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Art. 12 TUIR aggiornato 2022 post assegno unico

L’art. 12 del TUIR “Detrazioni per carichi di famiglia” è stato modificato dal Decreto Legislativo n. 230 del 2021, decreto che ha introdotto l’assegno unico e universale per i figli a carico. Da marzo 2022, le detrazioni per figli a carico spettano per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Nessuna modifica alla detrazione per coniuge e altri familiari a carico. Vediamo il testo ufficiale dell’art. 12 TUIR aggiornato 2022.
A cura di Antonio Barbato
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Art. 12 TUIR aggiornato 2022

Il Decreto Legislativo n. 230 del 2021, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico dal 1° marzo 2022 ha contestualmente modificato in maniera importante l'articolo 12 del TUIR.

L'art. 12 TUIR riguarda le "Detrazioni per carichi di famiglia", in particolare:

  • la detrazione per coniuge a carico;
  • la detrazione per figli a carico;
  • la detrazione per altri familiari a carico di cui all'art. 433 del codice civile.

Le modifiche del D. Lgs. n. 230 del 2021 hanno modificato le detrazioni per figli a carico, limitandole ai figli con età pari o superiore a 21 anni. 

Le detrazioni per coniuge a carico e per altri familiari a carico non sono state modificate.

Non è stato modificato lo status di familiare a carico, che resta per i familiari che hanno un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli under 24 anni.

Vediamo il testo ufficiale dell'articolo 12 del TUIR aggiornato 2022, in vigore dal 1° marzo 2022. E cosa è cambiato rispetto al testo in vigore fino al 28 febbraio 2022.

Art. 12 – "Detrazioni per carichi di famiglia" aggiornato da marzo 2022

Ecco il testo aggiornato ed in vigore dal 1° marzo 2022 (con indicazione in neretto delle modifiche):

Art. 12 comma 1 del TUIR

Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

   1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

   2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

   3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

   1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

   2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

   3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

   4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

   5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230))((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); (213)

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Art. 12 comma 1-bis del TUIR

 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)).

Art. 12 comma 2 del TUIR

Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. (133) (189) (213)

Art. 12 comma 3 del TUIR

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). (133)

Art. 12 comma 4 del TUIR

Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Art. 12 comma 4-bis del TUIR

Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. (133)

Art. 12 comma 4-ter del TUIR

Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

AGGIORNAMENTO (133) –  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

AGGIORNAMENTO (189) –  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 253) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (213) –  Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

Modifiche all'art. 12 del TUIR: cosa è cambiato

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in materia di "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46″ all'articolo 10 – "Abrogazioni e modificazioni" ha revisionato in maniera importante l'articolo 12 del D.P.R. n. 817 del 22 dicembre 1986, meglio conosciuto come Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L'articolo 10 comma 4 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021, in particolare ha apportato le seguenti modifiche all'articolo 12 del TUIR:

"4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni »;
b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;
d) il comma 1-bis e' abrogato;
e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;
f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi".

L'articolo 10 comma 5 del D. Lgs. n. 230 del 2021 ha poi stabilito che "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022".

Il primo comma dell'articolo 12 nella parte relativa alla lettera a) e b), che tratta le detrazioni per coniuge a carico, non è stato modificato.

Il primo comma dell'articolo 12 nella parte relativa alla lettera d), che tratta le detrazioni per altri familiari a carico, non è stato modificato.

Nessuna modifica all'art. 12 comma 2 del TUIR che riguarda lo status di familiare a carico fiscalmente per il diritto alla detrazioni. Il familiare, compreso il coniuge ed i figli, è a carico se possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro

Le modifiche all'art. 12 del comma 1, lettera c) del TUIR riguardano le detrazioni per figli a carico, che sono state profondamente modificate.

Il testo previgente, in vigore fino al 28 febbraio 2022, prevedeva il riconoscimento della detrazione per "ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati". La modifica da marzo 2022 ha limitato tale detrazione, e quindi tutti i commi seguenti, ai figli di età pari o superiore a 21 anni. Questo perché per gli under 21 è in vigore l'assegno unico e universale per i figli a carico, proprio dal 1° marzo 2021.

Di conseguenza, sono state abrogati i commi che prevedevano l'aumento della detrazione per figli a carico:

  • per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
  • per ogni figlio portatore di handicap;
  • per i contribuenti con più di tre figli a carico.

E' stato poi abrogato il comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che prevedeva la detrazione di 1.200 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

E' stata infine abrogata la parte del comma 3 dell'art. 12 del TUIR che prevedeva un credito d'imposta pari alla detrazione per i nuclei con almeno quattro figli a carico che non trova capienza nell'imposta Irpef.

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