11 Ottobre 2023
11:00

Congedo matrimoniale metalmeccanici artigiani

Nel contratto metalmeccanici artigiani, il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari ad 80 ore in caso di full-time). Ad operai ed apprendisti spettano 15 giorni, di cui 8 giorni consecutivi con un assegno per congedo matrimoniale Inps erogato dal datore di lavoro. Per impiegati, quadri e dirigenti, i 15 giorni di calendario (e non lavorativi) sono retribuiti interamente dal datore di lavoro. Vediamo come funziona il congedo matrimoniale nel CCNL Area Meccanica, Installazione d'impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici.

Congedo matrimoniale metalmeccanici artigiani
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Il congedo matrimoniale nel contratto metalmeccanici artigiani è pari a 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto pari ad 80 ore, comprensiva di quanto corrisposto dall'Inps (8 giorni consecutivi).

Il congedo matrimoniale nel settore dei metalmeccanici artigianato potrà essere richiesto dal giorno della celebrazione, ma con un preavviso di 6 giorni, mentre la documentazione (certificato di matrimonio) va presentata entro 30 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio.

Il congedo matrimoniale nel CCNL metalmeccanici artigiani si differenza dal concedo concesso dal CCNL Metalmeccanici Industria e Piccola Industria.

Il congedo matrimoniale del settore Metalmeccanici, Orafi, Argentieri e Odontotecnici (Artigianato), o per meglio dire dell'unico contratto collettivo nazionale di lavoro denominato Area Meccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici, è disciplinato dall'articolo 58 del CCNL Metalmeccanici artigianato stesso.

Molti lavoratori si interessano al congedo matrimoniale per metalmeccanici artigiani, cercando di capire cosa spetta agli operai, quanto spetta agli impiegati e chi ha diritto all'assegno per congedo matrimoniale erogato dall'Inps.

Occorre quindi conoscere sia la normativa sul congedo matrimoniale, che la normativa sull'assegno per congedo matrimoniale erogato dall'Inps che, soprattutto, quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici artigiani, in quanto contiene una condizione di miglior favore per il lavoratore, rispetto alla legge.

Congedo matrimoniale ed assegno erogato dall'Inps: a chi spetta

Prima di conoscere cosa disciplina il CCNL Metalmeccanici artigiani, occorre sapere che la legge differenzia i diritti degli impiegati, quadri e dirigenti rispetto ai diritti degli operai e degli apprendisti.

Tutti gli impiegati, i quadri ed i dirigenti, ivi compreso quelli del settore metalmeccanico artigianato, hanno diritto per legge ad un periodo di congedo matrimoniale non superiore a 15 giorni di calendario, interamente pagato dal datore di lavoro. Il lavoratore in questione è considerato in servizio ad ogni effetto.

Tutti gli operai e gli apprendisti, ivi compreso quelli del settore metalmeccanico artigianato, hanno diritto per legge ad un congedo ed un assegno matrimoniale della durata di 8 giorni consecutivi. L'assegno matrimoniale, pari alla normale retribuzione maturata in periodo uguale al congedo, è erogato dall'Inps.

I contratti collettivi, ivi compreso quelli del settore metalmeccanico, in particolare il CCNL Metalmeccanici artigiani, prevedono l'estensione del diritto degli operai e degli apprendisti a 15 giorni di calendario consecutivi remunerati.

Quindi nel settore metalmeccanico artigianato abbiamo gli impiegati, i quadri ed i dirigenti, che hanno diritto ad un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerati. 

E gli operai ed apprendisti che hanno diritto altresì ad un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerati, ma 8 giorni sono erogati con assegno matrimoniale dall'Inps (per il tramite del datore di lavoro) e la restante parte direttamente dal datore di lavoro.

Chiarito questi aspetti, vediamo cosa prevede l'art. 58 del CCNL Metalmeccanici artigianato.

Congedo matrimoniale metalmeccanici artigiani

L'articolo 58 del contratto metalmeccanici artigianato, ossia l'unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro denominato Area Meccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici, è il seguente:

"In caso di congedo matrimoniale compete al lavoratore ed alla lavoratrice non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto corrisposto dall'INPS.

Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte, come periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata – salvo casi eccezionali – dall'operaio con un preavviso di almeno 6 giorni.

La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo".

Congedo matrimoniale artigiani e periodo di prova

La prima cosa da sapere è che i lavoratori in prova non hanno diritto al congedo matrimoniale.

