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Scadenza versamento contributi per professionisti, artigiani e commercianti

Scade il 30 giugno il versamento dei contributi Inps per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata. Si tratta del saldo per l’anno 2016 e del primo acconto 2017. Il versamento può essere effettuato anche entro il 31 luglio, pagando interessi dello 0,40%. Vediamo termini e modalità di pagamento, ma anche come richiedere la compensazione dei crediti o la rateizzazione degli importi da pagare.
A cura di Antonio Barbato
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Gestione Separata, Artigiani e Commercianti

Artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata devono versare all’Inps entro il 30 giugno 2017 il saldo dei contributi per l’anno 2016 e la prima rata di acconto della contribuzione 2017 sulla quota eccedente il minimale. E’ questa la prima scadenza del versamento dei contributi per i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata e gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti.

Chiarimenti in merito al versamento dei contributi sono stati forniti dall’Inps con la circolare n.104/2017 del 23 giugno 2017. La circolare ricorda che il versamento va effettuato entro il 30 giugno ma che è anche possibile versare entro il 30 luglio pagando la somma aumentata degli interessi dello 0,40%.

Inoltre attraverso la Circolare del 23 giugno 2017 n. 104 l’Inps chiarisce alcuni aspetti relativi alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi 2017 e alla pagamento dei contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 da artigiani e commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.

Chi compila il quadro RR del modello redditi 2017

Il quadro RR del modello Redditi (ex Modello Unico) deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario (Gestione artigiani e commercianti) nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa che devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali Inps, sia per se stessi, sia per le persone che lavorano nell’impresa, familiari collaboratori, hanno l’obbligo di compilare la sezione I del quadro RR del modello Redditi PF 2017.

L’Inps chiarisce che qualora risultino debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il soggetto abbia intenzione di pagare attraverso F24, va utilizzata la stessa codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito.

In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere ricalcolata.

Inoltre i contribuenti devono versare la somma a conguaglio sulla base dei redditi che nel 2016 sono stati effettivamente conseguiti, considerati al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti e sottratte dal reddito dell’anno.

Se risulta un importo a credito. Se dal quadro RR del modello unico 2017 risultano importi a credito è possibile compensare tali importi utilizzando il modello F24.

Se il soggetto è un libero professionista senza cassa. I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata calcolano la contribuzione utilizzando come base imponibile la totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, considerando anche quello in forma associata e/o quello proveniente dal “regime forfettario per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’art. 1, commi 54-89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 o il regime previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98″.

Termini e modalità di versamento

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze

previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi:

  • entro il 30 giugno 2017 o il 31 luglio 2017, per i versamenti a saldo per anno di imposta 2016 e primo acconto per l’anno 2017;
  • entro il 30 novembre 2017 per il versamento del secondo acconto 2017.

Coloro i quali intendono versare dopo la scadenza del 30 giugno e, nel periodo che va dal 1° luglio al 31 luglio, devono maggiorare la quota di interessi corrispettivi dello 0,40% onde evitare la richiesta di sanzioni dall’Istituto stesso.

Come si versa la quota interessi? La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

  • "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “ DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

Modalità di rateizzazione

Commercianti e gli artigiani, possono chiedere la rateizzazione esclusivamente dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, quindi non dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello Redditi 2017.

I liberi professionisti, invece, possono effettuare la rateazione sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2016 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2017.

 

Quando si pagano le rate. Nel caso in cui si sia effettuata la rateizzazione del versamento dei contributi dovuti in eccedenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate devono essere corrisposte alle scadenze indicate nel modello Redditi persone fisiche 2017.

Le rate devono comunque essere pagate tutte entro il mese di novembre 2017.

Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, le causali API o CPI o DPPI mentre per gli artigiani e commercianti, va utilizzata la stessa codeline relativa al contributo a cui afferiscono.

Gli interessi decorrono dal termine ordinario dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

La circolare dell’Inps specifica che in caso di pagamento rateale il modello F24 va così compilato:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  • la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio al 31 luglio.

Compensazione: quando è possibile. La circolare del 23 giugno 2017 n. 104 dell’Inps, chiarisce quando è possibile effettuare compensazioni e le differenze in termini di compensazioni per artigiani e commercianti e per liberi professionisti.

Si stabilisce che la compensazione tramite mod. F24 sarà possibile solo con somme versate in eccesso, riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2016.

Compensazione per artigiani e commercianti

Se dal quadro RR risulta un importo a credito, questo importo può essere portato in compensazione nel modello F24 indicando come periodo di riferimento il 2016 e l'importo che si intende compensare.

Le somme a credito riferite al 2015, utilizzate in compensazione con F24  entro la data di presentazione del modello Redditi 2017, devono essere riportate nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello Redditi 2017.

L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto compensato, va indicato nel rigo RR alle colonne 22 e 36 e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di autoconguaglio.

Come si effettua la compensazione. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà il modello F24 indicando:

  • la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti),
  • il codice sede, il codice INPS (17 caratteri), il periodo di riferimento, l'importo da compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, la codeline dovrà essere rideterminata in funzione del nuovo importo.

Gli importi a credito riferiti ad anni d’imposta precedenti al 2015 non devono essere evidenziati in dichiarazione, ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva cioè Autoconguaglio.

Le richieste dovranno essere presentate online collegandosi all’indirizzo www.inps.it.

Compensazione per i Liberi professionisti senza cassa

Anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono portare in compensazione l’eventuale importo a credito risultante dalla dichiarazione.  In F24 va indicato il 2016 come periodo di riferimento sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2017) che con altri tributi. La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello F24 anche a saldo 0.

Per le somme degli anni precedenti il 2016. Le somme a credito riferite all’anno 2015 utilizzate in compensazione tramite modello  F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello Redditi 2017, vanno indicate esclusivamente nel rigo RR8 colonna 6.

L’eventuale residuo del credito va indicato nel rigo RR colonna 7 e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva cioè Autoconguaglio.

Se il contribuzione ha importi a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online dal sito  www.inps.it.

Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti al 2015 non devono essere esposte in dichiarazione ma devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.

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