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8 Gennaio 2024
11:00

Art. 13 TUIR aggiornato anno 2024: “Altre Detrazioni”

L'art. 13 del TUIR - "Altre detrazioni" dell'imposta Irpef è stato modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, non è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2024, ma è stato già profondamente riformato dalla Legge di Bilancio 2022. Per l'anno 2024 sono state modificate le detrazioni per lavoro dipendente per i redditi fino a 15.000 euro, restano invariate le detrazioni, per redditi da pensione e per lavoro autonomo e altri redditi. Vediamo la normativa dell'articolo 13 del TUIR (Testo delle imposte sui redditi) aggiornato all'anno 2024.

Art. 13 TUIR aggiornato anno 2024: “Altre Detrazioni”
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Art. 13 TUIR aggiornato anno 2024 Altre Detrazioni

L'articolo 13 del TUIR (Testo unico Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), contenente le "Altre detrazioni" all'imposta Irpef, non è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2024 ma dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 contenente l'"Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi".

L'art. 13 del TUIR aggiornato al 2024, che in seguito vedremo nel suo testo normativo integrale, contiene le seguenti modifiche in vigore dal 1 gennaio 2024:

  • modifiche alla detrazione per lavoro dipendente, in particolare al comma 1 lettera a) per i redditi fino a 15.000 euro.

Non sono state apportate modifiche alla detrazione per redditi da pensione (comma 3 e 3-bis) né modifiche alla detrazione per lavoro autonomo e altri redditi (comma 5 e 5-ter), che però erano state modificate dalla Legge di Bilancio 2022 a partire dall'anno 2022 ed il testo aggiornato è in vigore anche nel 2024.

Vediamo l'articolo 13 del TUIR aggiornato all'anno 2024 con tutte le novità, evidenziando le differenze della normativa rispetto agli anni precedenti.

Art. 13 TUIR aggiornato anno 2024

L'art. 13 TUIR aggiornato alla Legge di Bilancio 2022 (articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato alle modifiche dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 26 del 30 dicembre 2023, e tenuto conto delle modifiche introdotte dal comma 2 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234) è ora il seguente:

(In neretto le novità, mentre sono tra parentesi le parti testuali sostituite, modificate o abrogate)

Art. 13 – Altre detrazioni

Art. 13, comma 1, lettera a) del TUIR

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

« a) 1.995 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

(Ecco il testo dell'art. 13, comma 1, lettera a) del TUIR in vigore negli anni 2022-2023 « a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro".

Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro);

Art. 13, comma 1, lettera b) del TUIR

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 1 lettera b) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024.

Ecco invece il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro);

Art. 13, comma 1, lettera c) del TUIR

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 1 lettera c) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024.

Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per  la  parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro).

Art. 13, comma 1.1, TUIR

La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro»;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 1.1 in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024)

Art. 13, comma 1-bis TUIR

Comma abrogato dal D. L. 5 febbraio 2020, n. 3.

Art. 13, comma 2, TUIR

Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 13, comma 3, TUIR

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

«a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 3 lettera a) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024.

Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;)

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 3 lettera b) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024.

Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro);

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 3 lettera c) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024.

Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro).

Art. 13, comma 3-bis, TUIR

La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 3-bis in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024)

Art. 13, comma 4, TUIR – comma non più previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13, comma 5, TUIR

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

«a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 5, lettera a) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024.

Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro);

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 5, lettera b) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024.

Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro).

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 5, lettera b-bis) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024).

Art. 13, comma 5-bis, TUIR

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. 

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 5-bis) in vigore negli anni 2021, 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024).

Art. 13, comma 5-ter, TUIR

La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro».

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 5-ter) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024).

Art. 13, comma 6, TUIR

Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 6) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024).

Art. 13, comma 6-bis, TUIR

Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

(E' lo stesso testo dell'art. 13, comma 6-bis) in vigore negli anni 2022 e 2023, che è quindi in vigore anche dal 2024).

Art. 13 TUIR: cosa è cambiato dal 2024

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 denominato "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi", contiene un articolo 1 denominato "Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Al comma 1 ha modificato le aliquote Irpef ai sensi dell'art. 11, comma 1 del TUIR.

Al comma 2 ha modificato, appunto, la detrazione per lavoro dipendente prevista dall'art. 13.

Il comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 ha stabilito che "2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' innalzata a 1.955 euro".

E' l'unica modifica apportata all'art. 13 del TUIR. Sono state poi modificate le altre detrazioni ed il trattamento integrativo.

La modifica sostanziosa dell'art. 13 del TUIR è stata apportata con la Legge di Bilancio 2022. Ecco il dettaglio delle modifiche del passato.

Art. 13 TUIR aggiornato anni 2022-2023

L'art. 13 del TUIR aggiornato al 2022-2023, che in seguito vedremo nel suo testo normativo integrale, contiene le seguenti modifiche in vigore dal 1 gennaio 2022:

  • modifiche alla detrazione per lavoro dipendente (comma 1 e 1.1);
  • modifiche alla detrazione per redditi da pensione (comma 3 e 3-bis);
  • modifiche alla detrazione per lavoro autonomo e altri redditi (comma 5 e 5-ter).

