9 Marzo 2024
17:00

Detrazione trasporto pubblico nel 730/2024 con cumulo col bonus trasporti

La detrazione per trasporto pubblico è la detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino ad un massimo di 250 euro. Possibile risparmiare fino a 47,50 euro di Irpef, la detrazione spetta anche coniuge, figli e familiari a carico. Obbligatorio pagare l'abbonamento con strumenti tracciabili. Possibile il cumulo con il bonus trasporti, ma senza detrarre la spesa per la quale si è ricevuto il bonus trasporti di 60 euro. Vediamo quali sono gli abbonamenti ai trasporti detraibili e come funziona la detrazione.

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Detrazione trasporto pubblico nel 730/2024 con cumulo col bonus trasporti
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione trasporto pubblico nel 7302024 spetta il 19% fino a 250 euro

La detrazione per l'abbonamento al trasporto pubblico è un diritto dei contribuenti ai sensi dell'art. 15 del TUIR. Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione del 19% della spesa nel limite di 250 euro annui.

Il cumulo tra la detrazione per trasporto pubblico e bonus trasporti di 60 euro è possibile. Occorre dividere le due agevolazioni. Sui 60 euro di bonus ricevuti non è possibile beneficiare della detrazione del 19%, ma resta possible ricevere sia il 19% di 250 euro di spesa che ulteriori 60 euro di bonus trasporti.

La detrazione per trasporto pubblico è contenuta nell'articolo 15, comma 1, lett. i-decies), e comma 2, del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) e viene dichiarate nel 730/2024, relativamente all'anno d'imposta 2023, nel Rigo E8/E10 con il codice 40 nel quadro E – Oneri e spese.

Vediamo come funziona la detrazione per l'abbonamento ai trasporti pubblici, a chi spetta, quanto spetta e come si ottiene.

Sommario
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Detrazione abbonamenti trasporto pubblico: come funziona il bonus trasporti nel 730

Detrazione abbonamenti trasporto pubblico: come funziona il bonus trasporti nel 730

Si può generare confusione tra la detrazione per abbonamenti per traporto pubblico, che è una cosa, ed il bonus trasporti di 60 euro, che è un altra cosa, anche cumulabili.

La detrazione per abbonamenti ai trasporti pubblici è contenuta nel TUIR.

L'articolo 15, comma , lettera i-decies) stabilisce che "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

  • i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro".

Questo innesto nel TUIR della normativa sulla detrazione delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, avvenuto dal 1 gennaio 2018, consente quindi a tutti i contribuenti italiani di poter beneficiare accanto alle detrazioni del 19% storiche quali quelle per le spese sanitarie con franchigia di 129,11, le spese veterinarie, le spese funebri, le spese per gli interessi passivi del mutuo, le spese per la frequenza di scuole e università anche dei figli, ecc., anche la detrazione del 19% per le spese per abbonamenti ai mezzi pubblici.

Quanto si risparmia con la detrazione per trasporto pubblico?

Le detrazioni fiscali sono detrazioni dall'imposta lorda Irpef, quindi riducono l'imposta sul reddito delle persone fisiche da pagare per ogni anno d'imposta.

Quali spese si possono "scaricare" nel 730/2024

Quindi per esempio sulle spese sostenute per abbonamenti ai trasporti pubblici nell'anno d'imposta del 2023, si può beneficiare di una detrazione Irpef nel 730/2024.

Nell'anno 2023, il limite massimo di detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale è di 250 euro annui, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.

Questo significa che il contribuente per ogni anno d'imposta (dal 1 gennaio al 31 dicembre) può "scaricare", ossia detrarre dall'Irpef, un importo massimo pari al 19% di 250 euro, quindi un massimo di 47.50 euro annuali. E' questo il risparmio di Irpef massimo legato all'abbonamento ai trasporti.

Cosa si può "scaricare" nell'anno 2024

Analogamente, sulle spese sostenute per abbonamenti ai trasporti pubblici nell'anno d'imposta del 2024, si può beneficiare di una detrazione Irpef nel 730/2025.

Anche nell'anno 2024, non essendo stata modificata la norma del TUIR, il limite massimo di spesa detraibile è 250 euro, con un risparmio massimo di 47,50 euro annuali.

Coloro che sono incapienti a livello di Irpef, perdono il diritto alla detrazione fiscale.

Detrazione trasporto pubblico e bonus trasporti: come beneficiare di entrambi

La premessa è doverosa, la detrazione per trasporto pubblico è esclusa sul bonus trasporti di 60 euro.

Il contribuente che sostiene una spesa detraibile a titolo di abbonamento ai trasporti ed ha beneficiato del bonus trasporti di 60 euro, nel dichiarare la spesa detraibile nel 730/2024 al fine di beneficiare della detrazione del 19% deve escludere i 60 euro ricevuti.

Se per queste spese il contribuente ha beneficiato del bonus 60 euro per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, la detrazione può essere fruita solo per la parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico.

