7 Ottobre 2023
11:00

Congedo matrimoniale Metalmeccanici Industria [GUIDA]

Il congedo matrimoniale nel contratto metalmeccanici industria è pari a 15 giorni di calendario consecutivi (e non lavorativi), non computati sul periodo di ferie annuale. Il congedo è retribuito dal datore di lavoro con una integrazione dello stipendio fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Per impiegati, quadri e dirigenti chi paga è interamente il datore di lavoro, per apprendisti ed operai invece spetta l'assegno per congedo matrimoniale erogato dall'Inps (tramite datore di lavoro) per 8 giorni consecutivi dei 15 complessivamente spettanti e retribuiti dal datore di lavoro. Vediamo nel dettaglio.

Congedo matrimoniale Metalmeccanici Industria [GUIDA]
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Congedo matrimoniale CCNL metalmeccanici industria

Il congedo matrimoniale nel CCNL metalmeccanici industria è pari a 15 giorni consecutivi. Il lavoratore deve effettuare la richiesta di ferie matrimoniali con un preavviso di almeno sei giorni.

Chi paga è il datore di lavoro, per impiegati, quadri e dirigenti. Per gli operai e gli apprendisti otto giorni consecutivi sono erogati dall'Inps tramite il datore di lavoro.

In ogni caso al lavoratore spetta lo stipendio netto percepito come se avesse lavorato.

Il congedo matrimoniale nel contratto del personale nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti, il CCNL firmato dalle organizzazioni sindacali datoriali Federmeccanica, Assistal e dai sindacati dei lavoratori Fim Cisl, Fiom Cigl e Uilm Uil, è previsto dall‘articolo 3 del CCNL Metalmeccanici Industria stesso. E si differenzia dai congedi matrimoniali previsti dagli altri CCNL metalmeccanici PMI o per artigiani o cooperative.

Vediamo cosa prevede la normativa italiana in materia di congedo matrimoniale e cosa prevede, anche come condizione di miglior favore per il lavoratore, il contratto metalmeccanici industria.

Congedo matrimoniale secondo la normativa

La normativa italiana prevede un periodo di congedo matrimoniale diverso tra impiegati, quadri e dirigenti rispetto ad operai ed apprendisti.

Impiegati, quadri e dirigenti

Per gli impiegati, quadri e dirigenti, è previsto il diritto ad un periodo di congedo straordinario per il matrimonio non superiore a 15 giorni di calendario, durante il quale il lavoratore è considerato in servizio ad ogni effetto. Il trattamento economico è carico del datore di lavoro. Quindi chi paga la retribuzione durante i 15 giorni di assenza per il congedo matrimoniale è il datore di lavoro.

Operai ed apprendisti con il congedo matrimoniale pagato dall'Inps

Per gli operai ed apprendisti, il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana, è concesso dalla legge un congedo matrimoniale della durata di 8 giorni consecutivi con diritto da parte dei lavoratori ad un assegno Inps per congedo matrimoniale, pari alla normale retribuzione maturata in periodo uguale a quello del congedo. E in ogni caso, tale retribuzione non deve essere inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro.

L'assegno erogato dall'Inps non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non
è tenuto a versare la contribuzione CUAF (ossia la contribuzione per l'assegno al nucleo familiare).

La contrattazione collettiva, ossia i CCNL, di norma equiparano i diritti dei lavoratori, estendendo il diritto ai 15 giorni di calendario anche ad operai ed apprendisti, come nel caso del CCNL Metalmeccanici Industria, come vedremo.

Quindi da un lato abbiamo, per legge, un diritto degli impiegati, quadri e dirigenti, ad un congedo matrimoniale pari a 15 giorni di calendario interamente pagato dal datore di lavoro.

Dall'altro lato, abbiamo la legge che per gli operai e gli apprendisti, concede 8 giorni consecutivi di congedo matrimoniale pagati dall'Inps (attraverso il datore di lavoro) ed il CCNL concede gli ulteriori 7 giorni di di calendario di congedo matrimoniale a carico del datore di lavoro, per un totale di 15 giorni di calendario.

Chiariti questi aspetti relativi a chi paga il congedo matrimoniale ed a chi spetta l'assegno erogato dall'Inps, vediamo ora cosa prevede il CCNL Metalmeccanici Industria nell'articolo 3 sul congedo matrimoniale.

Congedo matrimoniale CCNL Metalmeccanici Industria

Il contratto collettivo del personale dell'industria metalmeccanica e nella installazione degli impianti, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici Industria prevede il congedo matrimoniale all'articolo 3 della Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro – Titolo VI – Assenze, permessi e tutele, che riportiamo integralmente:

"In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Durante il periodo di congedo matrimoniale le Aziende riconosceranno una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo egualmente alla corresponsione dell'indennità per congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.

Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.

Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto".

Nello stesso CCNL vi è una "Nota a verbale": "Le Parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori destinatari dell'assegno per congedo matrimoniale sono quelli individuati dal comma 3, lett. a) e b) dell'All. n. 1.".

A chi spetta l'assegno per congedo matrimoniale metalmeccanici Inps

Il contratto collettivo stabilisce che a tutti i lavoratori del settore metalmeccanico spetta un congedo retribuito di 15 giorni consecutivi. Per alcune categorie, 8 giorni sono retribuiti dall'Inps per il tramite del datore di lavoro.

