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Sigarette elettroniche escluse dal divieto di fumo nei luoghi di lavoro

E’ consentito l’uso delle sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro. Il Ministero del lavoro con un interpello ha espresso il proprio parere sull’estensione della normativa sul divieto di fumo alle sigarette elettroniche stabilendo che solo il datore di lavoro nella propria organizzazione aziendale o la valutazione dei rischi aziendale possono disporre il divieto di uso dello strumento alternativo alle sigarette, ai sigari e alle pipe.
A cura di Antonio Barbato
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divieto di fumo e sigaretta elettronica sul luogo di lavoro

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha emesso un’importante interpello sull’estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle sigarette elettroniche. E’ stato stabilito che tale strumento non rientra nell’applicazione dei divieti sui luoghi di lavoro, quindi, salvo che la valutazione dei rischi aziendale o l’organizzazione del datore di lavoro non dispongano diversamente, è possibile fumare con la sigaretta elettronica mentre si lavora.

Nel mondo dei fumatori da qualche tempo c’è appunto questa importante novità: l’arrivo della sigaretta elettronica. Tale nuovo strumento, chiamato anche e-cigarette, è l’alternativa alle tradizionali sigarette, ai sigari e alle pipe. E’ uno strumento che consente di inalare un vapore di una soluzione tra acqua, altre sostanze e, soprattutto, la nicotina, quest’ultima in quantità variabile, a scelta del consumatore fumatore. Con l’inalazione del vapore, il fumatore prova una sensazione similare a quella provata fumando la normale sigaretta. Il problema si pone riguardo all’utilizzo sui luoghi di lavoro e su questo è intervenuto il Ministero con l’interpello n. 15 del 24 ottobre 2013, che ora vediamo. 

A proporre il quesito è stata l’Associazione Bancaria Italiana, che ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle cd. "sigarette elettroniche"; in particolare è stato richiesto  se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici. 

Il Ministero risponde con l’interpello che richiama nell’oggetto l’art. 12 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, che riguarda appunto il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La classificazione delle sigarette elettroniche secondo il Ministero del lavoro: Nell’interpello il Ministero premette “Le sigarette elettroniche risultano essere dispositivi elettronici costituiti da cilindri metallici o in plastica, muniti di un sistema elettronico di vaporizzazione, attraverso cui possono essere assunte dosi variabili di nicotina e che anche con un uso moderato e con prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana accettabile, prevista dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
La sigaretta elettronica è da considerare, secondo le recenti classificazioni, "un articolo" con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina”.

L’impatto sulla salute delle sigarette elettroniche secondo il Ministero: “Considerato che non sono riportati effetti univoci certi sull'impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l'uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, risultano necessari ulteriori approfondimenti scientifici”. 

Dopo queste due premesse, la Commissione fornisce le proprie indicazioni sull’estensione del divieto di fumo anche alle sigarette elettroniche: “La Commissione, in analogia all'orientamento europeo esistente, richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità, di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contenenti tabacco, ritiene che in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

Poi il Ministero del lavoro però rimanda la questione alla valutazione dei rischi aziendale o alla organizzazione del datore di lavoro: “In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità il datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, né potrà essere consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti”.

Continua il Ministero sulla valutazione dei rischi legata alla sigarette elettroniche: “La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.

Cosa prevede la tutela della salute dei non fumatori. La Commissione nell’interpello richiama l’art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 Tale articolo prevede al comma 1 che “è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Al comma 2 prevede inoltre: “Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti”. Al comma 3: “Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio”.

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