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Dimissioni della lavoratrice madre e l’indennità di disoccupazione Aspi

Il diritto all’Aspi, ex indennità di disoccupazione, spetta per le dimissioni volontarie della lavoratrice madre entro un anno di vita del bambino e non nei primi tre anni. Le modifiche della riforma Lavoro Fornero hanno esteso la convalida fino al compimento dei tre anni del figlio, ma non le indennità previste. Lo ha chiarito il Ministero del lavoro con un interpello.
A cura di Antonio Barbato
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convalida dimissioni entro tre anni di vita del bambino e indennità di disoccupazione aspi

La riforma del mercato del lavoro, legge n. 92 del 2012, ha modificato l’art. 55 comma 4 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, introducendo la convalida delle dimissioni, e più precisamente estendendo la convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri per un periodo pari ai primi tre anni di vita del bambino.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al Ministero del lavoro per conoscere il parere di questa della Direzione Generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

In particolare, l’istante chiede se, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92 del 2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire dell’indennità di disoccupazione (ASPI) per il medesimo arco temporale, quindi fino ai tre anni del bambino. Oppure resta confermato che tale prestazione a sostegno del reddito è erogata fino ad un anno di vita del bambino. Il Ministero ha fornito le sue risposte con l’interpello n. 6 del 2013, vediamo le motivazioni.

Le tutele contro il licenziamento: fino ad un anno di età del bambino. Il Ministero chiarisce che l’art. 54 comma 1 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 prevede che ”le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. In questo periodo opera, infatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria post partum (normalmente 3 mesi).

Durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.

Le dimissioni entro tre anni di età del bambino. Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art 55, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”. Come l’indennità di disoccupazione, ora Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).

L’indennità di disoccupazione Il Ministero chiarisce che alla luce delle norme in esame, si evince che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità, compresa quella di disoccupazione involontaria, disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.

Le modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012 (riforma Fornero) all’art. 55, comma 4, ossia l’estensione della convalida delle dimissioni fino a tre anni di vita del bambino (in precedenza un anno di vita), richiamate nel quesito non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo 55, che riguarda proprio che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”.

Ciò in quanto, continua il Ministero nell’interpello, la disposizione sancita al comma 4, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.

In definitiva, in risposta al quesito avanzato, il Ministero ritiene che l’estensione temporale dell’istituto della convalida non abbia riflessi sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.

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