Bonus nido 2019 di 1.500 euro [GUIDA]: requisiti, domanda e documenti

Nella Legge di Stabilità 2019 all'art. 1 comma 488 è stato prorogato ed esteso il buono nido. Il Bonus Nido 2019 è di 1.500 euro. La Manovra 2019 ha anche elevato a 1.500 euro il bonus negli anni 2020 e 2021, dal 2022 il bonus tornerà a 1.000 euro, salvo ulteriori interventi.
Il Bonus Nido passa da 1.000 al 1.500 in maniera ufficiale con la Manovra 2019 per i nati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e sarà erogato sempre su base annua, parametrato su undici mensilità.
Pertanto gli importi del Bonus nido sono stati, sono e saranno i seguenti anno per anno:
- 1.000 euro Bonus nido nati nell'anno 2016;
- 1.000 euro Bonus nido nati nell'anno 2017;
- 1.000 euro Bonus nido nati nell'anno 2018;
- 1.500 euro Bonus nido nati nell'anno 2019;
- 1.500 euro Bonus nido nati nell'anno 2020;
- 1.500 euro Bonus nido nati nell'anno 2021;
- 1.000 euro o cifra superiore Bonus nido nati nell'anno 2022 e seguenti.
Il Bonus Nido è una misura approvata con la Legge di Stabilità del 2016 e prorogata nel tempo ed è una misura:
- spettante ai genitori,
- su specifica domanda all’Inps,
- per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati dei bambini nati nell'anno di riferimento.
Vediamo tutte le informazioni utili sulla misura e soprattutto valutare se conviene richiedere il Bonus Nido e quali documenti sono necessari.
- 1Bonus Nido: normativa, DPCM, circolare Inps e proroga Legge di Bilancio
- 2Come utilizzare il Bonus Nido di 1.500 euro
- 3Quali sono gli asili nido privati autorizzati: escluse le ludoteche
- 4Domanda Bonus Nido 2019
- 5Bonus Nido 1.500 euro dall’Inps: a chi spetta
- 6Bonus Nido Inps: i requisiti dei genitori
- 7Bonus Nido: importo mensile e pagamento Inps
- 8Bonus Nido o detrazione frequenza asilo nido: quale scegliere?
- 9Bonus Nido o voucher baby sitter?
- 10Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
- 11Bonus Nido: documenti necessari
- 12Domanda Bonus Nido 2018
- 13Domanda Bonus Nido per l’anno 2017
- 14Domanda per asilo nido anno scolastico 2016-2017
- 15Domanda per asilo nido per l’anno scolastico 2017/2018
- 16Domanda per minori con patologie croniche: necessaria attestazione del pediatra
- 17Decadenza
- 18Pagamento del bonus: con IBAN necessario il mod. SR163
Bonus Nido: normativa, DPCM, circolare Inps e proroga Legge di Bilancio
La normativa iniziale del Bonus Nido è inserita nella Legge di Stabilità 2017 ed è appunto stata chiamata “Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido”, in quanto oltre al Buono Nido di 1.000 euro nella legge è stato previsto anche un rifinanziamento dei voucher baby sitter e asilo nido, la misura alternativa al congedo parentale. E, che come vedremo, è alternativa anche al Buono Nido stesso.
L’art. 1 comma 355 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016 nel primo capoverso introduce la misura: “Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità”.
Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della norma.
Con la circolare Inps n. 88 del 22 maggio 2017 son state dettagliate non solo l’ambito di applicazione ma anche le modalità per la presentazione della domanda Bonus Nido per l'anno 2017.
Per la domanda Bonus Nido dell'anno 2018 e per i relativi requisiti, è stata emanata la circolare Inps n. 14 del 29 gennaio 2018.
La normativa del bonus Nido 2019 è l'art. 1, comma 488 della Legge di Bilancio 2019, ossia la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, in vigore dal 1 gennaio 2019. Il comma 488 che proroga e aumenta a 1.500 euro il Bonus Nido per l'anno 2019, 2020 e 2021 stabilisce quanto segue: All’articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l’anno 2020″.
Quindi la notizia ufficiale della Legge di Bilancio 2019 è l’aumento a 1.500 euro su base annua del buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati.
Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
L’aumento di 500 euro varrà dal 2019 al 2021.
Il buono Nido viene versato dall’Inps su presentazione della documentazione che attesta iscrizione e pagamento della retta.
