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Scade il termine per l’invio dell’Unico 2011 e per i versamenti tardivi

Il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare il modello Unico per via telematica tramite Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Ultimo giorno anche per il ravvedimento operoso annuale sui versamenti tardivi o omessi. Vediamo anche le sanzioni.
A cura di Antonio Barbato
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UNICO 2011

Per i contribuenti italiani scade l’ultimo termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il 30 settembre 2011 è infatti l’ultimo giorno utile per l’invio del modello Unico 2011 relativo ai redditi del 2010. Sono circa 20 milioni i contribuenti interessati alla presentazione delle dichiarazioni e molti sono alle prese con l’invio dell’Unico. Si tratta dei titolari di partita IVA, delle imprese, dei professionisti e di tutti i contribuenti persone fisiche che non hanno potuto o non hanno presentato il modello 730 e non sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La trasmissione dell’Unico 2011 in scadenza il 30 settembre 2011 è quella per via telematica tramite i servizi Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per poter procedere all’invio tramite internet il contribuente dovrà essere in possesso del codice pin rilasciato dall’Agenzia, la quale mette a disposizione dei contribuenti anche un software di compilazione gratuito prelevabile sul sito.

Fisconline è utilizzato dalla generalità dei contribuenti che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (il modello 770) per più di 20 soggetti e che non sono abilitati ad Entratel, il quale è il servizio telematico riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e atti, come le società, i CAF, i professionisti a cui  le persone fisiche delegano l’invio del modello, ecc.

Mancata presentazione modello Unico 2011. C’è una sanzione ed un ulteriore termine nel caso di omessa presentazione del modello entro il 30 settembre 2011. Il contribuente ha 90 giorni di tempo per l’invio della dichiarazione ed in questo caso c’è da versare una sanzione di 25 euro (1/10 tramite il ravvedimento operoso). Se il contribuente non provvede alla presentazione neanche entro i 90 giorni (quindi entro il 31 dicembre 2011), scatterà la sanzione ordinaria per omessa presentazione che è di 250 euro.

Per le dichiarazioni scartate tempo fino al 5 ottobre. I contribuenti e gli intermediari che inviano il modello Unico tramite i due servizi telematici potrebbero vedersi scartate dalla procedura le dichiarazioni presentate. In questo caso, c’è tempo fino al 5 ottobre per correggere gli errori. La consegna della prima dichiarazione, poi scartata, viene considerata tempestiva, ovviamente purché siano corretti gli errori entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto.

Scade anche la dichiarazione correttiva nei termini. I contribuenti che hanno presentato l’Unico a luglio e si sono accorti di aver commesso errori o dimenticanze possono ricorrere ad una dichiarazione correttiva e la presentazione di questo nuovo modello Unico completo in tutte le sue parti va effettuato in via telematica sempre entro il 30 settembre 2011.

Il ravvedimento lungo o annuale per gli omessi e tardivi versamenti

Oltre alla scadenza per la presentazione del modello Unico 2011, il 30 settembre rappresenta anche l’ultimo giorno utile per avvalersi del ravvedimento lungo o annuale. Si riferisce agli omessi versamenti relativi alle risultanze della dichiarazione dei redditi del 2010 e può essere appunto effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.

Col ravvedimento operoso lungo o annuale per tardivi o omessi versamenti abbiamo le seguenti sanzioni:

  • ridotta al 2,5% (1/12 del minimo che è il 30%) per le violazioni commesse fino al 31 gennaio e ridotta al 3% (1/10 del minimo che è sempre il 30%) per le violazioni commesse a partire dal 1 febbraio, purché il relativo versamento venga eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della commissione della violazione;
  • ridotta al 3% (1/10 del minimo che è il 30%) per le violazioni commesse fino al 31 gennaio e ridotta al 3,75% (1/8 del minimo che è sempre il 30%) per le violazioni commesse a partire dal 1 febbraio, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Quindi la sanzione attuale è del 3,75% ma solo se i versamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2011.

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