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24 Marzo 2024
11:00

Detrazione spese cane guida nel 730/2024: dall’acquisto al mantenimento, quanto spetta

Nel modello 730 è possibile detrarre le spese per l’acquisto di cani guida per non vedenti (ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi). La detrazione spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto del cane e può essere ripartita in 4 anni. Spetta, inoltre, una detrazione di 1.000 per il mantenimento del cane guida. Vediamo tutte le istruzioni, come compilare il rigo E5 ed E81 del modello 730, anche precompilato, e quale documentazione bisogna presentare al CAF o al professionista.

Detrazione spese cane guida nel 730/2024: dall’acquisto al mantenimento, quanto spetta
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione spese cane guida nel 7302024 dall'acquisto al mantenimento, quanto spetta

Nel modello 730 sono previsti vari tipi di detrazioni per persone con disabilità ed handicap. Tra queste detrazioni ne è prevista una riservata ai soggetti che essendo non vedenti acquistano un cane guida.

I soggetti non vedenti, o i loro familiari che li hanno fiscalmente a carico, possono beneficiare nel modello 730 della detrazione per le spese sostenute per l’acquisto del cane guida per ciechi o non vedenti.

Accanto alla detrazione per acquisto del cane guida, ci sono anche le detrazioni per le spese per il mantenimento del cane guida.

Ecco le condizioni e per quali familiari spettano le due detrazioni:

Tipologia onere detraibile Limite Spese sostenute dal contribuente Pagamento tracciabile
Spese per acquisto cane guida Nessuna Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico SI
Spese per il mantenimento del cane guida 1.000 euro forfettari Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico SI

La detrazione per le spese spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta ed è fruibile una volta ogni quattro anni salvo i casi in cui l’animale venga perso.

Tra le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità c’è quindi la possibilità di “scaricare” il costo per l’acquisto del cane guida.

Sommario

Detrazione acquisto e mantenimento cani guida: la normativa

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle spese per cani guida, ha stabilito che “La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto dei cani guida”.

Inoltre, spetta una detrazione anche per il mantenimento del cane guida, infatti come previsto nel TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi e più precisamente dall’art. 15, comma 1-quater del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 :

Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida” (art. 15, comma 1-quater del TUIR, rigo E81 730/2021).

Il comma 1-quater è stato modificato dall'art. 1 comma 27 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR stabilisce anche che "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze".

A chi spetta la detrazione sulla spesa del cane guida

Possono beneficiare della detrazione sulla spesa per l’acquisto e il mantenimento dei cani guida i non vedenti o i loro familiari, se il soggetto è fiscalmente a carico.

Chi sono i non vedenti

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

E' importante chiarire la differenza tra non vedenti, ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti gravi. La differenza tra queste varie tipologie di disturbi gravi della vista ci sono fornite dalla legge che ne disciplina le casistiche.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

La legge 3 aprile 2001, n. 138 – Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici "definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale".

Si tratta comunque di una classificazione, di natura tecnico-scientifica, che non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

Chi sono i ciechi totali

All'art. 2, la legge 138/2001 dà una definizione di ciechi totali. Nello specifico "si definiscono ciechi totali:

  1. coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
  2. coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
  3. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento".

Chi sono i ciechi parziali

La definizione di ciechi parziali è data invece dall'art. 3 della legge 138/2001. L’art. 3 stabilisce che sono “ciechi parziali:

  1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento".

Chi sono gli ipovedenti gravi

Gli ipovedenti gravi, invece, sono definiti all'art. 4 della legge 138/2001 e sono:

  1. "coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione";
  2. "coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento".

Queste categorie di non vedenti hanno diritto alla detrazione fiscale per l’acquisto di cani guida.

Spesa per cani guida: limiti di detraibilità

Come appena detto, i soggetti non vedenti o i loro familiari che li hanno fiscalmente a carico, possono beneficiare di una detrazione sia per l'acquisto che per il mantenimento dei cani guida.