Bonus Nido: fondi e copertura finanziaria. Ai sensi dell’articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i benefici di cui al comma stesso sono riconosciuti nel limite complessivo di:
- 144 milioni di euro per l’anno 2017;
- 250 milioni di euro per l’anno 2018;
- 300 milioni di euro per l’anno 2019;
- 330 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.
Qualora a seguito delle domande presentate sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande, quindi vi saranno domande respinte.
Come utilizzare il Bonus Nido di 1.500 euro
Prima cosa che devono valutare i genitori con un bimbo appena nato sono le opportunità offerte dal Bonus Nido, anche in termini di convenienza.
La circolare Inps n. 88/2017 dettaglia l’ambito di applicazione previsto dalla norma e dal decreto attuativo.
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo 1.500 euro (anni 2019, 2020 e 2021) e 1.000 negli altri anni dal 2016 in poi.
In sede di presentazione dell’istanza sarà necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
a) Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”);
b) Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).
Quali sono gli asili nido privati autorizzati: escluse le ludoteche
La circolare Inps n. 14/2018, stabilisce che "per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).
Nel caso in cui si intenda accedere al bonus in oggetto il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in
tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Domanda Bonus Nido 2019
Prima di tutto bisogna chiarire i riferimenti temporali che devono avere i genitori.
La norma fa riferimento all'anno di nascita ai fini dell'importo spettante, quindi per i bambini nati nel 2016 o 2017 o 2018, il genitore richiedente (che deve avere i requisiti che ora vedremo) può incassare 1.000 euro distribuiti su undici mensilità, mentre per i nati negli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo sale a 1.500 euro.
Poi c'è una fase diversa e successiva alla nascita, che è quella di maturazione del diritto alla domanda, che è appunto la frequenza dell'asilo nido del minore e la possibilità del genitore richiedente di ottenere il contributo previsto dalla normativa da parte dell'Inps. E qui entra in gioco il discorso dell'anno scolastico (che può essere 2017-2018, 2018-2019, ecc.). Ed è appunto lì che matura il diritto alla domanda e la necessità di presentare la domanda stessa secondo le regole annuali previste dall'Inps.
L'Inps infatti dice che "nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica". E allora potrà capitare che nel 2019 il genitore abbia bisogno di richiedere il contributo o Bonus Nido per la frequenza 2019-2020, ma riferendosi sempre all'importo spettante in base alla nascita del bimbo (se è 2018, l'importo è 1.000 e non 1.500 euro).
In questa ottica, se per gli anni 2016 e 2017 c'è la circolare Inps n. 88/2017, se per la presentazione della domanda per il 2018 c'è la circolare n. 14 del 29 gennaio 2018, che tra l'altro ripercorre i requisiti previsti dal DPCM e della circolare del 2017, per la presentazione della domanda per il Bonus Nido 2019 bisognerà attendere una circolare dell'Inps dove probabilmente saranno riepilogate le novità per l'anno 2019 (ossia l'aumento a 1.500 euro) e verranno poi dettagliate le modalità di presentazione telematica della domanda per il solo anno 2019 (quindi frequenza asilo nido anno 2019).
Nelle more della pubblicazione della circolare Inps sul bonus Nido 2019, contenente le modalità di presentazione della domanda, vediamo come funziona nel concreto il Bonus Nido sulla base delle altre circolari Inps, la cui circolare del 2018 probabilmente sarà simile a quella del 2019 in termini di richiesta del Bonus Nido per l'anno 2019.
Bonus Nido 1.500 euro dall’Inps: a chi spetta
Il Bonus nido di 1.500 euro , su base annua e parametrato su undici mensilità, spetta a tutti i genitori per i bambini nati:
- dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è pari a 1.500 euro;
- dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ed è pari a 1.500 euro.
Il Bonus Nido è una misura strutturale e quindi oltre che spettare per gli anni 2017 e 2018 nella misura di 1.000 euro, spetterà anche per i nati dal 1 gennaio 2022 ma per la misura bisognerà attendere un Decreto Ministeriale che comunque non potrà fissare il bonus in una misura inferiore a 1.000 euro.
Bonus Nido Inps: i requisiti dei genitori
Il DPCM 17 febbraio 2017 e la circolare Inps n. 88/2017 dettagli i requisiti del soggetto richiedente il buono nido di 1.000 euro, che erano validi per i nati nell'anno
La domanda di assegno o Bonus Nido può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti (art.1 D.P.C.M.):
- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007;
- residenza in Italia;
- relativamente al solo beneficio del Contributo asilo nido il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- relativamente al solo beneficio del Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).
