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Tasi pagamento in ritardo e sanzioni: come rimediare con il ravvedimento operoso

In caso di mancato pagamento della TASI, o versamento inferiore al dovuto per calcolo errato della tassa sui servizi indivisibili, ecco come rimediare con il pagamento della TASI in ritardo, attraverso il ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte e interessi legali. L’acconto o prima rata TASI andava pagato entro la scadenza del 16 giugno o 16 ottobre, mentre il saldo entro il 16 dicembre. C’è tempo fino al 30 giugno 2015 per sanare il mancato versamento della TASI. Vediamo perché.
A cura di Antonio Barbato
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Tasi in ritardo, Tasi non pagata

I contribuenti per l’anno 2014 devono pagare la tassa sui servizi indivisibili TASI entro le scadenze del 16 giugno o 16 ottobre, per la prima rata in acconto, ed entro il 16 dicembre per la seconda rata a saldo. Per quanto riguarda chi deve pagarla e in che scadenza va versato l’acconto, tutto dipende dalla delibera comunale. Per coloro che non hanno versato la TASI o effettuano il pagamento in ritardo, va effettuato il versamento con il ravvedimento operoso applicando le sanzioni e gli interessi previsti. E la data utile per calcolarle è la scadenza originariamente prevista.

Chiariamo prima chi deve pagare la tasi e quali sono le scadenze varie.

In generale sono tenuti al pagamento tutti i proprietari, o titolari di diritti reali, degli immobili, generalmente quelli adibiti ad abitazione principale. La tassa sui servizi indivisibili, in molti Comuni, va pagata anche sulle seconde case e dagli inquilini. Per maggiori informazioni vediamo la TASI cosa è e chi deve pagarla.

Per calcolare la TASI è necessario reperire la delibera comunale. Per maggiori informazioni l’acconto TASI: calcolo per proprietari e inquilini.

Le scadenze dell’acconto erano il giorno 16 giugno per alcuni contribuenti, o 16 ottobre per altri contribuenti. Il tutto era legato alla data in cui è stata pubblicata la delibera comunale. Mentre il saldo andava pagato entro il 16 dicembre 2014. Per maggiori informazioni vediamo TASI: chi deve pagare ad ottobre e chi a dicembre.

Una volta individuata quale scadenza il contribuente ha mancato, ossia se c’è un mancato versamento dell’acconto TASI o un mancato pagamento del saldo TASI, il contribuente partendo dalla data in cui scadenza (16 giugno, 16 ottobre per l’acconto o 16 dicembre per il saldo), e fino alla data in cui effettua il versamento, bisogna calcolare il relativo ravvedimento operoso con sanzioni e interessi dovuti.

Tale procedura di ravvedimento va effettuata anche per coloro che hanno commesso un errore nel pagamento, ossia quando un pagamento errato della TASI con versamento inferiore al dovuto.

Ecco quindi come rimediare a queste mancanze o errori, ecco come pagare la TASI in ritardo.

Tasi non pagata o in ritardo: il ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno versato l’acconto TASI entro il 16 giugno o il 16 ottobre, o che non hanno versato il saldo TASI entro il 16 dicembre, o che hanno versato un importo errato e inferiore al dovuto acconto o saldo della TASI, possono rimediare al pagamento parziale o al mancato pagamento versando la TASI in ritardo. Va pagato l’importo calcolato, sempre con il modello F24, applicando in aggiunta all’importo da versare, gli interessi e sanzioni previsti dalla normativa del ravvedimento operoso.

Come detto le due date importanti sono la data di scadenza mancata e la data in cui si intende effettuare il versamento. E vanno contati i giorni solari per verificare secondo quale ravvedimento andrà effettuato il pagamento delle sanzioni più interessi. Oltre che l'importo della TASI omesso. Per chi dovesse calcolarlo, ecco il calcolo dell'acconto TASI oppure il calcolo del saldo TASI.

Il ravvedimento operoso, art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, consente ai contribuenti di pagare l’imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto alla normale sanzione del 30% più interessi. Tutto dipende al numero di giorni di ritardo, infatti ci sono tre tipi di ravvedimento. Sono i seguenti:

  • Ravvedimento Sprint: è possibile pagare la TASI in ritardo versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 1%, che tra l’altro può essere modificato dai Comuni.

Nel caso dell’acconto TASI dovuto entro il 16 giugno 2014, è possibile pagarlo entro il 30 giugno 2014 con applicazione del ravvedimento sprint.

