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Tirocini formativi e di orientamento: ecco le linee guida delle Regioni

La riforma del lavoro Fornero ha introdotto importanti novità in materia di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e in favore di persone svantaggiate. Approvate le linee guida dopo la conferenza delle regioni e delle provincie autonome. Vediamo tutte le novità, dalla tipologia, alla durata, alla congrua indennità di partecipazione spettante al tirocinante.
A cura di Antonio Barbato
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linee guida regioni sui tirocini

La legge Fornero n. 92 del 28 giugno 2012 prevede la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. L’obiettivo è revisionare la disciplina dei tirocini formativi, contrastare l’uso distorto, individuando modalità con cui il tirocinante presta la propria attività. Un altro ulteriore passo è il riconoscimento di una congrua anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione lavorativa svolta.

Le Linee guida forniscono un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare la propria normativa agli standard minimi entro sei mesi dalla data dell’Accordo.

La competenza regionale ribadita dalla Corte Costituzionale. Le linee guida rappresentano cioè uno standard minimo di carattere disciplinare, resta inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni. Fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

C’è da segnalare in tal senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento. Le linee guida prevedono che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data dell'accordo sulle Linee guida.

I principi alla base delle Linee guida delle regioni del 24 gennaio 2013. La premessa all'accordo sulle linee guida in materia di tirocini ne traccia gli obiettivi. Al fine di qualificare l'istituto del tirocinio e di limitarne gli abusi, nelle linee guida si concorda sui seguenti principi:

  • il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
  • i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
  • le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
  • le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell'ambito delle attività di monitoraggio previste nelle Linee guida, a verificare l'effettiva efficacia delle misure volte a sostenere i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. 

Tipologie di tirocini e la durata secondo le linee guida

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

  • Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
  • Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche  in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresÌ attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
  • Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Le Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

Tirocini formativi esclusi dalle linee guida. Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:

a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;

c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;

d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;

e) i tirocini estivi.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative Sociali. Le Linee guide contengono principi e criteri applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.

Durata del tirocinio. La durata massima prevista per le diverse tipologie, comprensiva delle eventuali proroghe, è la seguente:

  • Tirocini formativi e di orientamento, non può essere superiore a 6 mesi;
  • Tirocini di inserimento e reinserimento, non può essere superiore a 12 mesi;
  • Tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a 12 mesi;
  • Tirocini per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

AI fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per le persone svantaggiate e disabili, le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

Maternità o malattia durante il tirocinio. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinio prevede tre tipologie di soggetti: il promotore,  il soggetto ospitante ed il tirocinante. Vediamo anche gli aspetti relativi ai soggetti promotori e ospitanti dei tirocini.

Soggetti promotori e ospitanti dei tirocini

Le linee guida definiscono anche chi sono i soggetti promotori. Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Tra gli altri, i soggetti promotori possono essere i servizi per l’impiego, le agenzie regionali per il lavoro, gli istituti di istruzione universitaria, istituti scolastici statali, le agenzie per il lavoro. I soggetti ospitanti sono gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, i quali devono essere in regola con le norme relative alla sicurezza sul lavoro. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sui soggetti dei tirocini formativi.

Le modalità di attivazione e attuazione dei tirocini

Le convenzioni stipulate tra soggetti promotori e ospitanti. L’attivazione dei tirocini avviene sulla base di  apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore).

Il progetto formativo per ciascun tirocinante dovrà essere strutturato secondo le seguenti sezioni:

• anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;

• elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;

• specifiche del progetto formativo: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF; b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;

• diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

  • le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
  • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  • le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché richiedenti asilo e titolo protezione internazionale.

Le garanzie assicurative Inail, anche a carico regionale. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

Le comunicazioni obbligatorie. I tirocini pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.Funzioni e compiti del sOggetto promotore, ospitante e del tirocinante

Funzioni e compiti del soggetto promotore, ospitante e del tirocinante

Compiti del soggetto promotore. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

  • favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
  • individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
  • promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
  • rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
  • contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Compiti del soggetto ospitante. In base a quanto previsto dalle linee guida, nel tirocinio i compiti dell’ente pubblico o privato (azienda) ospitante sono:

  • stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
  • designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
  • assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
  • valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell' attestazione dell' attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

Tirocinio in più sedi territoriali. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio deve essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Le Regioni e Province Autonome possono, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

La figura del Tutor e le attività di monitoraggio

Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:

  • collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
  • coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
  • monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
  • acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
  • concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Il tutor del soggetto ospitante (aziendale). Il soggetto ospitante (il datore di lavoro, l’impresa) nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungi mento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. 

Il tutor del soggetto ospitante (tutor aziendale) svolge le seguenti funzioni:

  • favorisce l'inserimento del tirocinante;
  • promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
  • aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
  • accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

  • definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
  • garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
  • garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

Il libretto formativo. L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino, secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione sono definite dalla Regione e Provincia autonoma. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

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