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Super ammortamento per acquisto auto a uso promiscuo in scadenza il 31/12

Scade il 31 dicembre la possibilità di fruire del Super ammortamento al 140% previsto dalla Legge di Stabilità per gli acquisti di autovetture, autocavaran, autoveicoli, ciclomotori e motocicli, utilizzati anche ad uso promiscuo. Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, quindi, i contribuenti dovranno acquistare i beni strumentali entro fine anno. Vediamo nello dettaglio come funziona la misura e quali sono i requisiti per poterne beneficiare.
A cura di Antonio Barbato
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La Legge di stabilità di quest’anno ha introdotto il super ammortamento al 140% per gli acquisti (ma anche per il leasing) di autovetture, autocavaran, autoveicoli, ciclomotori e motocicli utilizzati anche ad uso promiscuo, tale misura consente quindi di aumentare del 40% il costo di acquisizione del bene oggetto di ammortamento, godendo quindi di un aumento della quota annua di costo fiscalmente deducibile e di un risparmio in termini di imposte.

La bozza della Legge di Stabilità 2017 ha confermato la possibilità di beneficiare del super ammortamento al 140% per i beni strumentali materiali nuovi acquistati in tutto il 2017. Tale agevolazione non è però prevista per autovetture, autocavaran, autoveicoli, ciclomotori e motocicli utilizzati ad uso promiscuo, per i quali resta valido quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Sarà infatti possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla maggiorazione del 140% per le autovetture, gli autocaravan, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli utilizzati solo in parte per lo svolgimento dell’attività d’impresa solo se gli acquisti sono stati effettuati entro il 31.12.2016 prossimo.

Cosa prevedeva la Legge di Stabilità 2016. Il super ammortamento del 140% introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 è una misura introdotta con il fine di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati”.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015, il super ammortamento al 140% si riferisce ad investimenti in “beni materiali strumentali nuovi” sui quali si calcola una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione ai soli fini della “determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.

Sono quindi inclusi nella misura i beni presi in leasing finanziario e non operativo e i beni realizzati in economia o mediante contratto di appalto.

Rimangono esclusi dal beneficio del super ammortamento al 140%, secondo quanto previsto dal già citato art. 91 della legge di stabilità 2016, i beni immateriali, i beni autonomamente destinati alla vendita e cioè i beni merce, i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, i materiali di consumo e tutti quei beni già a qualche titolo utilizzati (che hanno quindi perso il requisito della novità).

Inoltre, dall’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale del super ammortamento al 140%, il comma 93 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 esclude i beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento. Le autovetture sono invece ammortizzabili in 4 anni e quindi al 20%.

Quindi, il super ammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 riguarda, in sintesi, l’acquisto di beni che dovevano possedere i seguenti requisiti:

  • beni caratterizzati da: materialità, strumentalità e novità (quindi beni materiali nuovi non destinati alla vendita, bensì destinati ad essere utilizzati nell’attività per più anni);
  • si deve trattare di beni non ricompresi tra quelli espressamente esclusi dalla legge;
  • beni acquistati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.

Il beneficio si traduce, praticamente, nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del bene che ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria nel caso in cui il bene sia preso in leasing.

Tale incremento determina, quindi, un incremento del costo di acquisizione del bene del 40 per cento e di conseguenza un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Per poter beneficiare dell’agevolazione prevista dal super ammortamento al 140%, prevista nella Legge di Stabilità 2016, è necessario che l’investimento possegga i requisiti di cui sopra e sia effettuato nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.

Appurato che nel DDL di bilancio per il 2017, non è prevista la possibilità di applicare l’agevolazione del super ammortamento al 140% all’acquisto di autoveicoli utilizzati non esclusivamente nell’attività d’impresa, coloro che vorranno beneficiare di tale agevolazione fiscale (e cioè ammortizzare al 140% autovetture, autocavaran, autoveicoli, ciclomotori e motocicli al 140%) dovranno provvedervi entro e non oltre il 31.12.2016.

Quindi chi ha pianificato o sta pianificando entro fine anno l’acquisto di auto ad uso promiscuo, per poter fruire della maggiorazione del 140%, deve verificare che la consegna dell'automobile o del ciclomotore venga effettuata entro il 31.12.2016. Se il bene entra in funzione entro tale data (31.12.2016) si potrà fruire della maggiore quota di ammortamento già dal periodo d’imposta 2016 con indicazione in UNICO 2017.

Ribadiamo, infine, che secondo il comma 91 della legge di stabilità 2016, la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione opera “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.

Pertanto, come chiarisce la circolare n.23/E del 26 maggio 2016, la norma non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

  • il calcolo delle plusvalenze di cui agli articoli 86 e 54, comma 1-bis, del TUIR o delle minusvalenze di cui agli articoli 101 e 54, comma 1-bis.1, del TUIR;
  • la deduzione integrale del costo dei beni di cui agli articoli 102, comma 5, e 54, comma 2, del TUIR, ossia dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46;
  • il calcolo del plafond del 5 per cento relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione di cui agli articoli 102, comma 6, e 54, comma 2, del TUIR;
  • il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i contribuenti minimi;
  • il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Si evidenzia che la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dalla maggiorazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo; tale disciplina, infatti, non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25/E del 2007 e circolare n. 53/E del 2009). Ciò vale anche ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi 36-decies e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

La suddetta circolare, inoltre chiarisce che secondo quanto previsto dell’articolo 1, comma 97, della legge di stabilità 2016 “Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni”.

Quindi la maggiorazione del 40 per cento (prevista dal super ammortamento al 140%) non genera effetti né sul valore dei beni strumentali, né sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing rilevanti ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore.

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