E' stato modificato l'ammontare delle detrazioni spettanti ai contribuenti, ai lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché ai pensionati.

Vediamo l'articolo 13 del TUIR aggiornato alla Legge di Bilancio 2022 (articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato alle modifiche introdotte dal comma 2 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234) è ora il seguente:

(In neretto le novità, mentre sono tra parentesi le parti testuali sostituite, modificate o abrogate)

Art. 13 – Altre detrazioni

Art. 13, comma 1, TUIR

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

« a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

(Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro);

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

(Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro);

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

(Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per  la  parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro).

Art. 13, comma 1.1, TUIR

La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro»;

Art. 13, comma 1-bis TUIR. ((comma abrogato dal D. L. 5 febbraio 2020, n. 3)).

Art. 13, comma 2, TUIR. ((comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147)).

Art. 13, comma 3, TUIR

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

(Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;)

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; 

(Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro);

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

(Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro).

Art. 13, comma 3-bis, TUIR

La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

Art. 13, comma 4, TUIR – comma non più previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13, comma 5, TUIR

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

«a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

(Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro);

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

(Ecco il testo in vigore fino al 31 dicembre 2021: b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro).

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

Art. 13, comma 5-bis, TUIR

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. 

Art. 13, comma 5-ter, TUIR

La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro».

Art. 13, comma 6, TUIR

Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Art. 13, comma 6-bis, TUIR

Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Articolo 13 TUIR: cosa è cambiato dal 2022 in poi

L'articolo 13 del TUIR contiene le detrazioni per lavoro dipendente al comma 1, le detrazioni per redditi da pensione al comma 3 e le detrazioni per lavoro autonomo al comma 5.

Il comma 2 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha:

  • sostituito le lettera a), b) e c) del comma 1 dell'art. 13 del TUIR;
  • ed ha inserito un comma 1.1 allo stesso articolo, questo la detrazione per lavoro dipendente.

Lo stesso comma 2 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha:

  • sostituito le lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 13 del TUIR;
  • ed ha inserito un comma 3-bis allo stesso articolo, questo per la detrazione per redditi da pensione.

Sempre il comma 2 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha:

  • sostituito le lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 13 del TUIR, inserendo una lettera b-bis) ed un comma 5-bis allo stesso articolo, questo per la detrazione per redditi da lavoro autonomo. 

Vediamo tutti i cambiamenti.

Art. 13 TUIR: detrazioni da lavoro dipendente

Riguardo alla detrazione per lavoro dipendente non è cambiata la tipologia di redditi ai quali si applica la detrazione di cui al comma 1 dell'art. 13 del TUIR, si tratta di "uno o più redditi di cui agli articoli 49 – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) – e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR".

Trattasi, in particolare, dei redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, nonché di alcuni dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Sono notevolmente cambiati in aumento gli importi della detrazione per lavoro dipendente, soprattutto per i lavoratori dipendenti con un reddito oltre gli 8.000 euro. La detrazione di 1.880 euro su base annua spetta fino a 15.000 euro di reddito, anziché 8.000 euro di reddito.  Anche per le fasce di reddito oltre gli 8.000 euro sono sensibilmente gli importi della detrazione per lavoro dipendente spettante.

E' stata prevista una detrazione ulteriore per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.

Di contro, la detrazione per lavoro dipendente dall'anno 2022 si azzera per coloro che hanno un reddito superiore a 50.000 euro, mentre nell'anno 2021 il limite oltre il quale si azzerava era di 55.000 euro.

Ricordiamo che la detrazione per lavoro dipendente va rapportata ai periodi di lavoro dipendente nell'anno.

Art. 13 TUIR: detrazione pensione

La detrazione per redditi di pensione è stata modificata in termini di soglie di reddito ed importi spettanti.

E' stata ampliata la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, che è stata elevata da 8.000 euro a 8.500 euro, così come è stata innalzata la detrazione da 1.880  a 1.955 euro. Misura minima pari a 713 euro.

E' stata estesa la seconda soglia di reddito da 15.000 euro a 28.000 euro. E' stata ridotta da 1.297 euro a 700 euro la detrazione base ed è stato modificato il calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale (da 583 euro a 1.255 euro) e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; tale quota ulteriore è, quindi, uguale a 1.255 euro per un reddito pari a 8.501 euro e decresce, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro.

E' stata ridotta da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione; la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 euro a 700 euro; la detrazione è di 700 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;

E' stato previsto uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

Art. 13 TUIR: detrazione redditi lavoro autonomo e altri redditi

La detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del TUIR riguarda i redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR ma anche i redditi delle imprese minori, i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ed alcuni altri redditi.

Le modifiche hanno ampliato da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro.

Poi è stata introdotta una ulteriore soglia di reddito, superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro, con una detrazione di 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito di 5.501 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro.

E' stata rimodulata l’ultima soglia di reddito, ora superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; per tale ultima soglia, la detrazione spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.001 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;

E' stato infine previsto un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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