La detrazione spetta:

  • nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto dei cani guida, da indicare nel rigo E5 del 730/2024;
  • nella misura forfetaria di 1.000,00 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida, da indicare nel rigo E81 del 730/2024.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 5.

La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.

Detraibile la spesa per acquisto cane guida ogni quattro anni

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3). 

Ecco il contenuto della circolare: "1.3 Detrazioni per mantenimento e acquisto dei cani guida

Al fine di introdurre alcune disposizioni agevolative a favore dei soggetti non vedenti, con le lettere e) e g) dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 488 del 1999, è stato integrato l'articolo 13-bis del TUIR, modificando il primo comma, lettera c), ed inserendo il comma 1-quater. In
particolare:

  • con la lettera e), sono stati ricompresi tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti anche i cani guida;
  • con la lettera g), è stata prevista una detrazione forfetaria di lire un milione, con riferimento alla spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Si ricorda che, con la circolare n. 74/E del 12 aprile 2000, sono state fornite istruzioni in materia di agevolazioni spettanti ai non vedenti e ai sordomuti per l'acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione. In tale occasione, è stato, inoltre, fatto presente che le predette istruzioni si rendono applicabili anche per la fattispecie dell'acquisto dei cani guida.
Al riguardo, si forniscono di seguito ulteriori precisazioni in ordine alle modalità che si rendono applicabili alla fattispecie in esame. 

Si osserva, in primo luogo, che per l'eventuale costo di acquisto del cane guida rileva l'intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione spettante può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione ovvero in quattro quote annuali di pari importo.

Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13-bis del TUIR, la detrazione per gli oneri indicati nel comma 1, lettera c), dello stesso articolo 13-bis, spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, in merito all'intestazione del documento comprovante la spesa sostenuta si fa presente che:

  • se il soggetto non vedente è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000 (2.840,51 euro), il documento medesimo deve essere a lui intestato;
  • qualora, invece, il soggetto non vedente si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12 del TUIR per essere considerato fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al soggetto non vedente o alla persona della quale risulta fiscalmente a carico.

Relativamente alla detrazione forfetaria prevista per il mantenimento del cane guida, si osserva che la stessa spetta nella misura prestabilita di lire un milione (516,46 euro) a prescindere dalla necessità di dover documentare l'effettivo sostenimento delle spese.

E' utile, infine, precisare che, a differenza di quanto previsto per l'acquisto del cane guida, la detrazione a titolo di mantenimento può essere utilizzata esclusivamente dal soggetto non vedente atteso che il già citato comma 2 dell'articolo 13-bis non richiama, tra gli oneri relativamente ai quali spetta la detrazione anche se sostenuti nell'interesse delle persone
fiscalmente a carico, quelli per il mantenimento del cane guida".

Detrazione su acconto per cani guida

La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il cane guida. In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare, solo se l’acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.

Detrazione acquisto cani guida può essere ripartita in quattro rate annuali

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.

La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 5.

La detrazione spetta con pagamenti tracciabili

La detrazione per le spese per l’acquisto cani guida compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di cani guida spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Detrazione acquisto cani guida e trattamento integrativo

Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 e euro 28.000, la rata di detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 rileva ai fini del trattamento integrativo.

Le spese acquisto cani guida nel 730/2024 al rigo E5

Nel modello 730/2024, la detrazione va fruita dichiarando il costo di acquisto del cane guida per non vedenti nel Quadro E – Oneri e Spese e più precisamente nell’apposito “rigo E5 – Spese per l’acquisto di cani guida” che si trova nella sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

Come detto, nel caso di acquisto di cane guida, la detrazione spettante è del 19%, pertanto per ogni 100 euro di spesa c’è la possibilità di recuperare 19 euro con il 730.

Nel rigo E5, secondo quando indicato dalle istruzioni del modello 730 bisogna “indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale”.