La nota a verbale richiama il comma 3), lettera a) e b) dell'allegato 1 al CCNL Metalmeccanici industria per quanto riguarda l'assegno per congedo matrimoniale di 8 giorni erogato dall'Inps. Sono i seguenti lavoratori:

a) Appartengono alla categoria giuridica operaia i lavoratori di cui alla 1ª categoria e all’1 alinea della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria;

b) Appartengono alla categoria speciale i lavoratori di cui al 2° alinea della 4ª e 5ª categoria come individuati dal successivo Allegato 2.

Sono invece esclusi, come da normativa nazionale, gli appartenenti alle lettere c) e d) del comma 3 dell'allegato 1 al CCNL Metalmeccanici:

c) Appartengono alla categoria giuridica degli impiegati i lavoratori, che operano con specifica collaborazione, di cui al 2° alinea della 2ª e 3ª categoria, al 3° alinea della 4ª e 5ª categoria, al livello super della 5ª categoria, alla 6ª e al primo alinea della 7ª categoria;

d) Appartengono alla categoria giuridica dei “quadri” i lavoratori di cui al 2° alinea della 7ª categoria.

Congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi o lavorativi?

Molti lavoratori potrebbero interpretare il passaggio del contratto collettivo metalmeccanici industria dove stabilisce che spetta un "congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio", come un diritto a 15 giorni retribuiti.

La legge, come abbiamo visto, riconosce il diritto a 15 giorni di calendario e non a quindici giorni lavorativi, pertanto i 15 giorni consecutivi previsti dal CCNL sono da considerarsi quindici giorni di calendario, comprensivi del sabato, la domenica e tutte le giornate non lavorative.

Il lavoratore pertanto avrà diritto ad assentarsi per 15 giorni di calendario ma percependo la normale retribuzione per i giorni di lavorativi compresi nei 15 giorni di calendario stessi, che ovviamente sono giorni retribuiti inferiori a 15.

Congedo matrimoniale e periodo di prova

Il contratto collettivo dell'industria metalmeccanica, sia per operai che per impiegati, quadri e dirigenti, prevede l'esclusione dal diritto al congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni di calendario per i lavoratori e le lavoratrici in prova, ossia durante il periodo di prova inserito nel contratto di lavoro.

Questa disposizione ovviamente può essere derogata dalle parti, ossia il datore di lavoro su propria decisione, può concedere il congedo matrimoniale al lavoratore o alla lavoratrice. In questo caso, scatta il diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.

Durata e decorrenza del congedo matrimoniale

Il CCNL Metalmeccanici industria prevede il riconoscimento a tutti i lavoratori di un periodo di congedo retribuito di 15 giorni consecutivi.

Lo stesso contratto collettivo metalmeccanici industria prevede un periodo di preavviso, il lavoratore deve effettuare la richiesta di congedo con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. Ma non prevede una decorrenza del congedo matrimoniale, lasciando quindi alle parti la facoltà di decidere su un eventuale congedo matrimoniale posticipato.

Salvo casi di comprovate ed oggettive esigenze, l’inizio del periodo di congedo matrimoniale solitamente coincide con la data del matrimonio. O comunque esso deve essere concesso entro 30 giorni successivi al matrimonio ed i giorni di fruizione del congedo non devono superare i 60 giorni successivi alla celebrazione. Resta comunque la facoltà del datore di lavoro, essendo il congedo retribuito a carico datoriale, di venire incontro alle esigenze del lavoratore sul periodo di congedo matrimoniale.

Congedo matrimoniale e ferie

Il contratto collettivo dei metalmeccanici industriali prevede che il datore di lavoro non può computare il congedo matrimoniale sul periodo di ferie annuali. In sostanza, si tratta di 15 giorni di calendario di assenza retribuita che si aggiungono alle ferie.

Il CCNL non prevede alcuna disposizione sulla combinazione tra congedo matrimoniale e ferie. Le parti possono tranquillamente stabilire che il lavoratore ha diritto ad un congedo matrimoniale di 15 giorni con ulteriori giorni di concessione di ferie retribuite, su richiesta del lavoratore.

Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede anche il caso del congedo matrimoniale spettante ad entrambi i coniugi, laddove lavorino nello stesso settore e nella stessa azienda.

Congedo matrimoniale, dimissioni e licenziamento

Il contratto collettivo prevede esplicitamente che il periodo di congedo matrimoniale va escluso da eventuali periodi di preavviso di licenziamento.

Sulle dimissioni della lavoratrice che contrae matrimonio, il CCNL Metalmeccanici industria prevede uno specifico diritto della lavoratrice al congedo matrimoniale anche in caso di dimissioni per contrarre matrimonio.

In altre parole, la lavoratrice ha diritto al pagamento di 15 giorni di calendario a titolo di congedo matrimoniale, se ha provveduto a formalizzare le proprie dimissioni. Tale facoltà non è estesa dal CCNL ai lavoratori uomini.

Retribuzione durante il congedo matrimoniale

Il CCNL prevede che il lavoratore o la lavoratrice durante i 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, abbia diritto alle giornate lavorative, incluse nei 15 giorni di calendario, completamente retribuite. 

Nella sostanza il contratto collettivo parla di integrazione della retribuzione per portare lo stipendio del lavoratore al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

In sostanza lo stipendio netto del lavoratore deve essere uguale a quello percepito come se avesse lavorato in quei quindici giorni di calendario dedicati al congedo matrimoniale.

Il contratto collettivo prevede anche l'estensione di tali diritti retributivi anche al lavoratore assente o sospeso per giustificato motivo. Il passaggio del CCNL è il seguente: "Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo egualmente alla corresponsione dell'indennità per congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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