27 Giugno 2021
17:39

Assegno temporaneo per i figli minori: tutti i requisiti richiesti

Alle famiglie con figli spetta l’assegno temporaneo per figli minori, la prima versione dell’assegno unico universale. Spetta a chi non ha diritto agli ANF, è compatibile con reddito di cittadinanza, bonus bebé e premio alla nascita. L’assegno unico figli 2021 va da 30 a 1.089,20 euro, l’importo dipende dall’ISEE Minorenni ed il numero di figli. Vediamo tutti i requisiti richiesti, tra cittadinanza, residenza, domicilio, pagamento imposta sul reddito e indicatore ISEE fino a 50 mila euro.
A cura di Antonio Barbato
Assegno unico figli 2021 requisiti

Il Governo ha iniziato ad introdurre un assegno unico per i figli dal 2021, in attesa di approvare per il 2022 il lancio dell’assegno unico universale che sostituirà gli ANF, le detrazioni per figli a carico, l’assegno di natalità ed il premio alla nascita.

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, le famiglie italiane beneficiarie degli assegni per il nucleo familiare percepiranno una maggiorazione ANF per ogni figlio, mentre le famiglie che non hanno mai percepito gli ANF, potranno beneficiare del nuovo assegno temporaneo per i figli minori, una misura che però è in favore delle famiglie con un ISEE inferiore a 50 mila euro.

L’assegno temporaneo per figli minori 2021 spetta esclusivamente ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Si tratta, quindi, di una misura importante per tutti i lavoratori autonomi, professionisti e nuclei familiari che non percepiscono gli ANF, in quanto a loro sarà destinato l’assegno temporaneo per i figli.  E’ altresì importante, per i lavoratori dipendenti soprattutto, la misura che aumenta anche gli ANF per i lavoratori dipendenti da luglio a dicembre 2021.

Gli importi dell’assegno temporaneo per i figli minori vengono determinati nel seguente modo:

  • da 30,00 a 167,50 euro al mese ai nuclei con un figlio minore;
  • da 60,00 a 335,99 euro al mese ai nuclei con due figli minori;
  • da 120,00 a 653,40 euro al mese ai nuclei con tre figli minori;
  • da 160,00 a 871,29 euro al mese ai nuclei con quattro figli minori;
  • da 200,00 a 1.089,20 euro al mese ai nuclei con cinque figli minori.

L'assegno temporaneo per i figli minori richiede il possesso di un ISEE Minorenni non superiore a 50 mila euro.

L’importo mensile spettante si riduce progressivamente all’aumentare dell’indicatore ISEE da 7.000 a 50.000 euro.

Approfondiamo le misure approvate in via urgente e temporanea riguardo l’assegno unico dei figli 2021. Ed i requisiti.

Assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione ANF

L’assegno temporaneo per figli minori e la maggiorazione degli ANF sono le due misure temporanee approvate con il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79.

Non si tratta dell’assegno unico universale previsto dalla Legge n. 46 del 2021, ma di un primo provvedimento legislativo ponte, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in attesa della più ampia riforma dell’introduzione dell’assegno unico universale, slittata a partire dal 1 gennaio 2022.

Il Governo, con il Decreto Legge n. 79/2021, ha approvato due grandi novità per le famiglie con figli, introducendo:

l’assegno temporaneo per figli minori per chi non ha diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF);una maggiorazione degli ANF di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno unico dei figli per il 2021 è quindi, nella sostanza, l’assegno temporaneo per i figli minori per chi non ha diritto agli ANF.

Mentre per coloro che hanno già diritto agli ANF, ossia sostanzialmente i lavoratori dipendenti, potranno presentare la consueta domanda ANF a partire dal 1 luglio e percepire due prestazioni:

  • gli ANF secondo le tabelle ANF 2021-2022 pubblicate dall’Inps;
  • più la maggiorazione per ogni figlio nelle misure di 37,5 euro o 55 euro.

Chiarito questo, concentriamoci sul nuovo assegno temporaneo per i figli minori, soprattutto riguardo i requisiti.

Requisiti assegno temporaneo per i figli

L’assegno temporaneo per figli minori è una misura urgente volta a sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

La misura ha due requisiti principali. Il primo è inerente alla cittadinanza, residenza e soggiorno del richiedente ed il secondo è inerente l’intero nucleo familiare e la condizione economica familiare ai fini ISEE.

