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Credito d’imposta per incremento occupazionale nel 730/2017

Nel 730/2017 è previsto un credito d’imposta per l’incremento occupazionale. Tale credito, instituito nel 2007, è riguardante alcune assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle aree svantaggiate (regioni del Mezzogiorno). Nel modello 730 va goduto il credito che non ha trovato capienza nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti. Il credito d’imposta per l’incremento occupazionale è indicato al rigo G7 del quadro G del modello 730/2017. Vediamo tutta la normativa.
A cura di Antonio Barbato
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credito d'imposta assunzioni mezzogiorno

Nel 730/2017, nel quale vanno dichiarati i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2016, è ancora possibili beneficiare del credito d’imposta per incremento occupazionale. Il credito riguarda alcune le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle aree svantaggiate.

Il credito d’imposta relativo all’incremento occupazionale è stato istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007.

Credito d’imposta per incremento occupazionale: cosa c’è da sapere

La norma relativa al credito d’imposta per incremento occupazionale, prevede un credito di imposta per i datori di lavoro che nel 2008 avevano provveduto ad incrementare il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate.

Tale beneficio prevedeva un credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 avevano provveduto ad incrementare nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come chiarito ampiamente nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.48 del 10.07.2008.

L’agevolazione del credito d’imposta per incremento occupazionale, tuttavia, non è stata più prorogata negli anni; quindi nel 730/2017 non è possibile avere un nuovo credito d’imposta per incremento occupazionale, ma semplicemente godere dei residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.

Ma vediamo nello specifico in cosa consisteva il credito d’imposta per incremento occupazionale e come beneficiare dei residui di credito nella dichiarazione 730/2017.

Quali sono le regioni delle aree svantaggiate

Sono le seguenti: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Importo del credito d’imposta assunzioni nel Mezzogiorno

Il credito d’imposta era pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta per incremento occupazionale

Secondo quanto previsto dalla legge istitutiva del credito d’imposta per incremento occupazionale e, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del luglio 2008 sono beneficiari del credito d’imposta per incremento occupazionale, ai sensi del comma 539, i datori di lavoro che incrementano nel 2008 il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Per “datori di lavoro” si intendono non solo i soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, ma in generale tutti i soggetti che in base alla normativa sul lavoro hanno tale qualifica.

Rimanevano esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Determinazione del credito d’imposta

La determinazione dell’incremento della base occupazionale e della misura del credito di imposta, è disciplinata dai commi 539, 540 e 541 nonché dagli articoli 3 e 4 del decreto occupazione, in modo analogo a quanto previsto dall’articolo 7 della legge n. 388 del 2000.

Secondo il comma 540 dell’art. 2 legge 244 del 2007, “il credito d’imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.”

Al comma 541, invece, veniva stabilito che “l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale”.

Credito d’imposta per incremento occupazionale: condizioni

Secondo quanto previsto dal comma 543 della legge n.244 del 2007 il credito d’imposta spetta alle seguenti condizioni:

  1. i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;
  2. siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta;
  3. siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
  4. il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

Utilizzo del credito d’imposta nel 730

Il credito d’imposta andava indicato per la prima volta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale era stato concesso ed era utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta per incremento occupazionale secondo quanto previsto dal comma 542 art. 2 norma istitutiva “non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

 Cause di decadenza

Le cause di decadenza del beneficio relativo al credito d’imposta per incremento occupazionale erano previste al comma 545 dell’art.2 della norma istitutiva.

Tale comma prevede che il diritto a fruire del credito d’imposta decade nei seguenti casi:

  1. se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
  2. se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
  3. qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

Credito d’imposta per incremento occupazionale nel 730/2017

Il credito d’imposta per incremento occupazionale non è stato più prorogato, quindi l’agevolazione di cui si può godere nel 730/2017 è un beneficio residuale, cioè si tratta dei residui di crediti che non hanno trovato capienza nella dichiarazione dei redditi degli anni precedenti.

Il credito d’imposta per incremento occupazionale è previsto al quadro G del 730/2017, precisamente al rigo G7.

Nel rigo G7 va indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per incremento occupazionale.

Il rigo si compone di due colonne:

  • nella colonna 1 va indicato il credito d’imposta residuo che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione ed indicato nel rigo 132 del modello 730-3/2016, ovvero quello indicato nel rigo RN 47, col. 3, del quadro RN del modello UNICO 2016PF;
  • nella colonna 2 va invece indicato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione 730/2017.

In merito al credito d’imposta per incremento occupazionale è necessario conservare:

  • modello 730/2016 o Unico 2016;
  • 
 modello F24 in caso di compensazioni effettuate;
  • 
 ricevuta telematica di accoglimento dell’istanza di richiesta del credito.
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