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7 Dicembre 2023
11:00

Cassa integrazione: tredicesima e quattordicesima sono incluse

Per ogni ora di cassa integrazione CIGO, assegno ordinario FIS e CIG in deroga, il lavoratore percepisce dall'Inps con pagamento diretto o dal datore di lavoro in caso di anticipazione, un importo comprensivo delle mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, perché le integrazioni salariali sono calcolate sulla retribuzione globale. In caso di CIG a rotazione, il lavoratore percepisce un rateo ridotto delle mensilità aggiuntive, proporzionato alle ore lavorate nel mese. Vediamo perché i massimali CIG comportano che il lavoratore percepisce la CIG ma perde i ratei di tredicesima e quattordicesima, incassando anche una cifra molto inferiore all'80% dello stipendio.

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Cassa integrazione: tredicesima e quattordicesima sono incluse
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Molti lavoratori si chiedono come funziona con la tredicesima e quattordicesima durante la cassa integrazione, oppure per le settimane o mesi di cassa integrazione durante l'anno.

Inn particolare i lavoratori interessati da una tredicesima erogata più bassa, vogliono capire se spetta il rateo o i ratei di tredicesima e quattordicesima nei giorni, settimane e mesi in cassa integrazione guadagni. Gli stessi dubbi li hanno i lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario FIS o la CIG in deroga.

La risposta è che le integrazioni salariali sono calcolate sulla "retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate", pertanto nel calcolo della retribuzione percepita per ogni ora di cassa integrazione sono compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima.

La maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive è invece prevista, proporzionalmente all'orario di lavoro svolto, in caso di integrazione salariare ad orario ridotto o a rotazione.

Vediamo come funziona il rapporto tra CIG, assegno ordinario FIS, CIG in deroga e le mensilità aggiuntive tredicesima e quattordicesima.

CIG/FIS a zero ore e tredicesima

Nel caso di lavoratori in cassa integrazione a zero ore, o in assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) o CIG in deroga a zero ore lavorate, ossia lavoratori per tutto il mese in cassa integrazione o comunque con zero ore lavorate durante la settimana che va dal lunedì al sabato, il calcolo dei ratei di tredicesima e quattordicesima segue le regole della normativa sulla cassa integrazione, che è il Decreto Legislativo n. 148 del 2015 (riforma degli ammortizzatori sociali voluta nel Jobs Act del Governo Renzi).

E la normativa appunto prevede l'erogazione dell'integrazione salariale calcolata sulla retribuzione globale (comprensiva di mensilità aggiuntive).

Questo vuol dire che l'importo percepito per ogni ora di cassa integrazione già comprende il pagamento della tredicesima e quattordicesima, con la conseguenza che per ogni ora di integrazione salariale, il lavoratore percepisce già le mensilità aggiuntive, che quindi non saranno conteggiate nei ratei percepiti a dicembre (tredicesima) o a giugno (quattordicesima).

CIG/FIS a rotazione e tredicesima

Nel caso di lavoratori in cassa integrazione ad orario ridotto, o in assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) o CIG in deroga a rotazione, quindi nel caso di lavoratori che durante il mese considerato lavorano alcune ore e altre ore sono in cassa integrazione, scatta una doppia maturazione di quote di tredicesima e quattordicesima:

  • la prima riguardo le ore lavorate del mese, quindi non rientranti nella cassa integrazione, che sono a carico del datore di lavoro e che per quanto riguarda il calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità vanno considerate per la maturazione, quindi comportano una maturazione delle mensilità aggiuntive al 100% proporzionata alle ore di lavoro svolte nel mese;
  • la seconda riguardante le ore di cassa integrazione, che sono a carico dell'Inps e sono comprensive dei ratei di tredicesima e quattordicesima, quindi per quelle ore il lavoratore percependo l'integrazione salariale percepisce un importo orario della CIG/FIS/CIG in deroga compreso tredicesima e quattordicesima.

