46 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

TFS e TFR a rate e nuovi tempi di liquidazione dal 2014 per i dipendenti pubblici

Dal 2014 novità riguardo al pagamento del TFS e TFR a rate dei dipendenti pubblici: la rateizzazione, in due o tre rate annuali, scatta se l’importo spettante è superiore a 50.000 euro, e non più a 90.000 euro. Modifiche anche ai termini per il pagamento del trattamento di fine servizio o rapporto: attesa che passa da 9 mesi a 15 mesi per i lavoratori statali che vanno in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio. Invariati gli altri termini. Vediamo nel dettaglio, anche le deroghe per il personale della scuola.
A cura di Antonio Barbato
46 CONDIVISIONI
termini di pagamento tfr e tfs

La legge di Stabilità 2014 ha modificato gli importi che comportano il pagamento con rateizzazione ed i termini di pagamento del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici a partire dall’anno 2014. Il pagamento rateale ora scatta con un importo del TFS o TFR spettante superiore a 50.000 euro. E l’attesa per ricevere il TFR passa da 9 mesi a 15 mesi per coloro che vanno in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio (65 anni generalmente). Delle nuove variazioni quindi si aggiungono a quelle intervenute negli ultimi anni e che hanno portato il pagamento in alcuni casi dopo 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità), all’art. 1, commi 484 e 485, ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) ed ha innalzato il termine di pagamento del TFS e del TFR di alcuni di loro.

Pagamenti rateali per le cessazioni dal 2014 di dipendenti che maturano il diritto a pensione. Il comma 484 dell’articolo 1 ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

  • in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 euro la prima e la parte eccedente la seconda rata) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 euro la prima rata; 50.000 la seconda rata e la parte eccedente i 100.000 euro come terza rata). 

Modifiche ai termini di pagamento TFS e TFR dal 2014. Inoltre, il comma 484 dell’articolo 1 ha modificato il comma 2 dell’art. 3 del Decreto Legge n. 79 del 1997. Ha elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.

Approfondiamo queste due importanti variazioni che arrivano dalla Legge di Stabilità 2014, riepilogate dall’Inps nella circolare n. 73 del 6 giugno 2014.

Pagamento rateale TFS e TFR per i dipendenti che cessano dal servizio dal 2014

Per i dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013, quindi a partire dal 1 gennaio 2014 e quindi conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all’art. 1, comma 484, della legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti secondo le modalità sopra descritte, che riepiloghiamo:

  • in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
  • in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. 

Pagamento rateale TFS e TFR fino al 2013. Per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013, il sistema di pagamento era diverso, era quello precedente alle modifiche della Legge di Stabilità 2014. Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:

  • in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
  • in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
  • in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. 

Questo il sistema di pagamento rateale del TFS e TFR per le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2013. 

Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

La disciplina sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Inps (ex Enpas ed ex Inadel) è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2014. Essa è contenuta nell’art. 3 del D. L. 79/1997, è stata modificata prima dal D. L. n. 138 del 2011 e poi dalla Legge n. 147 del 2013. Le modifiche apportate dal decreto legge 138/2011 e dalla legge 147/2013 hanno anche introdotto deroghe in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici.

Vediamo le regole generali per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 e relative al personale che matura dopo la predetta data i requisiti per il diritto a pensione. A seguire si descrivono i regimi in deroga per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2013.

Nuovi termini di pagamento TFS o TFR dal 2014. Il regime generale valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data ha tre termini di pagamento del TFS o TFR: termine breve, termine di 12 mesi e termine di 24 mesi.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione.

L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente. L’Inps, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

Termine di 12 mesi (elevato a 15 mesi)

Il trattamento di fine servizio (TFS) o il trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici non può essere liquidato e messo in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

  • raggiungimento dei limiti di età.

Rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione.

Con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

  • cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
  • cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008. 

L’Inps non procede in questi tre casi alla liquidazione e al pagamento del TFS o TFR, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi. 

Termine di 24 mesi (elevato a 27 mesi)

Il pagamento del TFS o TFR da parte dell’Inps non avviene prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

  • le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
  • il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.). 

Nei casi rientranti nel termine di 24 mesi appena descritti, l’Inps procede alla liquidazione e al pagamento della prestazione (TFS o TFS), ovvero della prima rata di questa (se l’importo è superiore a 50.000 euro), dopo che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 2011

Ci sono delle deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011, oppure entro il 31 dicembre 2011 per il personale della scuola e dell’Afam. Per queste tipologie di dipendenti, i termini sopra descritti (105 giorni, 15 mesi e 27 mesi) per l’erogazione del trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) non trovano applicazione. Per questi dipendenti continua a trovare applicazione la disciplina previgente del D.L. 138/2011. Ecco quali i lavoratori interessati:

  • lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
  • personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 

Rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Ecco i termini per il pagamento del TFS o TFR. Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

  • 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
  • 6 mesi per tutte le altre casistiche. 

Per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011 per il personale della scuola e delle Afam) abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi. 

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dal 2011 al 2013

Ulteriori deroghe sono previste per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013. E nel caso del personale della scuola e dell’Afam per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013.

Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi (sopra descritto) introdotto dall’articolo 1, comma 484, della legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dal D. L. 138/2011:

  • lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;
  • personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013. 

Rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

TFS o TFR termine di pagamento di 6 mesi. Pertanto, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

  • raggiungimento dei limiti di età. Rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione;
  • cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
  • cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011;
  • cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008. 

Termini di pagamento di 105 giorni e 24 mesi. Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.

46 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views