Quindi durante il periodo di prova, il congedo matrimoniale può essere concesso solo su decisione datoriale per venire incontro alla richiesta del lavoratore, con retribuzione interamente pagata dal datore di lavoro.

Congedo di 15 giorni di calendario (non lavorativi)

Un'altra cosa che si evidenzia è che il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi con diritto alla remunerazione.

Si intendono giorni di calendario consecutivi, quindi compreso sabato, domenica e giorni non lavorati. Non sono intesi come 15 giorni lavorativi.

Per esempio: un lavoratore che lavora 40 ore settimanali in settimana, in 15 giorni di calendario avrà accumulato 10 giorni lavorativi su 15 giorni di calendario ed avrà diritto ad 80 ore retribuite (tra l'altro parametro indicato dal CCNL).

Decorrenza congedo matrimoniale

Poi va sottolineato che il contratto collettivo non prevede una decorrenza del congedo matrimoniale.

Di norma, il congedo matrimoniale decorre dalla data di celebrazione del matrimonio, ma le parti possono prevedere un congedo matrimoniale posticipato, su accordo in base alle reciproche esigenze.

Congedo matrimoniale e ferie retribuite

Il contratto collettivo prevede un divieto di considerare il congedo matrimoniale rientrante nelle ferie annuali spettanti al lavoratore. Il congedo di 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari ad 80 ore) è aggiuntivo alle ferie.

Per quanto riguarda la combinazione tra congedo matrimoniale e ferie, il CCNL Metalmeccanici artigianato non vieta alle parti la concessione del congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario più ulteriori giorni a titolo di ferie.

Viene invece vietata la possibilità di computare il congedo matrimoniale nel periodo di preavviso di licenziamento.

Congedo matrimoniale e tredicesima

Ai sensi dell'art. 54 del CCNL Metalmeccanici artigiani spetta ai lavoratori la gratifica natalizia: "L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto".

Lo stesso art. 54 stabilisce che "Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti".

Questo significa che sono computate nel periodo per il riconoscimento di un rateo di tredicesima per ogni mese di lavoro prestato anche i 15 giorni di calendario del congedo matrimoniale, quindi spetta la tredicesima anche durante il congedo matrimoniale.

Retribuzione durante il congedo matrimoniale

Per quanto riguarda la retribuzione spettante la lavoratore, il CCNL metalmeccanici artigianato indica il diritto del lavoratore o della lavoratrice a 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari ad 80 ore).

Come abbiamo detto, al lavoratore spettano 15 giorni di calendario di assenza retribuita, che non corrispondono a 15 giorni lavorativi e retribuiti, ma ad un numero inferiore. Il contratto collettivo indica in 80 ore di retribuzione il diritto del lavoratore o della lavoratrice. Si tratta di una quantificazione delle ore lavorative nei 15 giorni di calendario, considerando che l'orario di lavoro è generalmente di 40 ore settimanali.

Va ovviamente chiarito che la retribuzione spettante è pari alle ore di lavoro da contratto di lavoro (orario di lavoro del lavoratore) comprese nel periodo di 15 giorni di calendario di assenza.

Con la logica conseguenza che in caso di part-time, il lavoratore non avrà diritto ad 80 ore retribuite, ma semplicemente alle giornate ed alle ore lavorative comprese nei 15 giorni di calendario di assenza per congedo matrimoniale.

Operai ed apprendisti avranno diritto alle ore di lavoro retribuite nei 15 giorni di calendario del congedo matrimoniale, ma le ore dei primi 8 giorni di calendario saranno retribuite, per il tramite del datore di lavoro, con l'assegno per congedo matrimoniale erogato dall'Inps. Il datore di lavoro poi potrà conguagliare in F24 l'importo dell'assegno per congedo matrimoniale anticipato al lavoratore per conto dell'Inps.

Documentazione per congedo matrimoniale

Il contratto collettivo prevede queste tempistiche di richiesta e documentazioni da presentare al datore di lavoro: "La richiesta del congedo deve essere avanzata – salvo casi eccezionali – dall'operaio con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo". 

La documentazione da presentare è il certificato di matrimonio. Una volta consegnata il lavoratore avrà diritto ad aver computata l'assenza di 15 giorni a titolo di congedo matrimoniale retribuito e non a titolo di ferie o permessi retribuiti.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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