Per quantificare l'ammontare della tredicesima che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore è possibile fare riferimento al coefficiente rappresentato dalle ore lavorabili nell'anno. E quindi ad esempio se un lavoratore in un mese di 176 ore ha lavorato 100 ore e 76 ore è stato in cassa integrazione, il singolo rateo (1/12) di quel mese è da considerarsi riconosciuto nella misura di 100/176.

I massimali CIG assorbono le mensilità aggiuntive

Molti lavoratori percepiscono un importo della cassa integrazione che non è l'80% dello stipendio, ma è un importo più basso e comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima.

Quindi di fatto, essi perdono il diritto, in termini di netto percepito effettivo, al rateo di tredicesima e quattordicesima. Così come percepiscono una cassa integrazione inferiore all'80%.

Questo perché il sistema di calcolo delle integrazioni salariali è basato sulla retribuzione globale, sul calcolo pari all'80% della retribuzione globale e sulla presenza di massimali CIG, che per legge assorbono le mensilità aggiuntive.

Come vedremo, i massimali CIG non consentono di incassare l'80% della propria retribuzione, ma una cifra inferiore, e non consentono di fatto di vedersi riconoscere i ratei delle mensilità aggiuntiva tredicesima e quattordicesima, in quanto già comprese nell'importo percepito per ogni ora di integrazione salariale. Importo effettivamente percepito condizionato al ribasso dalla presenza dei massimali CIG, che di fatto fissano l'effettiva cassa integrazione percepita ad una cifra fissa oraria.

Per capire meglio il meccanismo di calcolo delle integrazioni salariali e della conseguente tredicesima e quattordicesima, occorre capire meglio come funziona la normativa sulla cassa integrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.

Normativa cassa integrazione con tredicesima e quattordicesima

Le integrazioni salariali (cassa integrazione ordinaria nel settore industria ed edilizia, assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale per i settori commercio, terziario, ecc., CIG in deroga principalmente per le aziende fino a 5 dipendenti), ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 148/2015, ammontano "all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, compreso fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale".

Molti lavoratori, però, percependo in busta paga o con pagamento diretto da parte dell'Inps dell'importo della cassa integrazione, possono verificare che la cassa integrazione non è l'80% dello stipendio o della retribuzione globale, ma una cifra decisamente inferiore.

La motivazione è nel fatto che il successivo art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015 in primis stabilisce che "l'importo del trattamento è soggetto alle disposizioni dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41", ossia che sull'importo di ogni ora di cassa integrazione, il lavoratore paga l'aliquota dei contributi a proprio carico ridotta all'aliquota apprendisti del 5,84%.

E poi lo stesso comma 5 dell'art. 3 stabilisce che l'importo del trattamento "non può superare per l'anno 2020 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

  • euro 1.321,53 (importo lordo) ed euro 1.244,36 (importo netto).

E che tali importi sono rivalutati annualmente nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Massimale CIG orario, cassa integrazione e tredicesima: come funziona

La norma prevede, poi, che per ogni ora di cassa integrazione il massimale CIG orario è pari alla cifra del massimale CIG mensile diviso le ore lavorabili del mese.

Nel 2023 sono le seguenti:

Mese Ore lavorabili
Gennaio 2023 176
Febbraio 2023 160
Marzo 2023 184
Aprile 2023 160
Maggio 2023 184
Giugno 2023 176
Luglio 2023 168
Agosto 2023 184
Settembre 2023 168
Ottobre 2023 176
Novembre 2023 176
Dicembre 2023 168

Dalla lettura della norma si evidenzia che per ben tre volte viene comunicato che il sistema di calcolo della cassa integrazione secondo i massimali CIG è compreso tredicesima e quattordicesima.

Calcolo cassa integrazione con tredicesima e quattordicesima

La normativa comunica, quindi,  tre cose fondamentali.

La prima è che il calcolo della cassa integrazione (sia essa CIGO, assegno ordinario FIS o CIG in deroga) viene calcolata sulla retribuzione globale.

La retribuzione globale integrabile è composta oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Le quote di tale retribuzione maturate nel mese sono tuttavia da comprendersi nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento di integrazione.

