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Chi non può presentare il 730 sia precompilato che ordinario

Dai titolari di partita IVA ai percettori di pensioni estero o crediti d’imposta per redditi esteri, dai titolari di redditi di impresa, anche in forma di partecipazione, agli obbligati a presentare la dichiarazione IVA, IRAP, il modello 770 per sostituti d’imposta o il prospetto degli aiuti di stato, vediamo l’elenco dei contribuenti esclusi dalla presentazione del modello 730 ordinario o precompilato 2021, obbligati a presentare il modello Redditi.
A cura di Antonio Barbato
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chi non può presentare il 730

Per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, generalmente, è possibile la presentazione del modello 730 precompilato e/o ordinario. Ma è importante sapere chi il 730 non può farlo o non può presentarlo perché rientra tra i contribuenti esclusi dal 730/2021, sia in versione dichiarazione dei redditi precompilata, quindi 730 precompilato, che nell’ordinaria presentazione del modello tramite Caf e professionisti, quindi 730 ordinario.

E’ importante, quindi, sapere quali sono i contribuenti che sono obbligati a rinunciare al 730 precompilato od al 730 ordinario tramite Caf e professionisti e che sono obbligati a presentare il modello Redditi Persone Fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito nelle istruzioni del modello 730, che devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2021 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che si trovano in determinate situazioni, che ora vediamo nel dettaglio.

Redditi per i quali va presentato il modello Redditi 2021

Sono esclusi dal 730 precompilato 2021 oppure ordinario 730/2021, i contribuenti che nel 2020 hanno percepito:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

Sono altresì esclusi dalla presentazione del modello 730 i contribuenti che nel 2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia.

Sono esclusi dal 730 ordinario e precompilato anche i contribuenti che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta).

Sono esclusi dal 730 precompilato o dal 730 ordinario anche i contribuenti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4, nonché i contribuenti che nel 2020 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Sono, infine, esclusi dal 730 precompilato o dal 730 ordinario anche i contribuenti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

I contribuenti che rientrano nelle casistiche di esclusione dal 730 sono obbligati alla presentazione del modello Redditi.

Redditi diversi dichiarabili nel 730/2021

I redditi diversi del quadro D, righi D4 e D5, che consentono la presentazione del modello 730 sono:

  • Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari);
  • Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
  • Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale;
  • Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere;
  • Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
  • Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche;
  • Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circolare INPS n. 104/2001);
  • Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001);
  • Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Dell'elenco di cui sopra, è particolarmente rilevante la possibilità di presentare il 730 per coloro che hanno percepito redditi per attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali è stata emessa una ricevuta di "prestazione occasionale". Si tratta del lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Il lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione. Questa tipologia di attività, non essendo esercitata abitualmente, trattandosi quindi di un lavoro autonomo occasionale rientra fiscalmente tra i redditi diversi di cui alla lettera l) dell'art. 67 del TUIR, unitamente all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Il lavoro autonomo occasionale, ossia la prestazione occasionale che spesso viene rese dai giovani e lavoratori precari entro il limite di 5.000 euro e che si concretizzano in una ricevuta per la prestazione occasionale con tanto di ritenuta d'acconto del 20% pagata dal committente, può essere dichiarato nel modello 730, con la finalità di ricalcolare la tassazione tenuto conto da un lato dalle ritenuta d'acconto versata e dall'altro lato della detrazione per lavoro autonomo, che può consentire di recuperare in tutto o in parte la ritenuta d'acconto versata, appunto presentando il modello 730.

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