Se la spesa è consistente o se il contribuente per effetto delle detrazioni non può recuperare la detrazione, c’è una possibilità di ripartizione della spesa in più anni. Sono proprio le istruzioni del 730/2024 a stabilire che: “La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta”.

L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 5 punti da 341 a 352.

Ovviamente la spesa, per essere dichiarata nel 730/2024, deve essere stata sostenuta nell’anno d’imposta 2023.

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida nel 730/2024 al Rigo E81

Oltre alla detrazione per l’acquisto dei cani guida, ai soggetti non vedenti o ai loro familiari di cui risultano fiscalmente a carico, spetta una detrazione forfettaria per le spese di mantenimento dei cani guida.

Nella sezione VI – Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta del 730 2021 è possibile fruire della detrazione per il mantenimento dei cani guida.

Tale detrazione è prevista nel rigo E81 – Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida.  Per godere della detrazione per il mantenimento del cane guida è necessario barrare la casella. La detrazione è forfettaria ed è fissata a 1.000,00 euro.

La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Dall’anno d’imposta 2020, quindi da dichiarare nel 730/2024, la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo.

In particolare, essa spetta per intero, cioè per 1.000,00 euro ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Come si calcola la detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida se il proprio reddito è superiore ai 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo è superiore ad euro 120.000 ma inferiore ad euro 240.000, la detrazione spettante, per le spese di mantenimento del cane guida si calcola nel seguente modo:

  • (240.000 – Reddito complessivo) x 1.000. Per ottenere l'importo della detrazione il risultato va diviso per 120.000.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Per godere della detrazione l’unico requisito richiesto è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).

Vanno conservati:

  • la documentazione attestate il possesso del cane guida;
  • il Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica.

È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Le spese acquisto cani guida nel 730 precompilato 2024

Il contribuente può indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida anche nel 730 precompilato, modificando il 730 inviato dall’Agenzia delle Entrate, il quale non contiene tali indicazioni.

Lo stesso vale per la detrazione spettante per il mantenimento del cane guida.

Nel pannello del 730 precompilato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, al quale si può accedere tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Fisco online, il contribuente provvederà personalmente o tramite CAF o professionista, ad indicare nel rigo E5 del modello 730 precompilato l’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto di cani guida e a barrare la casella del rigo E81 per poter usufruire della detrazione di 1.000,00 euro per le spese di mantenimento dei cani guida.

Documentazione da presentare al CAF o professionista

Per quanto riguarda la documentazione da presentare eventualmente al CAF o al professionista abilitato attraverso il quale si presenta il modello 730, per la spesa di acquisto del cane guida va presentata e conservata la fattura o la ricevuta relativa all’acquisto del cane guida.

Il contribuente (o proprio familiare o delegato) che sostiene la spesa dovrà anche autocertificare che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di un'altra detrazione per le spese per l’acquisto di cani guida. In alternativa, può autocertificare che ne ha beneficiato ma il cane guida è morto, quindi c’è stata la perdita dell’animale.

Oltre alla fattura e all’autocertificazione, il contribuente deve presentare anche il Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica.

Pertanto la documentazione richiesta è la seguente:

  • Fattura o ricevuta relativa all’acquisto del cane guida;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l’acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale;
  • Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Documentazione per le rate successive:

  • Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o di un soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata;
  • Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato, occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare

Inoltre, come detto in precedenza, è possibile godere della detrazione per l’acquisto del cane guida solo se si è pagato con strumenti di pagamento tracciabili. Tra i documenti da controllare e conservare vi è anche un’attestazione che accerti tale modalità di pagamento.

L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, va conservata ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

Spese per acquisto cani guida: rateizzazione

Se il contribuente ha in corso la rateazione delle spese per l’acquisto di cane guida, oltre ad indicare nel modello 730 il numero di rata, non ha bisogno di presentare, se si è avvalso del medesimo CAF o professionista, la documentazione. Se il contribuente ha cambiato CAF o professionista abilitato, deve presentare la documentazione.

La circolare precisa che “Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o di un soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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