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Stipendi oltre 1000 euro, antiriciclaggio e i pagamenti con acconti al lavoratore

La normativa antiriciclaggio modificata dalla Riforma Monti vieta i pagamenti in contanti oltre 1.000 euro. In alcuni settori di attività, come l’edilizia, l’agricoltura, ai lavoratori viene pagato un acconto settimanale in denaro di importo inferiore, ma lo stipendio mensile è oltre la soglia di tracciabilità. Vediamo se questi pagamenti sono vietati.
A cura di Antonio Barbato
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antiriciclaggio

La riforma Monti ha ridotto il limite di utilizzo del contante a 1.000 euro, modificando così la normativa antiriciclaggio. L’abbassamento della soglia di tracciabilità, che originariamente era fissata in 12.500 euro ed è stata poi progressivamente abbassata a 5.000 euro, poi 2.500 euro, ed infine a 1.000 euro comporta dei sostanziali cambiamenti nel sistema di pagamento delle retribuzioni, ed anche delle pensioni.

I datori di lavoro ed enti pensionistici hanno dovuto adeguare il sistema di circolazione del denaro nel mondo del lavoro e della previdenza alla nuova normativa che vieta l’uso del contante per le transazioni oltre i 1.000 euro per singola operazione. La conseguenza di tale norma è che il pagamento degli stipendi oltre 1.000 euro deve avvenire non più in contanti (vietato) ma tramite bonifico o assegno bancario o postale o strumenti tracciabili.

Più precisamente, l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 stabilisce al comma 1, come modificato dalla Riforma Monti, che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A”. Per maggiori informazioni vediamo il pagamento degli stipendi oltre 1000 euro.

Porremo l’accento  in seguito sulle diciture “complessivamente” e “anche frazionata” nel caso di pagamenti plurimi (in acconto e saldo) per la stessa operazione (ossia il pagamento dello stipendio). Tipologia di pagamento settimanale o plurima frequente in molti settori produttivi, si pensi all’edilizia ad esempio.

Quindi il contante può essere utilizzato fino a 999,99 euro, oltre andranno utilizzati gli altri strumenti tracciabili, quali bonifico bancario, assegno bancario o postale oppure accredito su conto corrente. Gli assegni erogati al lavoratore, inoltre, sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, “devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

Tale limitazione è estesa anche al sistema pensionistico, infatti dal 1 luglio del 2012 le pensioni oltre i 1.000 euro saranno pagate esclusivamente con sistemi tracciabili e non in contanti presso le Poste italiane. Per maggiori informazioni vediamo il pagamento delle pensioni oltre 1.000 euro.

Stipendi oltre 1000 euro e gli acconti in contanti in edilizia e agricoltura

Una delle questioni da chiarire ed approfondire di fronte al nuovo limite di 1.000 euro di tracciabilità del contante, è la possibilità o meno di effettuare più di un pagamento di cifra inferiore a 1.000 euro, come ad esempio un acconto di stipendio ed il saldo, raggirando di fatto il limite. Per valutare questa possibilità bisogna interpretare la parte dell’art. 49 comma 1 che parla di “quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro” in riferimento alle possibilità di pagamento in contanti.

Quindi si parla di valore dell’operazione “complessivamente” pari o superiore a 1.000 euro e di valore dell’operazione “anche frazionata”. L’interpretazione di tali parole è importante in quanto nel mondo del lavoro non di rado, soprattutto in alcuni settori come l’edilizia, l’agricoltura o il lavoro domestico, la retribuzione viene erogata attraverso degli acconti, attraverso dei pagamenti settimanali, i quali poi cumulati tra loro nello stesso mese superano il  limite dei 1.000 euro previsti dalla legge. Occorre chiarire se tali pagamenti in acconto e saldo della mensilità dovuta sono consentiti in contanti oppure rappresentano una violazione della norma relativa all’antiriciclaggio e ai pagamenti oltre la soglia di mille euro.

A chiarire questo aspetto ci pensa una circolare dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che stabilisce che in via generale, non esiste un principio di cumulabilità di distinte operazioni svolte tra i medesimi soggetti. Ne consegue che sono astrattamente ammessi più pagamenti tra i medesimi soggetti a condizione si riferiscano a operazioni diverse. Il problema si pone, invece, quando le medesime parti danno luogo a più trasferimenti che riguardano la medesima operazione, cioè quanto citato dall’art. 49. Nel caso, si tratta del pagamento dello stipendio mensile al lavoratore erogato in più di una soluzione (in acconto/i e saldo).

L’obbligo della tracciabilità prescinde dalla natura giuridica dei soggetti interessati dalla transazione e dalla causa sottostante avendo come unico punto di riferimento il citato limite quantitativo di 1.000,00 euro. E quindi dello conta ai fini della legge. Per espressa previsione normativa l’importo di 1.000 euro, deve essere considerato “complessivamente”, evitando, in tal modo, l’aggiramento delle operazioni frazionate, realizzato attraverso il ricorso a due o più operazioni per contanti per importi inferiori. L’articolo 49, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 231/07 stabilisce che “Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”.

L’art. 1, comma 2, lettera m), del Decreto considera però  "operazione frazionata" un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, fermo restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che “in mancanza di un preciso limite temporale e nell’evidente impossibilità di desumere tale limite in via interpretativa, debba senz’altro prendersi come punto principale di riferimento un criterio oggettivo sopra ricordato (ambito temporale di sette giorni), tenendo conto però della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche in ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure di anti riciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari”.

Il principio espresso dal Consiglio di Stato ha trovato poi una “copertura” normativa nella richiamata lettera m). Ne consegue, dunque, l’ammissibilità di operazioni di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali, o conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Pagamento normale degli stipendi. Pertanto anche i salari e gli stipendi di importo superiore al predetto limite in via generale vanno pagati con assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario o altre modalità di pagamento tracciato previste dalle legge.

Acconto e saldo in contanti consentito se è prassi aziendale. Ma siccome è prassi molto diffusa, come già detto, il pagamento di acconti settimanali in contanti di importo inferiore a 1.000 euro che complessivamente danno luogo ad una paga mensile pari o superiore a tale limite. Spesso, si tratta di accordi verbali che si protraggono da tempo nelle aziende. Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere la prassi adottata costituisce oramai un diritto acquisito dal lavoratore che è penetrato nel contratto individuale, con la conseguenza che non viola alcuna regola di antiriciclaggio.

Con riferimento ai nuovi rapporti però, è bene regolamentare nel contratto individuale i criteri di pagamento della retribuzione anche confermando la prassi esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda.

Rimborsi spese. Nessun problema si pone anche per i casi di rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori a fronte di giustificativi consegnati anche se complessivamente nell’anno dovesse superare la soglia di 1.000 euro.

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