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Art. 11 TUIR aggiornato alla Legge di Bilancio 2022

L’articolo 11 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), contenente la “Determinazione dell’imposta” Irpef è stato aggiornato dalla Legge di Bilancio 2022. In particolare, la lettera a), del comma 2 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ha modificato le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito a partire dal 1 gennaio 2022. Nessuna modifica, invece, ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 11 del TUIR. Vediamo cosa cambia per i contribuenti a livello di calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con il nuovo art. 11 TUIR aggiornato all’anno 2022.
A cura di Antonio Barbato
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Articolo 11 TUIR aggiornato Legge di Bilancio 2022

L'articolo 11 del TUIR (Testo unico Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), contenente la "Determinazione dell'imposta" Irpef è stato sostituito dalla Legge di Bilancio 2022.

Sono state introdotte nuove aliquote e scaglioni di reddito dal 1 gennaio 2022.

Si riducono da cinque a quattro le fasce di reddito e le relative aliquote per il calcolo dell'imposta lorda Irpef, che ricordiamo è progressiva per scaglioni di reddito.

L'articolo 11 del TUIR contiene le modalità di calcolo dell'imposta lorda Irpef per i titolari di reddito da lavoro dipendente e autonomo, per i titolari di redditi di impresa, redditi di capitale, redditi fondiari e redditi diversi. Quindi tutti i contribuenti assoggettati ad imposta Irpef.

Art. 11 TUIR aggiornato 2022

L'art. 11 TUIR aggiornato alla Legge di Bilancio 2022 (articolo 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato alle modifiche introdotte dalla lettera a), del comma 2 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234) è ora il seguente:

(In neretto le novità, mentre sono barrate le parti testuali sostituite, modificate o abrogate)

"Art. 11 – (Determinazione dell'imposta)

Art. 11, comma 1 . L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 

Art. 11 TUIR, comma 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non  è dovuta.

Art. 11, comma 2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non  è dovuta. 

Art. 11 TUIR, comma 3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, ((15, 16 e 16-bis)) nonché in altre disposizioni di legge.

Art. 11 TUIR, comma 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".

Art. 11 TUIR dal 1 gennaio 2022: cosa cambia

Abbiamo evidenziato nel testo integrale dell'articolo 11 del TUIR aggiornato al 2022, appena riportato, in neretto (le novità) e barrate (le abrogazioni). Queste evidenziano cosa cambia nell'art. 11 del TUIR – Determinazione dell'Imposta dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2022.

La Legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente modificato il cuore dell'articolo 11 del TUIR relativo alla determinazione dell'imposta lorda Irpef, prima del calcolo delle eventuali detrazioni fiscali che riducono l'imposta stessa, consentendo al contribuente di ottenere l'imposta netta a conguaglio nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi o modello 730).

Cambia solo il comma 1 dell'art. 11 del TUIR.

Mentre restano invariati il comma 2, 3 e 4 dell'art. 11 del TUIR.

Il sistema tributario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è ad imposizione progressiva per scaglioni di reddito.

La modifica delle aliquote contributive e delle fasce di reddito consente ad alcuni contribuenti un risparmio d'imposta. Ma occorre coordinare il tutto con la modifica delle fasce di reddito, soprattutto per coloro che hanno un reddito superiore a 50 mila euro, perché tali contribuenti potrebbero non aver avuto un risparmio d'imposta complessivo ma un aumento di imposizione fiscale lorda, prima della riduzione dell'imposta per effetto delle detrazioni fiscali.

Aliquota e scaglione Irpef fino a 15 mila: cosa cambia

Per coloro che hanno un reddito fino a 15 mila euro, non cambia nulla, l'aliquota Irpef rimane al 23%. Questo significa che il contribuente (anche chi ha un reddito complessivo superiore) paga fino a 15.000 euro questa aliquota contributiva del 23% che era già prevista.

Aliquota e scaglione Irpef tra 15 e 28 mila: cosa cambia

Per coloro che hanno un reddito complessivo tra 15 mila e 28 mila euro, si riduce di 2 punti percentuali l'aliquota applicata alla fascia di reddito da 15 mila a 28 mila euro. Passa dal 27% al 25%.

Questo significa che il contribuente che ha un reddito compreso tra 15 mila e 28 mila, sui primi 15 mila euro di reddito ha un calcolo dell'imposta lorda Irpef sempre il 23%, ma sulla parte di reddito tra 15 mila e 28 mila, si vedrà applicata una imposta lorda del 25% anziché del 27%, con un risparmio d'imposta del 2%.

La stessa cosa vale, sempre sulla fascia di reddito da tra 0 e 15 mila (23%) e tra 15 mila e 28 mila (25%) per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 28 mila. Quindi anche tali contribuenti risparmiano il 2% sullo scaglione di reddito tra 15 e 28 mila.

Aliquota e scaglione Irpef tra 28 mila e 50 mila: novità e cosa cambia

Il terzo scaglione di reddito che fino al 2021 era tra 28 mila e a 55 mila euro, scende alla fascia reddituale tra 28 mila a 50 mila euro. E per questa fascia di reddito progressivo, l'aliquota Irpef lorda scende dal 38% al 35%, con una riduzione di tre punti percentuali.

Questo significa che il contribuente che ha un reddito compreso tra 28mila e 50 mila, sui primi 15 mila euro di reddito ha un calcolo dell'imposta lorda Irpef sempre il 23%, sulla parte di reddito tra 15 mila e 28 mila, si vedrà applicata una imposta lorda del 25% anziché del 27%, con un risparmio d'imposta del 2% e sulla parte di reddito tra 28 mila e 50 mila si vedrà applicata una imposta lorda del 35% anziché il 38%, con un risparmio d'imposta ulteriore del 3%. 

La stessa cosa vale, sempre sulla fascia di reddito da tra 0 e 15 mila (23%), tra 15 mila e 28 mila (25%), e tra 28 mila e 50 mila (35%) per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 50 mila. Quindi anche tali contribuenti, oltre a risparmiare il 2% sul reddito tra 15 mila e 28 mila, risparmiano il 3% sullo scaglione di reddito tra 28 mila e 50 mila.

Aliquota e scaglione Irpef oltre 50 mila euro: novità

Viene abrogata la fascia di reddito da 55 mila a 75 mila euro che era con aliquota Irpef 41%. Ed è parzialmente abrogata la parte dell'aliquota del 38% da 50 mila e 55 mila euro.

Le nuove aliquote Irpef 2022 prevedono infatti, come abbiamo visto, una imposta lorda del 23% fino a 15 mila euro, del 25% tra 15 mila e 28 mila e del 35% tra 28 mila e 50 mila euro. Oltre i 50 mila euro, l'aliquota è sempre del 43%.

Quindi rispetto agli anni fino al 2021, il contribuente che ha redditi superiori a 50 mila euro, risparmia complessivi 5 punti percentuali riguardo alla tassazione fino a 50 mila euro, ma avrà un rincaro di imposizione fiscale lorda di 5 punti percentuali (43% anziché 38%) nella fascia tra 50 e 55 mila euro ed ulteriori 2 punti percentuali di rincaro di imposizione fiscale lorda nella fascia da 55 mila e 75 mila euro, per effetto dell'abrogazione dell'aliquota del 38% tra 28 mila e 55 mila e dell'aliquota del 41% tra 55 mila e 75 mila euro.

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