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Termini di accertamento delle dichiarazioni dei redditi e IVA 2017

I termini per l’accertamento delle dichiarazioni dei redditi 2017 (Unico e 730) e della dichiarazione IVA 2017 sono stati modificati dalla Legge di Stabilità. Per le dichiarazioni regolarmente presentate il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione, mentre per le dichiarazioni omesse o nulle il termine ultimo per l’invio dell’avviso di accertamento è il 31 dicembre del settimo anno successivo alla presentazione. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Con la Legge di Stabilità sono stati modificati i termini di accertamento delle dichiarazioni dei redditi e IVA 2017. Le dichiarazioni che sono state regolarmente presentate dal contribuente hanno un termine di decadenza dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di cinque anni. E più precisamente il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. P er le dichiarazioni omesse o nulle il termine ultimo per l’invio dell’avviso di accertamento è il 31 dicembre del settimo anno successivo alla presentazione.

Tali modifiche, che non sono le uniche, sono state apportate dalla Legge di Stabilità e hanno valenza per il periodo di imposta 2016 e successivi.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta e quali sono gli altri cambiamenti apportati in materia di avvisi di accertamento.

La nuova normativa della Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina relativa ai termini di decadenza per l’accertamento fiscale sia per le imposte sui redditi che per l’Iva.

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto dichiarato nel Modello Redditi 2017 (che sostituisce il più famoso Modello Unico), cambiano le scadenze per l’emissione dell’accertamento.

L’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, ai commi da 130 a 132 ha modificato sia l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina i termini di decadenza per gli accertamenti in materia di Iva; sia l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina i termini di decadenza per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi.

Inoltre, è stato eliminato il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000.

Tali modifiche hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per il 2016, che sarà oggetto di dichiarazione nel 2017.

La modifica dei termini di accertamento per le dichiarazioni fiscali riguarda sia le dichiarazioni regolarmente presentate entro i termini stabiliti dalla legge, sia le dichiarazioni omesse che le dichiarazioni nulle.

Per la dichiarazione regolarmente presentata, la Legge di Stabilità 2016 stabilisce che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Quindi su dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate e relative al periodo d’imposta 2016, presentate quindi nel 2017, le rettifiche e gli accertamenti fiscali dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Mentre in base alla normativa previgente il termine ultimo per la notifica era il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Se, invece, si tratta di un caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione nulla, è previsto, sia per le imposte sui redditi che per l’Iva, che il termine ultimo per la notifica dell’avviso di accertamento è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino allo scorso anno in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o Iva, oppure in caso di presentazione di una dichiarazione dei redditi nulla, l’avviso di accertamento andava notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per chiarezza espositiva affrontiamo lo studio dei vari casi di dichiarazione.

Termini per l’accertamento delle imposte sui redditi

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’art. 1, comma 131, della legge n. 208/2016, ha modificato l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, relativo ai termini per gli accertamenti fiscali delle dichiarazioni dei redditi.

In materia di imposte sui redditi gli avvisi di accertamento, relativi a dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione dei redditi è considerata omessa o in caso di presentazione di dichiarazione dei redditi nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata.

Sempre in materia di imposte sui redditi è abrogato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato ex D.lgs. n. 74/2000.

Inoltre, fino alla scadenza di tali termini l’accertamento notificato al contribuente può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse venire a conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso vanno specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

Termini per l’accertamento IVA

In materia di IVA, l’art. 1, comma 130, della Legge di Stabilità, ha modificato l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, relativo ai termini per gli accertamenti della dichiarazione IVA.

Per gli accertamenti e le rettifiche rientranti nell’art.54 (rettifica delle dichiarazioni) e nell’art. 55 (accertamento induttivo), comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione IVA.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento dell’imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione IVA avrebbe dovuto essere presentata.

Il termine di decadenza del 31 dicembre del settimo anno successivo si applica da ora anche in caso di presentazione di una dichiarazione Iva nulla, prima delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità l’art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 faceva solo riferimento al caso della dichiarazione Iva omessa.

La Legge di Stabilità ha inoltre abrogato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per un reato fiscale disciplinato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Nulla cambia invece per quanto riguarda il termine di decadenza in caso di richiesta di rimborsi Iva, infatti, in caso di richiesta di rimborso Iva in dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna.

