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5 Novembre 2023
13:00

A chi si applica il CCNL Cooperative sociali

Il contratto collettivo delle Cooperative sociali si applica alle cooperative sociali operanti nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla Legge n. 381/1991 ed alcune delle imprese sociali, tra le quali quelle che si occupano di soggetti svantaggiati. Vediamo l'elenco delle cooperative e delle imprese sociali a cui si applica il CCNL Cooperative sociali e quali sono le persone svantaggiate.

A chi si applica il CCNL Cooperative sociali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
A chi si applica il contratto Cooperative sociali

Il contratto collettivo delle Cooperative sociali si applica sia alla Cooperative sociali operanti nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo che in alcune delle imprese sociali.

A stabilire a chi si può applicare il CCNL Cooperative Sociali è l'articolo 1 del contratto collettivo denominato "Campo di Applicazione", che tratta, appunto, l'applicabilità del contratto.

Con il rinnovo del CCNL Cooperative sociali del 28 marzo 2019, sono state modificate ed integrate le attività che possono applicare il CCNL Cooperative sociali.

Elenco Cooperative e imprese sociali

Il contratto collettivo delle Cooperative sociali, secondo l'art. 1, "regola i rapporti di lavoro all'interno:

  • delle Cooperative sociali operanti nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla Legge n. 381/1991;
  • delle imprese sociali che:
  1.  svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
  2. hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
  3. svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
  4. svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

Quali sono le Cooperative sociali Legge 381 del 1991

Il contratto collettivo pertanto richiama le Cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che all'art. 1 stabilisce che "Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  2. lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

Quali sono le imprese sociali per l'inserimento di persone svantaggiate

Accanto alle imprese sociali di cui alle lettera a), b) e c) dell'elenco richiamato dal CCNL Cooperative sociali, il contratto collettivo ammette all'applicazione del contratto collettivo anche le imprese sociali che "svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate"  di cui alla lettera d).

Il contratto collettivo delle Coop. Sociali chiarisce che "per le persone svantaggiate presenti nelle Cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, l’attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi".

E poi effettua un elenco esplicativo delle attività che rientrano tra le imprese sociali che si occupano di persone svantaggiate. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:

  • servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6;
  • comunità alloggio per minori;
  • centro di informazione e di orientamento;
  • centri di aggregazione giovanili;
  • servizi di animazione territoriali;
  • servizi educativi e di integrazione scolastica;
  • centri di accoglienza integrazione sociale;
  • comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti;
  • comunità alloggio per persone disabili;
  • centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
  • servizi di assistenza domiciliare;
  • centri diurni per anziani ed anziane;
  • gestione di strutture protette;
  • attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all'impiego di persone svantaggiate;
  • attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi -residenziali e residenziali;
  • gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
  • gestione di R.S.A. per qualsiasi categoria di utenti.

Lo stesso contratto collettivo precisa, però, che "Per le attività di cui al punto d) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i C.C.N.L. di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente C.C.N.L.

Premesso che l’adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contributo economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico e normativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente C.C.N.L.".

Quali sono le persone svantaggiate

L'articolo 1 richiama in materia di persone svantaggiate di cui alla lettera d) del campo di applicazione, anche l'articolo 2 del CCNL Cooperative sociali, che chiarisce quali sono le persone svantaggiate.

Secondo il CCNL, le persone svantaggiate a cui si riferisce la lettera d), sono "quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali".

Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.

Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa".

Secondo il richiamato art. 4 della Legge 381/1991 "si considerano persone svantaggiate:

  • gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
  • gli ex degenti di istituti psichiatrici,
  • i soggetti in trattamento psichiatrico,
  • i tossicodipendenti, gli alcolisti,
  • i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
  • i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47- bis, 47- ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni".

Riguardo al rapporto tra cooperativa e persone svantaggiate, il contratto collettivo stabilisce che "Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento.

I Comitati misti paritetici di cui all'art. 9, laddove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di:

  • servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio);
  • di assistenza alla persona e alla famiglia;
  • di trasporto;
  • di formazione;
  • di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
  • di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.

Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L. 68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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