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Come indicare i familiari a carico nel modello 730 2016

Chi presenta il modello 730, ordinario e 730 precompilato, può dichiarare di avere a proprio carico dei la moglie, o il marito, i figli e gli altri familiari. Necessario un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Vediamo tutti gli aspetti relativi alla compilazione del frontespizio del modello 730 2016.
A cura di Antonio Barbato
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compilazione frontespizio modello 730 per familiari a carico

Lo status di familiare a carico è rilevante a fini fiscali per i contribuenti possessori di un reddito che devono presentare il modello 730. Se il proprio coniuge, i propri figli o altri familiari non hanno conseguito nell’anno di riferimento (2015, per il modello 730 2016) un reddito superiore a 2.840,51 euro, possono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi nella parte del frontespizio ed essere inclusi nel calcolo delle detrazioni spettanti.

Prima di tutto va chiarita la condizione principale affinché ci sia il diritto alle detrazioni sui familiari per il contribuente dichiarante nel modello 730 ordinario o precompilato. I familiari a cui si riferiscono le detrazioni devono possedere un reddito non superiore a 2.840,51 euro, cifra da considerare al lordo degli oneri deducibili dal reddito.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR. A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare. Le detrazioni sono le seguenti:

  • detrazioni per coniuge a carico;
  • detrazioni per figli a carico;
  • detrazioni per altri familiari a carico.

Tali detrazioni sono generalmente considerate nelle elaborazioni mensili dai sostituti d’imposta, nel senso che per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, l’applicazione di tali detrazioni avviene, generalmente, direttamente in busta paga o nella rata di pensione. Pertanto nel modello 730 va indicato lo status di familiare a carico, ma le detrazioni, soprattutto per coloro che hanno un solo reddito certificato dal Cud (ora Certificazione Unica), non si modificano per effetto del ricalcolo delle imposte in sede di presentazione del modello 730.

Per avere diritto alle detrazioni per carichi di famiglia da parte del sostituto d’imposta, è necessaria una dichiarazione del contribuente,  ossia compilare e presentare al datore di lavoro il modulo detrazioni nel quale si indicano tutti i dati dei familiari a carico. A partire dal 2011, in assenza di variazioni, tale dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi. In sostanza, va ripresentata solo che cambiano le condizioni. Ad esempio, se il figlio cessa di essere fiscalmente a carico. Vediamo in che modo va compilato il modello 730 per quanto riguarda i familiari a carico.

Redditi non inclusi nel reddito complessivo ma da considerare per il limite di 2.840,51 euro

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex contribuenti minimi);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive. 

I familiari nel frontespizio del modello 730 2016

Prima di tutto va precisato che il frontespizio del modello 730 nella sezione iniziale “contribuente” indica la casella “dichiarante”, poi la casella “coniuge dichiarante” e poi le caselle “dichiarazione congiunta” e “rappresentante o tutore”.

Le istruzioni del modello 730 2016 indicano che la casella “Dichiarante deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi. Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo quella “Coniuge dichiarante”.

Tralasciando le istruzioni sul rappresentante o tutore, la casella “soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Tale soggetto deve presentare il 730 solo se è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi per fruire delle agevolazioni fiscali.

I familiari a carico del contribuente dichiarante, e che vuole fruire delle detrazioni, vanno inseriti nella sezione che prende appunto il nome di “Familiari a carico”. Il modello consente di indicare il coniuge, il primo figlio ed i successivi righi relativi ad altri figli o familiari a carico. Se nel corso del 2013 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Il primo rigo riguarda il coniuge “C”, dove potrà essere indicato il codice fiscale ed il numero dei mesi in cui il coniuge è stato a carico. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2013, va indicato il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Se il matrimonio celebrato a giugno del 2013, la detrazione spetta per sette mesi.

Il rigo 2 è destinato al primo figlio “F1”, che se è disabile va indicato barrando la “D”. Nei successivi righi 3-5 è possibile barrare anche la casella “A” che riguarda altro familiare, oltre alla “F” relativa ai figli oltre il primo. Nei righi va compilato la sezione relativa ai codici fiscali. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto.

Nel modello va compilata anche la colonna n. 5 relativa al numero di mesi a carico del familiare durante l’anno 2015. Se per esempio un figlio è nato nel mese di agosto 2015, la la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere ‘5’. Analogamente va indicato in colonna 6, relativa ai minori di 3 anni, per quanti mesi il minore è stato di età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2014, nella casella indicare ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2015, indicare ‘5’.

La colonna 7 della sezione familiari a carico riguarda la percentuale di ripartizione della detrazione fiscale per figli a carico. Premesso che la detrazione non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”. 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). 

Se nel corso del 2013 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato. Tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. Nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, c’è la casella 8 che va compilata dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.  Per maggiori informazioni vediamo la detrazione per figli a carico in caso di separazione.

Quando la detrazione spetta per intero ad un genitore. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

  • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Nella casella di colonna 7 va indicato, per ogni figlio a carico:

  • ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
  • ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
  • ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore.

Nel caso di altro familiare, nella colonna 7 va indicato:

  • ‘100’ se l’onere grava per intero;
  • la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. La detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Familiari a carico dei cittadini extracomunitari e figli residenti all’estero a carico del contribuente. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico, la dimostrazione dello status di familiare va effettuata attraverso il possesso di una specifica documentazione attestante. Per maggiori informazioni vediamo la detrazione per carichi di famiglia per residenti all’estero.

Casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli”. Nel modello 730, sempre nell’area del frontespizio riguardante i familiari a carico c’è la casella riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre. In questa casella va indicata la percentuale riferita all’ulteriore detrazione spettante per famiglie numerose, che è pari a 1.200 euro.

In generale, la detrazione per “famiglie numerose” deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2).

La detrazione per “famiglie numerose” non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente” : indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

Casi particolari riguardanti il primo figlio a carico

Anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto “Familiari a carico” deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale l’applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest’ultimo se più favorevole. Vediamo alcuni esempi relativi a casi particolari.

La lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.

Due figli a carico, uno si sposa nel 2015. Nel caso di presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2015 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge, abbiamo un secondo figlio, di minore età anagrafica, che riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di “primo figlio”.

Ai i fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”. 

Unico figlio a carico al 50% e al 100% nello stesso anno. Può capitare che un contribuente sia con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno. Qualora nel corso dell’anno 2015 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione (dalla ripartizione al 50% per entrambi i genitori, al 100% a proprio beneficio), per la compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%). 

Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2015. In questo caso, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”.

Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella “percentuale” va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione. Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2015.

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