Nel caso dell’acconto TASI dovuto entro il 16 ottobre 2014, è possibile pagarlo entro il 30 ottobre 2014 con applicazione del ravvedimento sprint.

Nel caso di saldo TASI dovuto entro il 16 dicembre è possibile pagare l’imposta con il ravvedimento sprint fino al 30 dicembre 2014. E quindi pagando una sanzione dello 0,2% calcolato per ogni giorno di ritardo.

  • Ravvedimento Breve: questo tipo di ravvedimento è applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo. E prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 1%. Ma il tasso può essere cambiato a seconda del Comune.

Nel caso dell’acconto TASI dovuto e non versato entro il 16 giugno 2014, è possibile effettuare il pagamento con ravvedimento breve, e sanzione del 3% in maniera fissa, fino al 16 luglio 2014.

Nel caso dell’acconto TASI dovuto e non versato entro il 16 ottobre 2014, è possibile effettuare il pagamento con ravvedimento breve, e sanzione del 3% in maniera fissa, fino al 16 novembre 2014.

Nel caso di saldo TASI dovuto e non versato entro il 16 dicembre 2014, è possibile effettuare il pagamento con ravvedimento breve, e sanzione del 3% in maniera fissa, fino al 16 gennaio 2015.

  • Ravvedimento Lungo: l’ultimo dei ravvedimenti è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo ed entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI relativo all’anno in cui è stata commessa la violazione (30 giugno 2015). Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 1%. Anche in questo caso il tasso può cambiare a seconda del Comune.

Nel caso dell’acconto TASI 2014 dovuto e non versato entro il 16 giugno 2014, è possibile effettuare il pagamento con il ravvedimento lungo, con sanzioni fissa del 3,75% dell’importo, dopo la data del 16 luglio 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Nel caso dell’acconto TASI 2014 dovuto e non versato entro il 16 ottobre 2014, è possibile effettuare il pagamento con il ravvedimento lungo, con sanzioni fissa del 3,75% dell’importo, dopo la data del 16 novembre 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Nel caso del saldo TASI 2014 dovuto e non versato entro il 16 dicembre 2014, è possibile effettuare il pagamento con il ravvedimento lungo, con sanzioni fissa del 3,75% dell’importo, dopo la data del 16 gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015.

Se il contribuente si accorge di non aver pagato l’acconto TASI dovuto entro il 16 giugno 2014, o entro il 16 ottobre 2014, oppure il saldo TASI dovuto entro il 16 dicembre, in una data successiva al 30 giugno 2015, incorrerà nella sanzione del 30% prevista dalla legge senza poter ricorrere al ravvedimento operoso.

Calcolo della sanzione per ravvedimento sprint. La formula è la seguente: importo omesso x (0,2 moltiplicato per i il numero di giorni di ritardo), il tutto diviso 100. Es. 100 euro e 5 giorni di ritardo, la sanzione sarà di 0,2 x 5 = 1% di 100 ossia 1 euro.

Calcolo degli interessi dell’1% da ravvedimento operoso. La formula è la seguente: importo omesso x  tasso di interesse x numero di giorni di ritardo, il tutto diviso 36.500.

I contribuenti possono applicare questo ravvedimento e pagare l’imposta, sempre che non si verifichi quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ossia che il mancato pagamento sia già stato oggetto di azioni di recupero da parte del Comune.

Il comma 1 dell’art. 13 che descrive i ravvedimenti: “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Acconto TASI versato in eccesso. In questo caso, letteralmente opposto a quello sopra considerato, ossia il caso in cui è stata versata una cifra superiore a titolo di acconto rispetto all’importo realmente dovuto, non c’è bisogno di ravvedimento, il contribuente potrà sanare il tutto nel versamento della seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2014, versando la differenza in meno sulla seconda rata ovviamente.

Le modalità di pagamento della TASI con ravvedimento

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per quanto riguarda i codici tributo, sono i seguenti:

  • 3958” denominato “TASI  – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
  • 3959” denominato “TASI  – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
  • 3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
  • 3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

Il sistema di pagamento è lo stesso della TASI, sempre con il modello F24, ma va spuntata la casella “ravv” relativa al ravvedimento operoso e vanno poi pagate le sanzioni e gli interessi. L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, ha previsto che le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta quindi utilizzando lo stesso codice tributo, e sommando tutto. Bisogna barrare la  casella “ravvedimento” e indicare come “anno di riferimento”, quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

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