Ci sono delle combinazioni che permettono di beneficiare sia del bonus trasporti di 60 euro che della detrazione per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. E questo avviene quando la spesa per gli abbonamenti sostenuta è pari o superiore a 310 euro, ossia si raggiunge il limite di 250 euro nonostante sia stato esclusa la quota di 60 euro oggetto del bonus trasporti.

Quali abbonamenti sono detraibili al 19% della spesa

Molti vogliono sapere quali abbonamenti si possono scaricare nel 730? oppure come detrarre le spese di trasporto?

La risposta è nella normativa.

Il riferimento di legge è a tutti quegli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, quindi la norma interessa tutti i pendolari, anche quelli che utilizzano i treni ad alta velocità. Così come gli abbonamenti a bus, tram, metro, ecc.

Cosa si intende per abbonamento ai trasporti?

Per abbonamento si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

La detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

Quali trasporti non sono detraibili?

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l’acquisto:

  • di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
  • delle c.d. carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

I biglietti orari o giornalieri non sono inseriti nell'agevolazione fiscale.

Quali sono i servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale detraibili?

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

Quando si parla di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, si intende anche il trasferimento tra diverse regioni.

Rientrano nell'agevolazione qualsiasi abbonamento al trasporto pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato (autobus, treni, navi, ecc.).

Trasporti tra Italia e altra nazione: cosa succede con la detrazione?

Nel caso di abbonamenti unici che coprano una tratta nazionale ed una estera, la detrazione spetta solo sulla parte di spesa sostenuta per l’abbonamento riferibile alla tratta nazionale.

Qualora, tuttavia, non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.

Detrazione trasporti: niente contanti, obbligo di pagamento tracciabile

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione del 19% si applica anche agli abbonamenti ai trasporti.

Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Detrazione trasporti si riduce per redditi sopra i 120 mila euro

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.

In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Detrazione abbonamenti ai trasporti spetta ai per i familiari a carico

Le spese per l'abbonamento al trasporto pubblico rientrano tra gli oneri e spese che danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

I familiari fiscalmente a carico sono quelli indicati nell’art. 433 del codice civile ossia i seguenti soggetti:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli compresi quelli naturali riconosciuti;
  • i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
  • i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

E' necessario che il familiare abbia un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Per quanto riguarda la detrazione per abbonamento al trasporto pubblico, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto o perché il figlio ha meno di 21 anni.

Ripartizione tra genitori della detrazione per trasporto pubblico dei figli

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.

In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.

Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per persone con disabilità e spese per la frequenza di asili nido.

Cosa fare per avere la detrazione ai trasporti pubblici

La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento (ad esempio smart card nominativa ricaricabile).

Deve essere documentata, inoltre, la durata dell’abbonamento.

Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa.

In assenza dell’indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).

Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo, qualora, il titolo di spesa sia intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa.

Nella tabella seguente sono indicati i casi in cui è resa la dichiarazione sostitutiva:

Intestazione titolo di viaggio Intestazione documento di spesa, se diverso dal titolo di viaggio Dichiarazione da rendere
Contribuente Contribuente Nessuna
Familiare a carico Contribuente Nessuna
Familiare a carico Familiare a carico Sostenimento della spesa
Contribuente Nessuna Nessuna
Familiare a carico Nessuna Sostenimento della spesa
Nessuna Contribuente Nessuna
Nessuna Familiare a carico Sostenimento della spesa
Nessuna  Nessuna La detrazione non spetta

Cosa deve contenere l'abbonamento per essere detraibile

Nell'abbonamento, per essere ritenuto valido ai fini fiscali, occorre che vi siano delle precise indicazioni quali:

  • ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
  • descrizione delle caratteristiche del trasporto;
  • ammontare dei corrispettivi dovuti;
  • numero progressivo;
  • data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Documentazione da controllare e conservare

Ecco che documenti ci vogliono per la detrazione per spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

  • Titolo di viaggio, ricevute di pagamento o altra documentazione attestante il pagamento “tracciabile”, da cui risulti soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • In caso di abbonamento in formato elettronico: documentazione da cui risultino le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa);
  • Dichiarazione sostitutiva di sostenimento della spesa nei casi previsti.

Detrazione esclusa sulle spese rimborsate dal datore di lavoro

Tutte le spese di abbonamento ai trasporti rimborsate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 51 del TUIR, in particolare il Welfare aziendale, sono escluse dal diritto alla detrazione d'imposta Irpef del 19%, questo perché la spesa non è sostenuta dal contribuente, oppure gli è stata rimborsata.

Pertanto, coloro che hanno beneficiato di un rimborso nell'anno d'imposta, certificato nella CU dell'anno successivo, non possono indicare nel 730, l'ammontare della spesa sostenuta, che va esclusa dal calcolo della detrazione Irpef del 19 per cento.

Detrazione trasporti nella Certificazione Unica 2024

Nelle istruzioni del 730 dell'anno 2024, relativamente alle spese dell'anno 2023, è stabilito che "L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

Detrazione abbonamenti ai trasporti nel 730 precompilato 2024

A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell’area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it.

Da quest’anno, nell’area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata. Con la nuova modalità di compilazione, le informazioni
a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte con un linguaggio semplificato al contribuente, che può direttamente confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.

