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Detrazione mensa e gite scolastiche 730/2019: risparmi fino a 149,34 euro

Nel 730/2019 sono detraibili le spese per la mensa scolastica e per le gite scolastiche, ivi compreso i corsi di lingue e teatro organizzati dalla scuola. La detrazione spetta fino a 786 euro, per un risparmio fino a 149,34 euro di Irpef, sulle spese sostenute nell’anno 2018. A precisarlo è la circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali fruibili nel modello 730. Dal 2018 sono detraibili anche le spese per il trasporto scolastico. Vediamo tutte le informazioni utili.
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A cura di Antonio Barbato
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spese scolastiche detraibili 730

Le famiglie italiane possono risparmiare fino a 149,34 euro sull’Irpef per le spese scolastiche dei figli, con il nuovo limite di spesa detraibile annuo di 786 euro. Nel modello 730/2019 è infatti inserire la detrazione delle spese per la mensa e le gite scolastiche sostenute nell’anno 2018.

Sono altresì detraibili, perché ricomprese tra le spese per gite scolastiche anche le spese per corsi di lingue e teatro. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 31 maggio 2019.

La detrazione è aumentata anche nel 2018. Il limite di spesa per mensa e gite scolastiche detraibile è salito a 786 euro nell'anno d'imposta 2018 (rispetto ai 717 euro del 2017 e i 564 euro del 2016), pertanto nel 730/2019 o nel 730 precompilato 2019 è possibile detrarre fino a 786 euro di spese potendo beneficiare della detrazione Irpef del 19%, ossia 149,34 euro (nei precedenti due anni la detrazione massima era rispettivamente di 136,23 euro e 107 euro).

Spesa mensa scolastica: quale rigo del 730 (anche precompilato). La circolare, che è una vera e propria guida sulle detrazioni fruibili nel modello 730 del 2019 (relativo all’anno d’imposta 2018 e quindi relativo alle spese sostenute nell’anno 2018), stabilisce che le spese per la mensa e le gite scolastiche (quest’ultime ivi compreso le spese per corsi di lingue e teatro) sono detraibili e vanno indicate nel rigo E8/E10 del modello 730 con il codice 12.

Le spese per la mensa e per le gite scolastiche rientrano tre le spese di istruzione non universitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 2015 infatti, con la cosiddetta Legge della “buona scuola”, ossia la legge n. 107 del 2015, è stata introdotta questa detrazione delle spese per la frequenza scolastica, distinta dalla detrazione per l’Università.

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili sulla detrazione mensa e gite scolastiche nel 730/2019, cosa presentare al CAF o ai professionisti abilitati per l'invio del 730.

Quali sono le scuole

In sostanza sono detraibili le spese per la mensa e le gite scolastiche (ivi compreso corsi di lingue e teatro) relative alla frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione per la mensa scolastica:

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019 tra le spese di istruzione non universitarie dichiarabili nel Rigo E8/E10 con il codice 12, viene specificamente indicato che sono detraibili le spese per la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68).

Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1).

Documentazione da presentare e conservare. Al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2018.

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

Non è possibile, invece, integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola (Circolare 6.05.2016 n. 18, risposta 2.1).

La detrazione per gite scolastiche, corsi di lingue e teatro

Nella circolare n. 13/E viene altresì indicato che sono detraibili nel 730 del 2019 le spese per:

  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale (Caf, Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.) non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio: all’agenzia di viaggio).

Documentazione da controllare e conservare. Anche in questo caso, al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2018.

Per le spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro):

  • ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2018 e i dati dell’alunno o studente;
  • qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente.

Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, è necessario conservare l'attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

La detrazione per il trasporto scolastico

Sono detraibili nel 730/2019 anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies). Per maggiori informazioni vediamo la detrazione per il servizio di trasporto scolastico.

Detrazione del 19%: fino a 149,34 euro di risparmio sull’Irpef

La detrazione spettante per l'anno d'imposta del 2018, da dichiarare nel modello 730/2019 o nel 730 precompilato 2019, è pari al 19% della spesa sostenuta per la mensa e le gite scolastiche per un importo annuo non superiore a 786 euro per alunno o studente.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Il limite di 786 euro di spesa detraibile e la detrazione del 19% connessa, comporta che il contribuente (il genitore dell’alunno in questi casi) può detrarre un importo di spese di istruzione non universitarie, quindi spese scolastiche, tra le quali rientrano anche le spese per la mensa scolastica e per le gite scolastiche, ma anche le spese per il servizio di trasporto scolastico, per un massimo di 149,34 euro, che è il 19% di 786 euro. E’ questo l’importo massimo che si può risparmiare sull’Irpef nel modello 730/2019 con le spese scolastiche detraibili relative ai figli.

La detrazione per le spese di istruzione non universitarie, all’interno della quale è possibile ricomprendere le spese per la mensa scolastica e le gite scolastiche, spetta, tra l’altro, sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Altre spese scolastiche detraibili nel 730/2019

Tra l’altro, tra le spese ammesse alla detrazione per spese di istruzione non universitaria rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

  • le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza);
  • i contributi obbligatori

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Come detto prima, tra le spese sostenute e connesse alla frequenza scolastica ci sono anche le spese per la mensa scolastica e per le gite scolastiche.

Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. 

Niente detrazione per libri e cancelleria

La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).

Come detto prima, dal 2018 non vige più l'indetraibilità delle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico. Tali spese risultano infatti detraibili nel 730/2019.

Quando la detrazione non è cumulabile

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 786,00 per l’anno 2018 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

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