La seconda è che esistono dei massimali CIG per ogni ora di cassa integrazione.

E la terza è che i massimali CIG sono comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive.

Questo vuol dire che tutti i lavoratori che ricevono il pagamento di un importo orario della cassa integrazione con il raggiungimento del massimale CIG, ricevono in esso anche il pagamento della quota di retribuzione relativa alla tredicesima e quattordicesima mensilità.

Ne deriva che in concreto le quote di mensilità aggiuntive vengono raramente rimborsate dall’INPS in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie tenuto conto che il ragguaglio ad ore del compenso ultramensile (13° e 14° etc.) sommato al ragguaglio ad ore del trattamento corrisposto mese dopo mese non può in ogni caso superare il massimo spettante.

Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi:

  • l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% sulla retribuzione globale è superiore al massimale per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo importo. In questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive, ore di intervento CIG in quanto per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario;
  • l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo della integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale.

Anche le quote di CIG calcolate sulle somme forfettarie corrisposte a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto di per sé teoricamente integrabili, spettano solo se nel periodo cui si riferiscono gli arretrati retributivi non sia stato già saturato il massimale mensile e fino a concorrenza dello stesso.

Esempi di calcolo della cassa integrazione

Proviamo ad esplicitare alcuni esempi di calcolo della cassa integrazione e del conseguente riconoscimento dei ratei di tredicesima e quattordicesima.

Esempio: lavoratore in CIG/FIS/CIGD a zero ore con stipendio di 1.200 euro lordi mensili. In questo caso, abbiamo tutte le ore del mese o della settimana in cassa integrazione e pagate dall'Inps, per il tramite del datore di lavoro o con pagamento diretto. Il lavoratore percepisce 1.200 euro di stipendio mensile, poniamo il caso per quattordici mensilità.

La sua retribuzione globale è quindi pari a 1.200 euro più 2/12 di ratei di mensilità aggiuntive. La retribuzione globale, tralasciando altri elementi della retribuzione annuale computabili, è pari a 1.400 euro, quindi l'80% sarebbe pari a 1.120 euro. La presenza dei massimali CIG riduce la CIG mensile percepita dal lavoratore a 1.321,53 euro lordi mensili, poi sulla cifra va applicata l'aliquota contributiva del 5,84% dei contributi a carico lavoratore e la tassazione Irpef.

La cifra percepita comprende tredicesima e quattordicesima, esclusivamente per le settimane ed i mesi di percezione della integrazione salariale.

Esempio lavoratore in CIG/FIS/CIGD ad orario ridotto con stipendio di 1.200 euro lordi. Poniamo il caso che lo stesso lavoratore dell'esempio precedente è collocato in cassa integrazione ad orario ridotto, nel mese di marzo 2023. Per semplicità facciamo l'esempio di un lavoratore con orario di 40 ore settimanali, collocato 20 ore in cassa integrazione alla settimana. In questo caso avremo metà stipendio calcolato con le ore lavorate e l'altra metà dello stipendio calcolato con ore in cassa integrazione.

Il lavoratore avrà diritto a 1.321,53 diviso 184 (divisore del mese di marzo) 7,18 euro al lordo della tassazione Irpef per ogni ora di cassa integrazione, cifra comprensiva di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Mentre per le ore di lavoro prestate nel mese avrà diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima calcolati sulle ore effettive di lavoro prestato nel mese. Quindi non avrà diritto ad 1/12 dello stipendio mensile per ogni rateo di tredicesima e quattordicesima, ma nella sostanza al 50% del rateo di ogni mensilità aggiuntiva, avendo lavorato per 20 ore settimanali su 40 ore previste dal contratto di lavoro.

Con la conseguenza che la tredicesima e la quattordicesima maturano al 100% a carico del datore di lavoro sulle ore lavorate del mese con presenza della cassa integrazione e sono invece comprese nell'importo percepito in busta paga o tramite pagamento diretto Inps per quanto riguarda le ore del mese in cassa integrazione o in integrazione salariale.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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