Tra le informazioni contenute nel 730 precompilato vi sono anche le spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Pertanto il contribuente, potrà controllare i pagamenti tracciabili eseguiti nel 2023 e controllare che risultino tutti ai fini della detrazione del 19%.

Detrazione abbonamento trasporti nel quadro E – Oneri e spese del 730/2024

Per coloro che presentano il modello 730 per il tramite del CAF, di un Dottore Commercialista o di un Consulente del Lavoro, occorre sapere che nel modello 730 le detrazioni del 19% sono contenute nel quadro E – Oneri e Spese.

La detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale va indicata nei righi da E8 a E10 con codice 40.

Anche in questo caso l’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.
51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Se per queste spese il contribuente ha beneficiato del bonus 60 euro per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, la detrazione può essere fruita solo per la parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico.

Bonus trasporto pubblico: L’agevolazione per i datori che pagano l’abbonamento al dipendente

Il TUIR contiene all'art. 51, comma 2, lettera d-bis), un'agevolazione fiscale per i dipendenti ai quali il datore di lavoro paga l'abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

L'art. 51, comma 2, lettera d-bis) stabilisce che "Non concorrono a formare il reddito:

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12".

Questo vuol dire che se il datore di lavoro rimborso o eroga l'abbonamento ai trasporti, l'erogazione nei confronti del dipendente è esentasse, ossia non rientra nel reddito da lavoro dipendente del lavoratore.

L’articolo 51 del TUIR tratta la determinazione del reddito da lavoro dipendente dei lavoratori e prevede che qualsiasi somma o valore in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazione liberale, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce per il lavoratore reddito da lavoro dipendente, quindi va tassato con l’Irpef. La stessa normativa però al comma 2 dell’art. 51 elenca una serie di casi in cui c’è un bene o servizio reso al dipendente che è esentasse, ossia che “non concorre a formare del reddito”.

Oltre ai contributi previdenziali a carico del lavoratore ed a carico dell’azienda, sono esentasse, ossia non rientrano nel reddito del lavoratore, anche una serie di beni e servizi erogati nell’ambito del cosiddetto Welfare aziendale a seguito di contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali o anche regolamento aziendale avente un obbligo negoziale tra datore di lavoro e lavoratori.

Il trasporto aziendale. Fino al 2017 era possibile per il datore di lavoro erogare ai dipendenti, alla loro generalità o a categorie di dipendenti, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR “prestazioni di servizi di trasporto collettivo” e nella norma è indicato che il servizio è esentasse anche se tali prestazioni di servizi di trasporto pubblico collettivo erano “affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici”. Dal 2018 la normativa sul tema si è allargata, come abbiamo detto.

Trasporto pubblico pagato dall’azienda ed esentasse per il lavoratore. Come detto viene introdotta la lettera d-bis) sopra riportata che consente letteralmente al datore di lavoro di pagare o rimborsare ai dipendenti, ma anche ad alcune categorie di essi (si pensi agli impiegati o agli operai, ma anche ad esempio agli addetti alle vendite o ad una categoria particolare di lavoratori aventi la stessa mansione), le spese per il trasporto pubblico locale. Con una doppia agevolazione fiscale: tali somme sono esentasse per il lavoratore e interamente deducibili per il datore di lavoro, che quindi può far rientrare tali spese tra i costi sostenuti nell’esercizio della propria impresa.

Non solo, come per la detrazione diretta spettante a qualsiasi contribuente, anche questa agevolazione fiscale spettante ai datori di lavoro e ai lavoratori, è estesa ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, quindi coniuge e figli ad esempio. In sostanza, il datore di lavoro può attribuire al dipendente un rimborso spese di trasporto pubblico, sempre per l’abbonamento, anche per i figli.

Per fare ciò, quindi per poter ritenere tali rimborsi esentasse per il lavoratore e interamente deducibili per il datore di lavoro, l’erogazione del rimborso o il pagamento dell’abbonamento al trasporto pubblico da parte del datore di lavoro deve essere indirizzato alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, e quindi non può essere destinato ad un solo dipendente.

Non solo, tale erogazione di rimborso o pagamento diretto dell’abbonamento deve essere la conseguenza di un accordo sindacale, quindi anche un contratto aziendale, oppure derivante dalla stipula di un regolamento aziendale avente obbligo negoziale. Che significa? Che il datore di lavoro deve approvare, con firma anche dei dipendenti interessati, un regolamento che include questo riconoscimento di rimborso o pagamento diretto dell’abbonamento al trasporto pubblico, con un obbligo negoziale datoriale. Ossia, con un obbligo da parte del datore di lavoro di erogare tale somma o rimborso per abbonamento al trasporto pubblico, per un determinato lasso di tempo (si pensi ad uno o due anni). E ciò può essere fatto anche nell’ambito di un accordo o regolamento che introduce anche politiche di welfare aziendale, che sono agevolate ai sensi dell’art. 51, comma 2 lettere f, f-bis), f-ter), f-quater) del TUIR.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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