14 Marzo 2024
17:00

Spese psicologo detraibili nel 730/2024 senza prescrizione medica (extra Bonus Psicologo)

Le spese per le sedute dallo psicologo sono detraibili nel 730 senza prescrizione medica nella misura del 19% della spesa sostenuta. Rientrano tra le spese sanitarie detraibili nell'anno d'imposta, tenuto conto della franchigia di 129,11 euro. Vediamo come funziona la detrazione per spese per psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche e cosa succede se il contribuente usufruisce del Bonus Psicologo fino a 1.500 euro.

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Spese psicologo detraibili nel 730/2024 senza prescrizione medica (extra Bonus Psicologo)
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Spese psicologo detraibili nel 7302024 senza prescrizione medica (extra Bonus Psicologo)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione delle spese per psicologo e psicoterapeuta nel 730, nel modello Redditi (ex Unico) e in generale nella dichiarazione dei redditi. E’ stata ribadita la detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche.

Questi chiarimenti rispondo ai dubbi di coloro che si chiedono come recuperare o scaricare le spese dello psicologo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le spese per lo psicologo e lo psicoterapeuta sono detraibili in quanto rientrano tra le spese sanitarie detraibili del quadro E del 730, e quindi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

La detrazione del 19% per le spese per le sedute dallo psicologo spetta anche se la prestazione è effettuata senza prescrizione medica.

La detrazione per spese sostenute per lo psicologo va letta in combinazione con il Bonus Psicologo, per capire se sono detraibili le spese oggetto del bonus.

A chi spetta la detrazione Irpef per spese per lo psicologo nel 730

La possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sanitarie, tra le quali rientrano le spese per lo psicologo e il psicoterapeuta, è prevista dal TUIR all’art. 15 comma 1 lett. c) il quale tra l’altro detta quanto segue:

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19  per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:” […]  “Le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro". Che è la cosiddetta franchigia.

Dette spese sanitarie sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”.

Detto ciò è chiaro che se non ci sono problemi per quanto riguarda gli scontrini fiscali parlanti ricevuti dalle farmacie all’acquisto di farmaci e presidi medici, quindi quelle che vengono chiamate “Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)”.

Possono invece generare confusione, in particolare nella scelta di considerarle detraibili o meno, le spese sostenute perPrestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie”. Tra queste rientrano le spese per lo psicologo.

La cosa importante da sapere è che sono detraibili nell'ambito delle spese sanitarie detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, lo ha chiarito la Circolare 18.05.2011 n. 20/E, risposta 5.15 dell'Agenzia delle Entrate.

Spese psicologo e psicoterapeuta detraibili nel 730 senza prescrizione medica

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale nonché le prestazioni rese da ambulatori specialisti per la disassuefazione dal fumo di tabacco.

Per quanto riguarda le spese relative a psicologi e psicoterapeuti il problema di interpretazione si pone anche perché tra gli altri la figura dello psicologo e dello psicoterapeuta nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute figura in una tabella a parte rispetto a quella indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.

Con circolare 13 maggio 2011, n.20/E l’Agenzia delle entrate risponde al quesito relativo alla necessità di avere o meno prescrizione medica per poter godere della detrazione per le spese psicologo e psicoterapeuta stabilendo che “il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica”.

Inoltre il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi in merito alla detraibilità delle spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche detta quanto segue: “Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono state equiparate dal Ministero della Salute alle prestazioni sanitarie rese da un medico.

Pertanto per i soggetti che le ricevono è prevista la loro detraibilità, ai sensi dell’art. 15 – comma 1 lettera c) del TUIR (Dpr 917/86), all’interno del quadro oneri detraibili della dichiarazione Unico anche in assenza di prescrizione medica e anche se l’oggetto della ricevuta sanitaria rilasciata non riporta la dicitura “sanitaria” ma solo i riferimenti all’attività psicologica o psicoterapeutica prestata”.

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Per avere il bonus Psicologo occorre la residenza in Italia e un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

L’importo complessivo massimo del Bonus Psicologo è parametrato in base alle seguenti fasce:

  • con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

Il professionista (Psicologo), in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista.

Dal momento in cui la spesa sanitaria per le sedute di psicologia è sostenuta direttamente dallo Stato, è chiaro che il contribuente non sostiene la spesa per il psicologo e non ha diritto all'agevolazione fiscale consistente nella detrazione per spese sanitarie del 19%.

Ma anche nel caso il contribuente sostenga la spesa sanitaria per le sedute dal psicologo, sono detraibili solo le spese sostenute e non rimborsate, pertanto solo le sedute non coperte dal Bonus Psicologo.

Quanto spetta

Al contribuente che sostiene una spesa sanitaria spetta la detrazione del 19% della spesa sostenuta, ma tenendo conto della franchigia di 129,11 euro.

Ossia la sommatoria di tutte le spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta, comprendendo le spese per il psicologo e tutte le spese sanitarie (compreso scontrini della farmacia per i farmaci e spese mediche specialistiche), dà diritto al 19% di detrazione Irpef per gli importi di spesa superiori a 129,11 euro.

Non vi sono limiti massimi di detrazione, quindi spetta sempre il 19% della spesa sostenuta nell'anno d'imposta.

Come ottenere la detrazione e che documenti occorrono

Come abbiamo più volte visto non è necessaria la prescrizione medica per andare a fare delle sedute dallo psicologo.

Le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono detraibili, ma è necessario, così come per tutte le spese mediche specialistiche, che il pagamento sia tracciato e supportato da uno dei seguenti documenti:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista;
  • Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN;
  • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

Detrazione psicologo: come si dichiara nel 730/2024

Nel quadro E del 730/2024 denominato “Oneri e spese” vanno indicate le spese sostenute nel 2023 e che hanno diritto ad una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito.

Il quadro si compone di più sezioni e nello specifico alla sezione I vanno indicate le spese per le quali spetta una detrazione d’imposta che va dal 19% al 90%. Per ogni tipologia di spesa per cui spetta la detrazione d’imposta, il modello 730 prevede un rigo specifico di compilazione.

La maggior parte dei contribuenti sceglie di presentare il 730, sia precompilato che in forma ordinaria qualora ha spese che gli permettono di godere di detrazioni fiscali. Essenzialmente le spese maggiori che un contribuente dichiara nel 730 sono relative alle spese mediche e sanitarie detraibili sostenute nell’anno precedente (nel nostro caso presentiamo il 730/2024 ma le spese mediche e sanitarie devono essere state sostenute nel 2023).

La detrazione sulle spese mediche nella misura del 19% spetta quando tali spese superano la franchigia di 129,11 euro. Tali spese vanno indicate nel quadro E – Oneri e Spese del modello 730, al rigo E1 – Spese sanitarie.

Fruire di questa agevolazione fiscale consente al contribuente di detrarre, o scaricare con il 730, il 19% della spesa sostenuta ed ottenere quindi una riduzione dell’Irpef da pagare annualmente sulla base del proprio reddito. Con il 730 il ricalcolo dell’Irpef, includendo alcune detrazioni fiscali, può portare ad un rimborso erogato poi dal sostituto d’imposta.

Come si dichiara nel modello Redditi Persone Fisiche

La spesa sostenuta per il psicologo va sommata a tutte le spese sanitarie e dichiarata nel rigo RP1 "Spese sanitarie" della Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del quadro E – Oneri e Spese del Modello Redditi Persone Fisiche 2024, in riferimento agli acquisti di materassi effettuati nell'anno d'imposta 2023.

La sommatoria delle spese sanitarie, indicate nel rigo, consentiranno una detrazione del 19% della spesa oltre la franchigia di 129,11 euro.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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