L’art. 1 del D. L. 79/2021 stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159″.

Incompatibilità con assegni familiari ANF

Analizzando quanto previsto dalla norma, la prima cosa da sottolineare è che l’assegno temporaneo per i figli minori non è assolutamente compatibile con l’assegno per il nucleo familiare (ANF).

L’assegno temporaneo per i figli minori spetta solo ai “nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare”.

Quindi, l’assegno temporaneo per i figli minori, in attesa dell’assegno unico universale dal 20221, va a colmare il vuoto in favore delle famiglie non destinatarie degli assegni familiari, almeno per il semestre luglio – dicembre 2021.

In particolare, l’assegno temporaneo per i figli minori non spetta ai lavoratori dipendenti che hanno diritto all’ANF, spetta sostanzialmente ai lavoratori autonomi. Ed ai nuclei familiari che non percepiscono agli assegni familiari. Ma occorre il possesso dei requisiti, che ora vedremo.

Necessario ISEE Minorenni fino a 50 mila euro

La seconda cosa da sottolineare è che è un assegno mensile riconosciuto al nucleo familiare, ma il possesso dei requisiti segue una doppia strada. Da un lato solo il richiedente (e non il nucleo) deve possedere tutti i requisiti, congiuntamente, sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata del beneficio. Dall’altro lato, alla famiglia viene richiesto di rientrare in appositi indicatori ISEE.

La terza cosa da evidenziare è, appunto, che il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore ISEE. E la tabella degli importi riconosciuti a titolo di assegno temporaneo per i figli pone 50 mila euro come limite ISEE.

Le famiglie oltre tale soglia, restano senza alcun riconoscimento a titolo di assegni per il nucleo familiare o assegno temporaneo per i figli minori.

Vediamo ora nel dettaglio i singoli requisiti.

Requisito di cittadinanza

Il primo requisito che deve possedere il richiedente è un requisito di cittadinanza.

L’assegno unico universale spetta agli italiani, ai cittadini comunitari, ma la prestazione spetta anche a coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno, di durata almeno semestrale.

Spetta ai titolari del diritto di soggiorno permanente. Il requisito può essere posseduto anche da un familiare del richiedente.

Requisito di assoggettamento all’Irpef

Il secondo requisito da possedere congiuntamente al primo, sempre in capo al richiedente l’assegno (e non a tutto il nucleo familiare) è quello di “essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”. L’imposta a cui si riferisce la norma è l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

In altre parole, il richiedente l’assegno temporaneo per i figli minori deve essere composto almeno da un soggetto passivo ai fini Irpef ai sensi dell’art. 2 del TUIR.

Hanno lo status di soggetto passivo ai fini Irpef le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato Italiano.

Sempre ai fini Irpef, sono considerati residenti anche le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre) sono iscritte nell’anagrafi della popolazione residente in Italia. Ciò succede al superamento dei 183 giorni di residenza in Italia nell’anno solare.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori, il requisito della residenza in Italia, come abbiamo visto, è obbligatorio.

Requisito di domicilio e residenza in Italia

Un altro dei requisiti che il richiedente l’assegno temporaneo per i figli minori deve possedere congiuntamente è quello di essere domiciliato e residente in Italia.

Quindi il richiedente non solo deve avere la residenza in Italia, e tale residenza deve comportare l’assoggettamento all’imposta Irpef, ma occorre anche il domicilio in Italia. Sempre congiuntamente agli altri requisiti.

Requisito di figlio a carico

Il richiedente l’assegno temporaneo per figli minori deve avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età.

Quando si parla di figli a carico si intende lo status di familiare a carico ai fini fiscali, in particolare ai fini Irpef.

Lo status di familiare a carico si possiede se il familiare interessato, in questo caso il figlio under 18 anni, ha un reddito complessivo ai fini Irpef, nell’anno d’imposta dal 1 gennaio al 31 dicembre, non superiore a 2.840,51 euro.

Requisito di residenza in Italia da almeno due anni

Accanto al requisito di cittadinanza, di residenza e domicilio in Italia, la norma prevede un ulteriore requisito valido per tutti i richiedenti, sia italiani che stranieri, sia comunitari che extracomunitari.

