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Assegno di maternità 2015: ecco il nuovo importo spettante per 5 mensilità

E’ stato stabilito il nuovo importo mensile dell’assegno di maternità dei Comuni: per l’anno 2015 spetta un assegno mensile di 338,89 euro per cinque mensilità. Necessario non superare un valore dell’indicatore ISEE di 16.954,95 euro. La domanda va fatta al Comune. Ecco a chi spettano gli assegni di maternità erogati dall’Inps.
A cura di Antonio Barbato
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Sono stati comunicati in nuovi importi mensili spettanti per l’anno 2015 dell’assegno di maternità concesso dai comuni ed erogato dall’Inps. A stabilirli è il Dipartimento per le politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, la rivalutazione, per l’anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità.

L’assegno mensile di maternità dei Comuni, concesso ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, e che è da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,89 per 5 mensilità.

Sono state pubblicate anche le nuove misure dell’ISSE necessario per le domande relative al medesimo anno: il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 16.954,95

I nuovi importi sono dovuti alla variazione nella media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per la rivalutazione per il 2015 dell’assegno al nucleo familiare per famiglie numerose e dell’assegno di maternità dei comuni, e che è pari allo 0,2 per cento.

L'assegno di maternità del Comune è una prestazione previdenziale erogata e concessa direttamente dall'Inps. Spetta se alla lavoratrice non spettano le altre prestazioni previdenziali legate alla maternità o se non spetta l’assegno di maternità dello stato (che è prevista con il possesso di almeno tre mesi di contribuzione accreditata dai 18 ai 9 mesi precedenti il parto o l’ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento).

La maternità di una donna è un evento tutelato dalla Costituzione e dalle leggi italiane e quindi è prevista questa prestazione anche per le lavoratrici non occupate, le madri senza un lavoro.

L’assegno spetta per i periodi di gravidanza, quindi va richiesto in caso di nascita di un figlio. Ma è anche concesso in caso di adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

L’importo, che per il 2015 è di 338,89 euro, viene erogato in misura fissa secondo quanto stabilito dall’Inps ogni anno in una circolare. Le modalità di erogazione sono in 5 mensilità e la tempistica dipende dalla data di ricezione dei dati da parte del Comune.

Necessario il non superamento dell’ISE (e non ISEE). L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). L’indicatore per l’anno 2015, da non superare, come abbiamo visto è pari a 16.954,95 euro.

La presentazione della domanda al Comune. Anche se l’effettivo pagamento dell’assegno è di competenza dell’Inps, la domanda per l’assegno di maternità dei Comuni deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.

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