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Chi può presentare il 730/2021: ordinario, precompilato e senza sostituto

Possono presentare il modello 730/2021 precompilato o ordinario, con o senza sostituto di imposta, i contribuenti che nel 2021 sono pensionati, lavoratori dipendenti, percettori di Naspi, cassa integrazione, mobilità, soci di cooperative, docenti e personale della scuola a tempo determinato, ecc., che hanno percepito nell’anno d’imposta 2020 dei redditi da lavoro dipendenti e assimiliari, redditi dei terreni e fabbricati, redditi di capitale, di lavoro autonomo senza partita iva ed alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. Vediamo chi può presentare il 730/2021.
A cura di Antonio Barbato
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chi può presentare il 730

In tema di dichiarazione dei redditi è importante capire chi può presentare il 730/2021, sia ordinario tramite Caf e professionisti, sia il 730 precompilato, con o senza sostituto.

La prima cosa da sapere è che i contribuenti che possono presentare il 730 precompilato, possono presentare anche il 730 ordinario.

Analoga possibilità di presentare il 730 precompilato oppure ordinario è concessa ai contribuenti che sono obbligati a presentare il 730 senza sostituto, ossia coloro che presentano il 730 senza l'indicazione di un sostituto d'imposta, perché privi di datore di lavoro oppure di ente previdenziale o altro sostituto d'imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi quale destinatario delle risultanze del prospetto di liquidazione delle imposte del 730.

Hanno diritto alla presentazione del 730/2021 i contribuenti che nell'anno 2021 sono pensionati o lavoratori dipendenti o personale della scuola o rientrano nello specifico elenco dei contribuenti beneficiari, ma solo se hanno percepito nell'anno 2020 un reddito rientrante tra i redditi per i quali è possibile presentare il modello 730. Approfondiamo questi aspetti.

Chi può presentare il 730/2021 precompilato o ordinario

Le istruzioni del modello 730 forniscono un elenco completo dei contribuenti che possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario, con facoltà di scelta affidata al contribuente stesso.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2021 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali quali la cassa integrazione, l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale FIS, la cassa integrazione in deroga, indennità di mobilità, Naspi e Dis-Coll);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, i contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:

  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Per quanto riguarda il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, i contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2020 al mese di giugno dell’anno 2021.

Redditi che consentono la presentazione del 730/2021

I contribuenti descritti in precedenza hanno diritto alla presentazione del modello 730/2021, se in possesso dei requisiti in qualità di contribuenti nell'anno 2021.

La dichiarazione dei redditi dell'anno 2021, ossia il 730/2021 riguarda però i redditi percepiti nell'anno 2020.

Pertanto, il contribuente che è interessato a presentare il modello 730 precompilato o ordinario, deve possedere nel 2020 anche uno dei redditi che consentono l'utilizzo del 730 come dichiarazione dei redditi 2021.

Secondo le istruzioni del modello 730/2021, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2020 hanno percepito: 

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Redditi assoggettati a tassazione separata e 730

Alcuni redditi assoggettati a tassazione separata indicati nella sezione II del quadro D del modello 730/2021 danno diritto alla presentazione del modello 730.

Si tratta dei redditi percepiti nel 2020 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni, dichiarati nel rigo D6.

Si tratta altresì delle imposte ed oneri rimborsati nel 2020 e altri redditi soggetti a tassazione separata, dichiarati nel rigo D7. Tra i redditi a tassazione separata per i quali è possibile presentare il modello 730 vi sono anche i compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto; le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni.

Chi può presentare il 730 senza sostituto

I contribuenti che hanno i requisiti nell'anno 2021 per la presentazione del modello 730 precompilato o ordinario, quindi l'elenco sopra descritto, possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato:

  • direttamente all’Agenzia delle entrate;
  • ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.

Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

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