggiori informazioni vediamo la detrazione acquisto auto e veicoli per persone con disabilità nel 730/2019.

Detrazione per spese disabili nel 730 precompilato

Sia le spese sanitarie per persone con disabilità che le spese per l'acquisto di veicoli per disabili non rientrano tra gli oneri e le spese previste nel 730 precompilato. Non vi è, infatti, menzione di queste nelle istruzioni per la gestione e l'invio del 730 precompilato. Tuttavia il contribuente che presenta il 730 precompilato e che ha sostenuto nell'anno di imposta a cui si riferisce il modello 730, nel nostro caso 730 2019 per l'anno d'imposta 2018, potrà autonomamente indicarle.

Una volta effettuato l'accesso al 730 precompilato, il contribuente dovrà accedere alla sezione "Compila ed invia 730"  e da lì cliccare sul quadro E – Oneri e spese. Nella sezione I di tale quadro andranno compilati i righi E3 in caso di spese sanitarie per disabili o il rigo E4 in caso di spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità.

Quindi chi decide di presentare il modello 730 precompilato non deve preoccuparsi se non trova indicati già tali oneri, se tali oneri sono stati sostenuti potrà  aggiungerli autonomamente.

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