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Terremoto: il Fisco sospende versamenti tributari, ma non per i datori di lavoro

Per i contribuenti (persone fisiche, imprenditori e persone giuridiche) colpite dal sisma del 24 agosto 2016 arriva la buona notizia della sospensione dei versamenti e pagamenti tributari fino al 20 dicembre da parte del Fisco. Incredibilmente, sono esclusi dal Decreto del MEF i datori di lavoro, che devono ritenute Irpef e contributi previdenziali entro il 16 settembre e nelle successive scadenze fino a dicembre. Ecco l’elenco dei Comuni interessati dalla sospensione dei versamenti e obblighi tributari.
A cura di Antonio Barbato
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adempimenti tributari sospensione sisma

I contribuenti (persone fisiche, imprenditori e persone giuridiche) residenti o con sede operativa alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti dal terremoto che ha interessato il Centro Italia potranno beneficiare di una sospensione dai versamenti delle imposte e degli adempimenti tributari fino al 20 dicembre. E’ stato pubblicato infatti sulla Gazzetta del 5 settembre, il Decreto 1 settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente la sospensione degli obblighi tributari.

Sono altresì sospesi gli adempimenti tributari derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione (Equitalia), nonché gli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Scadenza versamenti al 20 dicembre. Trattandosi di una sospensione degli obblighi tributari, i versamenti andranno comunque effettuati. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione infatti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.

Niente sospensione per i datori di lavoro: devono ritenute e contributi previdenziali

Il Ministro Padoan sospende con un Decreto i versamenti tributari per i contribuenti colpiti dal sisma (pagamenti da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 dicembre). Detta scalpore che la sospensione non riguarda i datori di lavoro che, mentre contano i danni alle loro aziende, devono quindi versare imposte e contributi previdenziali regolarmente entro il 16 settembre e adempiere a tutti gli obblighi tributari fino a dicembre.

Desta scalpore l’esclusione tra i beneficiari, dei sostituti d’imposta i quali sono obbligati a versare le ritenute erariali. Tale previsione è contenuta nel comma 3 dell’art. 1 del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In sostanza, la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria riguarda tutti i contribuenti quali le persone fisiche, gli imprenditori e le persone giuridiche, ma non i sostituti d’imposta, quali sono i datori di lavoro, i quali sono tenuti, nonostante il sisma, a versare le ritenute Irpef trattenute ai dipendenti, nonché a presentare entro il prossimo 15 settembre il modello 770.

Entro la data del 16 settembre devono anche provvedere al versamento degli F24 contenenti i contributi previdenziali all’Inps e i premi Inail. La sospensione, infatti, interessa solo i versamenti e gli adempimenti di natura tributaria in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016 e non quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dei lavoratori.

A denunciare la necessità di rivedere tale previsione è la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, che in una lettera inviata ai Ministri Padoan e Poletti, ha invitato quest’ultimi a rinviare tutte le scadenze, anche anteriori alla data del 24 agosto, per tutti i datori di lavoro interessati dal sisma: "La mancata previsione di sospensioni per ritenute e contributi – si legge nella lettera – metterebbe in una situazione di estrema difficoltà i datori di lavoro coinvolti dall’evento. Misure di questo tenore sono state già adottate per i tragici eventi naturali che si sono susseguiti in questi anni in Italia, contribuendo fattivamente a risollevare i territori coinvolti".

Il Comunicato del MEF

"A partire dal 24 agosto 2016 sono sospesi i versamenti delle imposte e gli adempimenti tributari per tutti i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche) che sono residenti o operano nei comuni

colpiti dal terremoto che ha interessato il Centro Italia. La sospensione riguarda anche i versamenti e gli adempimenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.
 Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto di sospensione, che indica l’elenco dei Comuni delle Marche, dell’Abruzzo, del Lazio e dell’Umbria in cui si applica la misura. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Come prassi, il decreto prevede anche un termine per la ripresa dei versamenti (20 dicembre 2016).

ELENCO DEI COMUNI

MARCHE
1. Acquasanta Terme (AP)
2. Arquata del Tronto (AP)
3. Montefortino (FM)
4. Montegallo (AP)
5. S. Montemonaco (AP)

ABRUZZO
1. Montereale (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Campotosto (AQ)
4. Valle Castellana (TE)
5. Rocca Santa Maria (TE)

LAZIO
1. Accumoli (RI)
2. Amatrice (RI)
3. Cittareale (RI)

UMBRIA
1. Cascia (PG)
2. Monteleone di Spoleto (PG)
3. Norcia (PG)
4. Preci (PG)

Con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ai quali si applica la sospensione".

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