Si deve inoltre considerare, così come già detto per le imposte sui redditi, che fino alla scadenza di tali nuovi termini, le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, con nuovi avvisi, qualora l’Agenzia delle Entrate venga a conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso, però, dovranno essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’IVA.

Invio della dichiarazione integrativa

Qualora l’invio riguardi una dichiarazione integrativa indipendentemente dal caso che sia a favore e/o a sfavore del contribuente, i termini per l’accertamento decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa stessa e, solo per gli elementi oggetto dell’integrazione.

L’art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha allungato il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa in proprio favore, equiparandola alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, entro i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi ovvero non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, in tema di IVA.

Quindi i termini per l’accertamento della dichiarazione integrativa scadono entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa stessa e solo per gli elementi oggetto dell’integrazione.

Tale nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza.

L’art. 5 del D.L. n. 193/2016 ha equiparato i tempi di presentazione della dichiarazione integrativa ai tempi per l’accertamento. Volendo fare un esempio pratico:

per il Modello redditi 2017 (periodo d’imposta 2016) l’integrativa, a favore o sfavore, potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022, quindi entro i nuovi termini fissati per l’accertamento; per un Modello Unico/2016 (periodo d’imposta 2015) l’integrativa, a favore o sfavore, potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020 (ossia entro i vecchi termini fissati per l’accertamento); entro il 2 gennaio 2017 (poiché il 31 dicembre 2016 cadeva di sabato) era possibile presentare un’integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d’imposta 2011 (Modello Unico/2012).

Decorrenza dei nuovi termini di accertamento

Il comma 132 dell’art. 1 della Legge di Stabilità stabilisce che i nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono applicabili alle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2016 e successivi.

Quindi per la dichiarazione “regolare” presentata nel 2017 e relativa al periodo di imposta 2016 il termine per l’accertamento sarà il 31 dicembre del quinto anno successivo, cioè 31 dicembre 2022, mentre per la dichiarazione “omessa” presentata nel 2017 e relativa al periodo di imposta 2016 il termine per l’accertamento sarà il 31 dicembre del settimo anno successivo, cioè 31 dicembre 2024.

Cosa accade per i periodi di imposta precedenti al 2016? Per quanto riguarda i periodi di imposta precedenti al 2016, valgono i termini di decadenza per l’accertamento previsti dalla disciplina previgente.

Quindi, per i periodi d’imposta precedenti al 2016, gli avvisi di accertamento relativi a dichiarazioni regolarmente presentate devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; mentre nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Accertamenti tributari conseguenti al voluntary disclosure

L’art. 1 al comma 132 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce che per quanto riguarda la voluntary disclosure resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 5-quater, comma 5, D.L. n. 167/1990.

Quindi i termini di decadenza per l’accertamento di imposte sui redditi e Iva, ma anche i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ex art. 20 del D.lgs. n. 472/1997, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente a imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi relativi alla procedura di voluntary disclosure (e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa) sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

Termini accertamenti tributari attività nei paradisi fiscali

Per quanto riguarda la disciplina degli accertamenti fiscali relativi alle attività detenute in paradisi fiscali, la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento non è stata modificata.

Secondo quanto stabilito dell’art. 3, comma 2, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori rientranti tra quelli black list, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW) ex art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Ai fini dell’accertamento basato su tale presunzione, i termini di accertamento sono raddoppiati.

Quindi, in caso di presentazione della dichiarazione fiscale, il termine di notifica dell’accertamento è di dieci anni; mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di quattordici anni.

Abolizione del raddoppio dei termini di accertamento in caso di denuncia per reati fiscali

L’altra importante novità della Legge di Stabilità 2016 è l’abolizione del raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000.

Prima della Legge di Stabilità, il D.lgs. n. 128/2015 aveva modificato gli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, in forza dei quali il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni penali opera solo se la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento.

La Legge di Stabilità, ha definitivamente abolito il raddoppio dei termini sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per quanto riguarda l’Iva. Tale abolizione opera a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi anche in questo caso infatti, è introdotta una disciplina transitoria per i periodi d’imposta antecedenti al 2016, per i quali rimangano operative le previgenti disposizioni in materia di raddoppio dei termini.

Quindi per i periodi d’imposta antecedenti al 2016, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000, si continua ad applicare il raddoppio dei termini relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio comunque non trova applicazione qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l’accertamento.

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