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Venditori porta a porta: la presunzione di collaborazione scatta solo se c’è vendita diretta

Il Ministero ha chiarito che la normativa introdotta dalla Riforma Fornero sulla presunzione di collaborazione coordinata e continuativa per i titolari di partita Iva (8 mesi all’anno per 2 anni presso lo stesso committente, con l’80% di fatturato annuale) non scatta per i venditori porta a porta, ma solo se non si tratta di vendita diretta a domicilio. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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vendita diretta a domicilio

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3 del 30 gennaio 2014 ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all’applicabilità della presunzione ex art. 69 bis, del D. Lgs. n. 276/2003 agli incaricati alla vendita presso il domicilio (c.d. venditori porta a porta). L’istanza di intepello è stata avanzata per avere chiarimenti dalla Direzione generale del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione, ex legee n. 173/2005, ai fini dell’applicabilità o meno della presunzione di cui all’art. 69 bis, D. Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla L. n. 92/2012.

In particolare se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori possano o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle “altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo” assoggettabili alle previsioni contenute nell’art. 69 bis sopra citato.

In sostanza viene chiesto se è attiva in questo caso la possibilità della presunzione di un rapporto di collaborazione coordinato e continuativo sulla base di quanto disposto dalla Legge Fornero che ha inserito, nel D. Lgs. n. 276 del 2003 (Riforma Biagi) un articolo 69-bis contenente la presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per i titolari di partita Iva, che si trovano in determinati condizioni di sostanziale monocommittenza.

Tale presunzione, se scatta, fa trasformare il rapporto da un lavoro autonomo ad un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza del versamento dei contributi da parte del committente alla Gestione Separata dell’Inps. L’articolo 69 è stato oggetto di numerose polemiche e con la legge n. 134 del 2012 sono intervenute modifiche che hanno esteso i requisiti ad un biennio, anziché al singolo anno solare.

L’art. 69 bis nella nuova formulazione aggiornata prevede: “Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi”

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La presunzione, secondo il comma 2 dello stesso art. 69-bis non opera qualora la prestazione:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

La presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati”.

Il quesito dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro mira a verificare se i venditori porta a porta rientrano in questa normativa, e quindi c’è la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro.

La risposta del Ministero: “Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato occorre, preliminarmente, evidenziare l’ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 173/2005 che, all’art. 1, comma 1, considera la c.d. vendita diretta a domicilio come:

“a) la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) impresa o imprese, l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)”.

Per quanto concerne la prestazione, ai sensi della L. n. 173/2005, la stessa può essere svolta senza vincolo di subordinazione e, in tal caso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della medesima Legge, l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio si considera “di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5000 euro”.

Ciò premesso, va evidenziata la “specialità” della L. n. 173/2005 la quale, ai fini dello svolgimento della attività in questione, introduce numerose condizioni (obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo Decreto).

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata L. n. 173/2005 “l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”; in tal caso, peraltro, l’incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 4 della L. n. 173/2005.

Realizzandosi tutte le condizioni di Legge, pertanto, si ritiene che l’attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003.

Viceversa, qualora l’attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa L. n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione l’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

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