Bonus Nido: quali cittadini stranieri sono equiparati agli italiani. La circolare Inps stabilisce che "Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie".
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
E nell’istanza vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare gli stessi sulla base di specifica documentazione.
In caso di adozione/o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari l’Inps richiama le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed relativo numero).
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso.
I requisiti devono essere, comunque, posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Bonus Nido: importo mensile e pagamento Inps
Negli anni in cui il Bonus Nido è di 1.000 euro, il contributo asilo nido mensile erogato dall'Inps è pari a 90,91 euro al mese per 11 mesi. Il bonus Nido per gli anni 2019, 2020 e 2021 è di 1.500 euro erogati per 11 mensilità, quindi il contributo asilo nido mensile erogato dall'Inps è pari a 136,36 euro al mese per 11 mesi consecutivi.
La prima modalità di utilizzo del buono di 1.500 euro erogato dall’Inps, come abbiamo visto, è per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. In questo specifico caso si parla di Contributo asilo nido, in quanto il buono è destinato a tale utilizzo.
L’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/2/2017 dispone che, al fine di far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è previsto il pagamento di un buono annuo di 1000 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.
Il contributo verrà erogato dall’Inps dietro presentazione da parte del genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.
L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile direttamente al beneficiario fino a concorrenza dell’importo. Per ogni retta mensile pagata e documentata il genitore avrà diritto ad un contributo mensile di importo massimo di euro 90,91 (1000 euro:11 mensilità) che negli anni 2019, 2020 e 2021 come abbiamo visto sale a 136,36 euro (1.500:11 mensilità).
Il contributo mensile erogato dall’Inps non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Pertanto nel caso in cui la retta mensile sia inferiore a 136,36 euro per i nati negli anni 2019, 2020 e 2021 il richiedente avrà diritto ad un contributo pari alla spesa sostenuta (ad esempio: una retta mensile di 80 euro darà diritto ad un contributo mensile di 80 euro). Lo dice la circolare Inps.
Bonus Nido o detrazione frequenza asilo nido: quale scegliere?
Ci sono aspetti importanti che i genitori devono valutare prima di fare la domanda.
Il Bonus nido è alternativo alla detrazione del 19% per asilo nido. Leggendo nel dettaglio la misura, si apprende che “Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Ed infatti la circolare Inps precisa che “Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). L’INPS comunicherà pertanto tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione”.
Cosa significa? Che la famiglia deve scegliere tra il prendersi il Buono nido di 1.000-1.500 euro e il beneficiare della detrazione per Asilo Nido, pari al 19% della spesa sostenuta nell’anno d’imposta fino ad un massimo 632 euro annui. Si tratta della detrazione del 19% spettante da alcuni anni sulle spese per asilo nido. Da semplice calcolo di convenienza economica, alla famiglia conviene comunque chiedere il Buono nido di 1.000 euro in quanto con la detrazione del 19%, da fruirsi attraverso il 730, il risparmio, o meglio il recupero sull’Irpef per effetto della detrazione, può arrivare ad un massimo di 120 euro all’anno.
Pertanto conviene incassare i 1.500 euro del Buono Nido di 1.500 euro per i nati negli anni 2019, 2020 e 2021. Ed i 1.000 euro per i nati negli anni dal 2016 in poi. La notizia sta proprio nel fatto che ottenendo il buono di 1.000 euro non si può risparmiare ulteriori 120 euro con il 730.
Nella domanda telematica bisogna fare attenzione in quanto la circolare Inps precisa che “il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tali condizioni ai sensi dell'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Bonus Nido o voucher baby sitter?
La normativa prevede che il beneficio “non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo”. Questi due commi della Legge di Stabilità 2017 contengono il rifinanziamento dei voucher baby sitter di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92 sia per le lavoratrici dipendenti che autonome.
L’Inps nella circolare n. 88/2017, che sarà ripresa nella nuova circolare per l'anno 2019, precisa che “Il bonus di 1.000 è cumulabile con i benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, della legge n. 232 del 2016” aggiungendo che “Non può tuttavia essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi”.
Quindi nel caso in cui durante l’anno coincide il diritto al voucher baby sitter e al buono di 1.000-1.500 euro, la famiglia dovrà effettuare una scelta.