Si tratta del requisito di:

  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi,
  • ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.

Questo requisito va letto in ottica del cittadino comunitario o extracomunitario, ma anche del cittadino con nazionalità italiana che si trasferisce in Italia. Ebbene, per il diritto all’assegno temporaneo per figli minori, è necessaria la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi.

L’alternativa al requisito della residenza, è la titolarità di un contratto a tempo indeterminato o un contratto a termine di almeno 6 mesi.

Coloro che hanno un contratto a termine o un contratto a tempo indeterminato, nella loro qualità di lavoratori dipendenti posso avere diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF). In questo caso, non spetta l’assegno temporaneo per i figli minori.

Requisito della condizione economica: conta l’ISEE minorenni

Accanto ai requisiti che deve possedere il richiedente l’assegno temporaneo per i figli minori, c’è un requisito di carattere familiare: “con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.

Il richiamo dell’art. 7 del D.P.R. 159/2013 comporta che il nucleo familiare deve richiedere l’Isee Minorenni, ossia la tipologia di ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Calcolo importo assegno temporaneo per figli minori

I criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori sono previsti dall’art. 2 del Decreto Legge n. 79/2021.

Nella sostanza l’assegno unico per figli minori per il 2021 è determinato in base alla tabella di cui all’allegato 1 del decreto.

Tale tabella individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Da notare che la tabelle distingue le famiglie in due macrocategorie. I nuclei familiari fino a due figli minori in una colonna e nell’altra i nuclei familiari con almeno tre figli minori. Questo vuol dire che ai nuclei familiari con uno o due figli minori a carico, spettano gli importi della tabella di sinistra, sempre in base all’ISEE Minorenni, mentre per tre o quattro o cinque, od un numero di figli minori a carico superiore, spettano gli importi della tabella di destra dedicata ai nuclei con almeno tre figli minori, sempre in base all’ISEE Minorenni.

Gli importi vanno moltiplicati per il numero di figli. Ecco i calcoli per famiglia dell'assegno temporaneo per figli minori.

Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

L’assegno unico per i figli, ossia l’assegno temporaneo per i figli minori è riconosciuto dall’Inps nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

Domanda all’Inps entro 30 settembre 2021

L'art. 3 del Decreto Legge n. 79/2021 stabilisce le modalità di presentazione della domanda e la relativa decorrenza degli assegni.

La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Una circolare dell'Inps dettaglierà la procedura.

Decorrenza e arretrati assegno temporaneo figli

Sempre l'art. 3 del Decreto stabilisce che "Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021".

Pertanto, per le domande presentate entro il 30 settembre danno diritto agli arretrati da luglio a settembre. La misura ricordiamo è valida da luglio a dicembre 2021, in quanto dal 1 gennaio 2022 dovrebbe entrare in vigore la normativa sull'assegno unico universale.

Pagamento tramite IBAN o bonifico domiciliato

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

Ripartizione tra genitori

L'art. 3 del Decreto stabilisce che "In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore". 

Pertanto l'assegno temporaneo per i figli minori segue la regola di ripartizione delle detrazioni fiscali tra genitori.

Assegno esentasse

L'art. 3 del Decreto stabilisce che "L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Questo vuol dire che non è imponibile dal punto di vista fiscale, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef e secondo il TUIR.

Compatibilità con il reddito di cittadinanza

L'articolo 3 del Decreto stabilisce la compatibilità tra il Reddito di cittadinanza e l'assegno temporaneo per i figli minori: "Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4".

L'assegno temporaneo per i figli minori è compatibile anche "con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali".

Compatibilità con bonus bebé e bonus mamma

L'assegno temporaneo per i figli minori è compatibile, "nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 (sarebbe l'assegno unico universale dal 2022), con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

L'assegno temporaneo per figli minori è quindi compatibile con il:

  • assegno di natalità (bonus bebé) di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2,
    del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • premio alla nascita (bonus mamma domani di 800 euro), di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

E' compatibile, infine, con le detrazioni per figli a carico previste dall'art. 12, commi 1,  lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Variazione nucleo: DSU entro due mesi

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, aggiornata, è presentata entro due mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

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