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Tassa annuale per la vidimazione libri sociali 2017

Entro il 16 marzo 2017 le società di capitali (SpA, Srl, Srls, Sapa, ecc.) sono obbligate al versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per il 2017. L’importo da versare è di 309,87 euro, mentre aumenta a 516,46 euro se il capitale sociale supera i 516.456,90 euro. L’importo va versato tramite F24 con il codice tributo 7085. Vediamo tutte le informazioni utili.
A cura di Antonio Barbato
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tassa annuale vidimazione società di capitali

Le società di capitali (Spa, Srl, Srls, Sapa), entro il 16 marzo sono tenute al versamento della tassa annuale per le vidimazioni liberi sociali. Più precisamente la tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali per l’anno in corso. Tale obbligo è stabilito dall’art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. N. 641 del 26/10/1972. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

L’importo da versare è di 309,87 euro se il capitale sociale o il fondo in dotazione al 1 gennaio 2014 risulta essere inferiore a 516.456,90 euro.

Libri da vidimare

La vidimazione iniziale, al momento, è prevista solo per i libri sociali obbligatori cioè quelli disciplinati all’articolo 2421 del codice civile:

  • il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
  • il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies.

Questi libri vanno numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

Importi 2017

Vediamo ora a quanto ammonta l’importo da versare relativamente alla tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

La tassa annuale sulle concessioni governative per la vidimazione dei libri e registri sociali è stabilita forfettariamente, è una tassa d’importo fisso indipendentemente dal numero e dalle pagine dei libri o registri utilizzati nell’anno.

Inoltre, tale tassa:

  • sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per le varie formalità di numerazione e bollatura espletate nel corso dell’anno di riferimento;
  • è deducibile ai fini IRES e IRAP.

L’importo dovuto cambia solo ed esclusivamente a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

Per il 2017 l’importo da versare sarà il seguente:

  • se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90, la tassa dovuta è di € 309,87;
  • se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90, la tassa dovuta è di € 516,46.

Quali sono i soggetti obbligati

I soggetti obbligati al pagamento della tassa di vidimazione sui libri e registri sociali sono:

  • Sp.a.;
  • S.r.l.;
  • S.a.p.a.;
  • Società consortili a responsabilità limitata;
  • Aziende speciali;
  • Consorzi tra enti territoriali;
  • Società in liquidazione ordinaria;
  • Società sottoposte a procedure concorsuali Soggetti esonerati

Non sono invece obbligati al pagamento della tassa di concessione governativa:

  • le imprese individuali;
  • i consorzi tra imprese quando non si sono organizzati in forma societaria;
  • le società personali e cioè società semplici, società in nome collettivo (SNC) e società in accomandita semplice (SAS);
  • le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del Codice civile;
  • gli enti non economici;
  • le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea – Repertorio delle attività economiche);
  • le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
  • società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

Modalità di versamento in F24

La tassa di vidimazione per libri e registri sociali va versata entro il 16 marzo attraverso il Modello F24 da pagare telematicamente.

Va compilata la sezione “Erario” dell’F24 inserendo il codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali" –  e come anno il 2017.

Società costituite nel 2017

Se la società si costituisce dopo il 1 gennaio 2017 bisognerà procedere al pagamento per mezzo del bollettino postale al c/c 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali, prima di procedere alla presentazione della dichiarazione di inizio attività.

L’importo da versare può essere compensato, va comunque ricordato che qualora l’F24 dovesse risultare a saldo zero, tale F24 comunque presentato.

Sanzioni per mancato o ritardato versamento

In base al D.P.R. n. 641/72 non si riscontra una specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali.

Ci atteniamo quindi a riportare quanto stabilito ed evidenziato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Secondo l’Agenzia delle Entrate la sanzione applicabile alla violazione del mancato pagamento o ritardo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri contabili è compresa tra il 100% e il 200% come previsto dall’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72 e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Ravvedimento operoso per versamento in ritardo

Tuttavia l’omesso o tardivo versamento della tassa annuale per la vidimazione sociale può essere regolarizzato attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/97 così come modificato dall’art. 5, D.L. 193/2016.

In questo caso, l’importo va versato:

  • tramite F24 va versata la tassa dovuta alla scadenza ordinaria maggiorata degli interessi, utilizzando come codice tributo "7085" e l’anno di riferimento 2017;
  • tramite F23 va versata la sanzione calcolata secondo le regole del ravvedimento operoso riportando: nel campo 6: il codice ufficio “RCC”; nel campo 9: la causale “SZ”; nel campo 11: il codice tributo “678T– Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative”.
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