Cosa conviene fare? Alla famiglia da qualche anno è consentita la possibilità, alla madre lavoratrice, di vedersi concedere, in alternativa al congedo parentale, e negli 11 mesi dopo il congedo di maternità obbligatorio (astensione obbligatoria generalmente fruita due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
La famiglia dovrà verificare quale delle due misure conviene di più, in base alla propria organizzazione personale, se fruire di 600 euro al mese per sei mesi (tre mesi nel caso delle lavoratrici autonome e imprenditrici) richiedendo i voucher baby sitting oppure incassare 1.000-1.5000 euro di Buono Nido, concretamente percepito in 136,36 euro o 90,91 euro per 11 mesi consecutivi.
Anche in questo caso nella domanda telematica bisogna fare attenzione in quanto la circolare Inps precisa che “il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tali condizioni ai sensi dell'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
In alcuni casi il buono di 1.000-1.500 euro può essere utilizzato in maniera diversa dalla richiesta del contributo per l’asilo nido. Si tratta dei casi di bambini sotto i 3 anni impossibilitati a frequentare l’asilo nido.
L’art. 4 del DPCM stabilisce che, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è previsto un contributo per un importo massimo di 1.000-1.500 euro annui.
Il premio verrà erogato dall’Inps a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino ad un massimo di 1000 euro.
Il premio è cumulabile con i benefici di cui all’art.1 commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016, quindi con il voucher baby sitting di cui abbiamo parlato prima.
Bonus Nido: documenti necessari
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il
beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione ovvero
l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda potrà essere “protocollata” ai fini dell’impegno del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019, per le domande relative all'anno 2018.
Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro e
non oltre il 1 aprile dell’anno successivo.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o
dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa sarà allegata ad ogni mese a cui si riferisce. (Esempio: al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, gennaio – marzo, l’eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento ad ogni mensilità).
La documentazione dovrà indicare:
- la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
- il CF del minore;
- il mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Domanda Bonus Nido 2018
La domanda Bonus Nido 2018, secondo la circolare Inps n. 14 del 29 gennaio 2018, viene presentata dal 29 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa corredata anche di moduli fac-simile.
All’atto della domanda il richiedente dovrà indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.
Domanda Bonus Nido per l’anno 2017
La circolare Inps dettaglia le modalità di presentazione della domanda per l’anno 2017 e documentazione a corredo.
A partire dal 17 luglio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica.
La domanda potrà pertanto essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici (“Contributo asilo nido” o “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”) intende accedere.
Bonus nido per più figli. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto – anche in via prospettica – il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 D.P.C.M.).
Domanda per il bonus contributo asilo nido. Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017.
Domanda per asilo nido anno scolastico 2016-2017
In caso di domanda per la frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio–luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017).
In tale ipotesi il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda.
Al fine di ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/18, ovvero compilare la dichiarazione che il minore sarà iscritto anche per l’anno 2017/18.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre–dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Nel caso in cui il richiedente non dichiari che il minore sarà iscritto al nido anche per l’anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato l’importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate.
Per l’anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.
Domanda per asilo nido per l’anno scolastico 2017/2018
L’Inps stabilisce le modalità di presentazione della domanda nel caso di un m inore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018).
In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
In entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
La documentazione dovrà indicare:
- la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
- il CF del minore;
- il mese di riferimento, gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Domanda per minori con patologie croniche: necessaria attestazione del pediatra
L’Inps dettaglia anche la documentazione utile per le domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Per quanto concerne l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche il richiedente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017, dovrà allegare, all’atto della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione”.
Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione.
Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute.
Ai fini del presente decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento.
La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido.
Il suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave essendo evidente che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.
Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido.
Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.
L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017 deve:
- contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso);
- attestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio.
Ove riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico Legali per le valutazioni di merito.
Decadenza
Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo
ai sensi dell’art. 25, co. 7, legge 184/1983.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
Pagamento del bonus: con IBAN necessario il mod. SR163
Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale
o carta prepagata con IBAN).
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.
In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto; il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o incapace di agire).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con iban è tenuto a presentare, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’iban stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta erogazione del premio in favore del richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice iban, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.
Risorse disponibili. Si legge nella bozza che “Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020”. La normativa prevede che nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio. In sostanza, esaurite le risorse, l’Inps non riconoscerà più il Buono nido di 1.000 euro ad ulteriori famiglie.