14 Luglio 2021
14:21

ANF incompatibili con l’assegno temporaneo per figli minori

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è incompatibile con l’assegno temporaneo per i figli minori, che spetta alle famiglie con figli prive del diritto agli ANF da luglio a dicembre 2021. L’assegno temporaneo per figli minori è invece compatibile con gli assegni familiari destinatati a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti. Vediamo a chi spettano gli ANF ed a chi spetta l’assegno temporaneo per i figli minori.
A cura di Antonio Barbato
ANF incompatibili con assegno temporaneo per figli minori

Dal mese di luglio 2021 al mese di dicembre 2021 le famiglie italiane con figli avranno diritto ad una prestazione a titolo di assegni familiari. Coloro che rientrano nel diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) percepiranno gli ANF più una maggiorazione per ogni figlio nel nucleo familiare. Mentre tutti coloro che non hanno diritto agli ANF, potranno beneficiare, in presenza dei requisiti richiesti, del nuovo assegno temporaneo per figli minori. Le due misure sono alternative, pertanto l’assegno per il nucleo familiare è incompatibile con l’assegno temporaneo per figli minori.

Il decreto-legge n. 79/2021, infatti, ha introdotto, all’articolo 1, l’Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988.

Il successivo articolo 4 del medesimo decreto-legge, disciplinando il regime delle compatibilità dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del citato decreto.

A chi spettano gli ANF

L’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Agli stessi lavoratori di cui sopra, in presenza di figli minori, spetterà per il periodo da luglio a dicembre 2021, il riconoscimento di una maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare da 37,50 a 55 euro al mese per ogni figlio.

A chi spetta l'assegno temporaneo per figli minori

L'assegno temporaneo per i figli minori è una prestazione che va a riconosce alle famiglie che non hanno diritto agli ANF, il diritto ad una prestazione temporanea per i figli minori. Si chiama assegno temporaneo per i figli minori in quanto è una misura che precede la più ampia riforma dell'assegno unico universale, che partirà da gennaio 2022.

Per il diritto alla prestazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, che è incompatibile ed alternativa agli assegni per il nucleo familiare, la famiglia ed il richiedente devono essere in possesso dei requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno. Deve essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età.

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. E con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro.

L'assegno temporaneo per i figli minori spetta, tra gli altri, ai lavoratori autonomi, ai professionisti, sempreché abbiano i requisiti, soprattutto reddituali.

Casi particolari di compatibilità/incompatibilità

Come detto, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del citato decreto.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021.

Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.

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