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Credito canoni di locazione non percepiti nel quadro G del 730/2017

Con lo sfratto esecutivo è possibile ottenere un credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti in sede di presentazione del modello 730. E’ necessario una riliquidazione delle imposte versate sui canoni non percepiti e procedere al recupero. Vediamo tutte le informazioni, anche relative ad eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni di locazione. Il credito canoni di locazione non percepiti va indicato nel rigo G2 del quadro G – Crediti d’imposta del modello 730 2017.
A cura di Antonio Barbato
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credito canoni di locazione non percepiti

Attraverso la presentazione del modello 730, è possibile recuperare un Credito canoni di locazione non percepiti, ossia un credito d’imposta ai fini Irpef sugli affitti non incassati.

Tale agevolazione fiscale è concessa solo se interviene uno sfratto esecutivo per morosità dell’inquilino e quindi il mancato pagamento è riconosciuto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. L’ammontare della cifra spettante come credito da recuperare in dichiarazione dei redditi è determinata con una riliquidazione che tiene conto anche di rettifiche ed accertamenti.

La voce è nel rigo G2 – Credito canoni di locazione non percepiti del quadro G – Crediti d’imposta del modello 730 2017.

L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Prescrizione ordinaria di 10 anni per la riliquidazione. Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

Se il contribuente non intende usufruire del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi, può presentare agli uffici finanziari che ne sono competenti istanza di rimborso, i termini di prescrizione restano di dieci anni.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2007, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2016.

La compilazione del 730 per il credito canoni di locazione non percepiti. Il quadro G del modello 730 2017 è dedicato ai crediti d’imposta. E nella sezione I ci sono i crediti d’imposta relativi ai fabbricati. Nel rigo G1 c’è la sezione relativa al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Il rigo G2 invece è quello dedicato appunto al credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti. In questo rigo va indicato il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

Possibile anche l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso. 

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