4 Agosto 2023
15:00

Congedo matrimoniale CCNL Studi professionali

Il congedo matrimoniale retribuito nel contratto studi professionali è pari a quindici giorni consecutivi di calendario, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. Spetta ad impiegati, operai e apprendisti e quadri. Il lavoratore dovrà esibire idonea documentazione, ossia il certificato di matrimonio, e richiedere le ferie matrimoniali con un congruo anticipo.

Congedo matrimoniale CCNL Studi professionali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
congedo matrimoniale ccnl studi professionali

Il congedo matrimoniale nel contratto degli studi professionali è di 15 giorni di calendario, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso. Si tratta di un congedo retribuito dal datore di lavoro.

A disciplinare il congedo matrimoniale nel settore degli studi professionali è l'art. 85 del CCNL Studi professionali, nella sezione relativa a congedi, aspettative e assenze da lavoro. Tale articolo riguarda tutti i permessi e congedi retribuiti spettanti al lavoratore.

La legge prevede, inoltre, che in generale il congedo matrimoniale o ferie matrimoniali spetta sia agli operai, che gli impiegati, che gli apprendisti. Spetta lo stesso trattamento anche ai quadri e dirigenti.

Congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario

L'articolo 85 del CCNL Studi professionali Confprofessioni Consilp che riguarda i "permessi e congedi retribuiti" stabilisce che:

"Fatta salva la normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista al precedente articolo 74, sono concessi a tutti i dipendenti del Settore permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto indicate:

a) giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;

b) giorni 3 (tre) lavorativi per natalità e lutti familiari fino al terzo grado di parentela. In tali casi il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dell’evento.

Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione.

Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita".

Decorrenza congedo matrimoniale retribuito

Anche se il congedo matrimoniale è previsto per legge, in particolare in permessi retribuiti per matrimonio spettano agli impiegati in forza della R. D.L. n. 1334 del 1937 ed operai e apprendisti sulla base del contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, a disciplinare nello specifico le modalità di fruizione del congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario è il contratto collettivo.

Quindi nel settore degli studi professionali, i 15 giorni di calendario (e non quindici giorni retribuiti) spettano con una decorrenza specifica, ossia il terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che i 15 giorni previsti dal CCNL Studi professionali sono distribuiti in tre giorni precedenti il matrimonio e dodici giorni successivi al giorno del matrimonio. Si tratta, tra l'altro, di quindici giorni di calendario consecutivi, compreso sabato e domenica.

Congedo matrimoniale: chi decide il periodo e le date

Il contratto collettivo stabilisce sia il periodo che la decorrenza ed in qualche modo stabilisce le date di intervallo dei 15 giorni di calendario di assenza per congedo matrimoniale. Il calcolo delle date parte dalla data di matrimonio.

Qualsiasi diversa distribuzione in termini di calendario del congedo matrimoniale, ossia lo slittamento o spostamento del periodo di fruizione del congedo, è possibile solo su accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

In altre parole, se il lavoratore ha diritto per legge a quindici giorni di calendario consecutivi di congedo matrimoniale retribuito, il CCNL degli Studi professionali fissa tale periodo con partenza dal terzo giorno antecedente il giorno del matrimonio.

Resta possibile per le parti una completa gestione del congedo matrimoniale, ossia è possibile su accordo con il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze produttive, spostare il congedo matrimoniale rispetto al giorno del matrimonio, così come gestire il congedo matrimoniale in maniera frazionata.

E' possibile altresì, sempre su accordo con il datore di lavoro, combinare il congedo matrimoniale con le ferie retribuite.

Dipende, insomma, dalla decisione delle parti.

Ma c'è un limite. Non è possibile la fruizione parziale del congedo matrimoniale.

In altre parole, la fruizione da parte del lavoratore di un congedo per matrimonio per un periodo inferiore a quello previsto dal CCNL Studi professionali, ossia di meno di 15 giorni di calendario, configura un'ipotesi di parziale inadempimento dal parte del datore di lavoro.

Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni residui, anche se l'anticipata ripresa del lavoro sia dovuta ad una spontanea decisione del lavoratore.

Adempimenti del lavoratore

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla richiesta di congedo matrimoniale, il contratto collettivo degli studi professionali non disciplina una tempistica, ma è bene avvertire oppure accordarsi con il datore di lavoro con un congruo anticipo.

Il contratto collettivo degli Studi professionali stabilisce che il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione. 

Si tratta del certificato di matrimonio.

Il congedo matrimoniale è tassato?

Si tratta di un congedo retribuito per 15 giorni di calendario, quindi di un'assenza giustificata dalla legge e retribuita.

E come tale, la retribuzione erogata dal datore di lavoro in occasione del congedo matrimoniale è:

  • assoggettata a contribuzione previdenziale Inps;
  • e forma anche il reddito di lavoro dipendente assoggettato a normale tassazione Irpef.

Per tale motivo, durante il periodo di assenza per congedo matrimoniale, ossia nei 15 giorni di calendario, al lavoratore spettano le detrazioni d'imposta, una su tutte la detrazione per lavoro dipendente.

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views