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Tasi Firenze 2015 acconto e saldo: ecco aliquote, detrazioni, calcolo e scadenze

La Tasi a Firenze nel 2015 va versata in acconto con scadenza 16 giugno 2015 saldo entro il 16 dicembre. L’aliquota per la prima casa è del 3,3 per mille. Sulla seconda casa e dagli inquilini nulla è dovuto. Sono previste detrazioni da 30 a 170 euro sull’abitazione principale e 35 euro per ogni figlio di età non superiore a 18 anni. Vediamo nel dettaglio tutte le aliquote, detrazioni, il calcolo della tassa sui servizi indivisibili e i codici del Comune di Firenze.
A cura di Antonio Barbato
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La tassa sui servizi indivisibili TASI al Comune di Firenze deve essere pagata da chiunque, nel territorio di Firenze, sia proprietario o possessore in qualità di titolare di un diritto reale di godimento (quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi), o comunque detentore a qualunque titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli. I Comuni possono decidere le fattispecie di immobili a cui applicare il tributo ed in che misura, nei limiti previsti dalla legge per la determinazione delle aliquote.

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) all’art. 1, comma 639, ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC – a sua volta – si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una duplice componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TASI, quindi, è una delle 3 componenti della IUC.

Il Comune di Firenze,  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00023 del 30/03/2015, ha ritenuto di applicare la TASI solo ad immobili, siti nel proprio territorio, che non sono assoggettati all’IMU. Per gli immobili che già pagano l’IMU (seconde case), infatti, la TASI è stata azzerata.

La TASI a Firenze quindi si paga solo sulla prima casa, ossia sull’abitazione principale. Nulla è dovuto sulla seconda casa.

Tasi a Firenze non per gli inquilini. Il Comune infatti nella delibera non ha previsto alcuna percentuale a carico degli affittuari. Quindi gli inquilini non devono pagare la TASI.

Aliquote TASI Firenze 2015: 3,3 per mille per prima casa. Nulla per la seconda casa

La TASI a Firenze per la prima casa al 3,3 per mille. Tale aliquota si paga infatti “A) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7:

  • nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • posseduta a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non vi risieda anagraficamente e non vi dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata”. 

Si paga altresì il 3,3 per mille per “B) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per categoria catastale C/2, C/6, C/7 per ciascuna unità abitativa).

3,3 per mille anche per “C) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posta sul confine comunale, accatastata in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituisce porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell’altro comune”. 

1,0 per mille anche per “D) Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. E per i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell.articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”.

0,0 per mille per la seconda casa. E) Per tutti gli altri immobili (quelli soggetti ad IMU, non si paga nulla.

Sono escluse dalla TASI le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze in quanto già soggette a IMU.

Soggetto passivo della TASI  è chiunque possieda a titolo di proprietà, di altro diritto reale di godimento (quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi) gli immobili sopra evidenziati.

Nel caso in cui esistesse una pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considerano comunque regolari i versamenti di uno o più comproprietari/ contitolari di diritto reale di godimento effettuati anche per conto di altri soggetti passivi nella medesima condizione giuridica – i quali sono conseguentemente sollevati dall’obbligo di versamento del tributo – sempre che:

  • l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
  • venga individuato da parte di chi provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi agli uffici tributari comunali, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  • vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, il soggetto che ha legittimamente versato anche per altri non può chiedere il rimborso del tributo ma resta impregiudicato il diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti passivi. Al contrario, in caso di mancato assolvimento della totalità del tributo, il Comune può esigere la quota dovuta – in applicazione del principio di solidarietà passiva di cui sopra – da uno o più dei soggetti passivi, salvo ed impregiudicato il diritto di regresso di questi verso gli altri obbligati in solido.

In presenza di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, è considerabile abitazione principale, e quindi soggetto a TASI, l’immobile che fra i due fruisce dell’esenzione IMU.

Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai fini dell’applicazione del regime impositivo dell’abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell’Agenzia del Territorio. In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (box, garages e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale.

Le detrazioni TASI Firenze 2015

Si applicano solo per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui sopra alla lettera A (escluso poste quelle sul confine comunale di cui sopra, lettera C), e alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative di cui sopra alla lettera B). Ecco le fasce di rendita catastale e l’importo della detrazione:

  • 1°: Da 0 a 300,00 euro di rendita catastale, la detrazione è 170 euro;
  • 2°: Da 300,01 a 500,00 euro di rendita catastale, la detrazione è 140;
  • 3°: Da 500,01 a 700,00 euro di rendita catastale, la detrazione è 100;
  • 4°: Da 700,01 a 1.000,00 di rendita catastale, la detrazione è euro 70;
  • 5°: Da 1.000,01 a 1.200,00 di rendita catastale, la detrazione è euro 30;
  • 6°: Da 1.200,01 di rendita catastale, la detrazione è euro 0.

Detrazione per i figli. E’ applicabile solo alle abitazioni principali di cui sopra indicate con la lettera A). E’ da applicare una detrazione pari a € 35,00 per ogni figlio di età non superiore a 18 anni residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. La suddetta detrazione può essere applicata fino ad un numero di 8 figli per un importo massimo di € 280,00.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, per intero al genitore affidatario oppure, in caso di affidamento condiviso e/o congiunto, nella misura del 50% ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l’altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione ad uno solo genitore nel caso in cui l’altro genitore non possa usufruirne in tutto o in parte.

Le aliquote e detrazioni, in assenza di specifica deliberazione e salvo modifiche di legge della disciplina TASI, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006.

Per maggiori informazioni sull’abitazione principale, sull’eventuale pluralità di possessori, nei casi di leasing, o di immobile concesso in comodato d’uso, o altre particolarità, consultare la delibera del Comune di Firenze.

Calcolo TASI e versamento: ecco i codici del Comune di Firenze

La base imponibile, ovvero il valore su cui calcolare il tributo, è determinata come per l’IMU. Quindi è costituita dall’ammontare della rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore di legge (es. 160 per le abitazioni). Quindi Base imponibile = (Rendita Catastale + 5%) x Coefficiente di moltiplicazione. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ovvero per gli immobili di interesse storico o artistico, , limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Il tributo si calcola, analogamente all’IMU, applicando la seguente formula: TASI annua = Base imponibile x aliquota. Applicando questa formula si determina la TASI dovuta per tutto l’anno. Se si deve pagare solo per una parte dell’anno (perché, per esempio, è avvenuta una compravendita) si deve ricordare di proporzionare l’imposta dovuta ai mesi di possesso.

L’importo determinato deve essere arrotondato per difetto all’euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi. Oppure per eccesso all’euro superiore se la frazione è maggiore di 49 centesimi. Il pagamento non deve avere luogo se l’imposta da versare, su base annua, è inferiore a 12 euro. 

Quando e come si versa la TASI: acconto scadenza 16 ottobre.  Esclusivamente per il 2014, avendo il Comune di Firenze deliberato entro il 10 settembre, la rata di acconto pari al 50% va versata entro il 16 ottobre, l’altra metà nella rata di saldo entro il 16 dicembre 2014. E’ possibile versare la TASI in unica soluzione entro il 16 ottobre. 

Modalità di versamento: i codici tributo. Il versamento è possibile attraverso due modalità: modello F24 o o bollettino postale. In caso di versamento con modello F24, il codice identificativo del Comune di Firenze da indicare è D612. Questi sono i codici tributo, da utilizzare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento della TASI: Abitazione principale e pertinenze 3958; Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959; Altri fabbricati 3961.

In caso di pagamento con il bollettino postale, appositamente predisposto e disponibile prestampato presso gli uffici postali, intestato “PAGAMENTO TASI”. Il codice identificativo del Comune di Firenze da indicare è D612. Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

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