Detrazione asilo nido nel 730 2019: fino a 120 euro di risparmio a figlio

Le giovani famiglie italiane, tra crisi e precariato, sono sempre più composte da genitori entrambi lavoratori. Le difficoltà economiche, i rincari del costo della vita, portano le giovani coppie alla creazione di un nucleo familiare, con nascita di un figlio, nonostante la permanenza a lavoro della madre. In questa ottica il ricorso all’asilo nido, visti gli impegni di lavoro, è d’obbligo. E le spese sostenute sono rilevanti, soprattutto per chi è costretto a lavorare per consentire alla famiglia un incasso mensile adeguato alle spese familiari. Ai fini fiscali c’è un’agevolazione fruibile nei primi anni di vita del bambino, consistente nella possibilità di detrazione della spesa sostenuta per l’asilo nido nella misura del 19% della spesa sostenuta.
Tale detrazione viene concretamente fruita attraverso il modello 730/2019 o il 730 precompilato 2019 e consente di recuperare parte della spesa sostenuta, nel limite massimo di 632 euro di spesa detraibile per ogni figlio.
La detrazione asilo nido spetta ai genitori di bambini e bambine che frequentano asili nido sia pubblici che privati.
Quindi la discriminante per godere, nel modello 730, dell’agevolazione detrazione asili nido è che un proprio figlio frequenti l’asilo nido indipendentemente dal tipo di asilo.
Tali spese, cioè quelle relative agli asili nido, sono presenti anche nel modello 730 precompilato.
- Detrazione per asilo nido 2019
- Detrazione incompatibile con bonus asilo nido
- Asili nido: quali spese si possono detrarre
- Detrazione asilo nido a chi spetta
- Detrazione per asilo nido nel 730 2019
- Detrazione asilo nido documentazione
- Detrazione asilo nido nel 730 precompilato
- Detrazione spese sezione primavera (bimbi tra 24 e 36 mesi)
- Detraibilità spese per tagemutter o mamma di giorno
Detrazione per asilo nido 2019
La detrazione asilo nido spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta. Tale spesa è stabilita nel limite massimo di 632 euro per figlio che frequenta l’asilo nido.
La detrazione per le spese degli asili nido sostenute per i figli non è un’agevolazione nuova o una novità di quest’anno; bensì è dal periodo d’imposta 2005 che è possibile detrarre il 19% di spese per l’asilo nido, per un massimo di spesa di 632 euro annui. Fu la legge Finanziaria 2006 a prevedere all’art. 1 comma 335 l’introduzione di questa agevolazione fiscale: “…per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento”. La legge finanziaria 2009 poi ha reso definitiva questa detrazione destinata ai genitori che hanno la necessità di ricorrere all’asilo nido per i propri figli, soprattutto per coloro che lavorano entrambi.
Quindi il costo dell’asilo nido rientra tra le detrazioni fiscali del 19%. E c’è il limite di spesa detraibile di 632 euro per ogni figlio che frequenta l’asilo nido. Ne consegue che si ha diritto ad un risparmio di imposta Irpef di massimo 120,08 euro per ogni figlio. Le detrazioni fiscali abbattono l’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo.
La detrazione può essere ripartita tra i genitori in base alla spesa da ciascuno sostenuta.
La detrazione per asilo nido, così come previsto anche per quella scolastica, spetta anche nel caso di istituti privati, ed anche in questo caso è limitata a una spesa annuale pari a 632 euro a figlio. Infatti è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato, sulla base della definizione di asilo fornita dall'articolo 70 della legge n. 488 del 2001, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori.
Detrazione incompatibile con bonus asilo nido
La detrazione per asilo nido non spetta se il contribuente non ha fatto richiesta del cosiddetto “bonus asilo nido”“bonus asilo nido” relativamente al periodo d’imposta 2018 (ai sensi dell’articolo 1 comma 355 legge 232/16) con cui la detrazione in commento non è cumulabile.
Il bonus Nido nell'anno d'imposta 2018 è la possibilità di ricevere un contributo erogato dall'Inps di 1.000 euro per le rette dell'asilo nido. Tale contributo è salito a 1.500 euro dal 2019.
Asili nido: quali spese si possono detrarre
Nella circolare 7/E del 2018 l’Agenzia delle Entrate oltre a confermare il beneficio della detrazione per le spese degli asili nido, stabilisce che rientrano tra le spese detraibili al 19 per cento anche quelle spese sostenute per:
- la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 3.3);
- il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”).
Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 7.2).
Oltre alla detraibilità delle spese per l'asilo nido, ricordiamo che anche nel 730 2019, c'è la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale anche per “le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 717 euro per alunno o studente”. Per maggiori informazioni vediamo Spese di istruzione e universitarie detraibili nel 730.
Detrazione asilo nido a chi spetta
La detrazione per le spese sostenute per i figli di età inferiore ai tre anni che frequentano asili nido sia pubblici che privati spetta ai genitori dei bambini stessi.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Per quanto riguarda la ripartizione tra genitori, in generale vale la regola della ripartizione al 50% oppure in base alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta, che va però indicata sulla documentazione comprovante la spesa con un’annotazione.
Detrazione per asilo nido nel 730 2019
Nel modello 730 tale agevolazione fiscale va indicata, come per le altre detrazioni d’imposta del 19% nel quadro E – Oneri e spese, più precisamente nei righi da E8 a E10 – Altre spese.
Il codice da utilizzare, e da indicare nel riquadro Codice Spesa, è il numero 33, mentre nella colonna 2 va indicato l’ammontare della spesa annua sostenuta per ogni figlio. L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni della CU 2019.
L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica (ex modello CUD) con il codice onere 33.
Limiti di detraibilità. Come già più volte detto l’importo massimo della spesa ammessa in detrazione nel modello 730 2019 è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 33.
Quindi la detrazione va divisa tra i due genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
Per quanto riguarda la ripartizione tra genitori, vale la regola generale della ripartizione al 50% oppure in base alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta, tale percentuale affinché possa essere rispettata va però indicata sulla documentazione comprovante la spesa con un’annotazione.
Se si hanno più figli. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
Quali spese non si possono detrarre. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della CU 2019 con il codice onere 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Detrazione asili nido e bonus. Come accennato precedentemente, non possono essere indicate nel 730 2019 le spese sostenute nel 2018 per la frequenza da parte dei figli degli asili nido, se nello stesso periodo quindi nel 2018 si è fruito del bonus asili nido.
Il bonus asilo nido è quindi alternativo alla detrazione de 19 per cento della spesa di cui si può beneficiare nel 730. Non a caso per poter godere della detrazione asili nido è necessario provvedere a presentare un’autocertificazione in cui ci dichiari di non aver usufruito del bonus asili nido.
Detrazione asilo nido documentazione
Per quanto riguarda la documentazione utile per fruire della detrazione per asili nido, è richiesta la fattura o il bollettino di versamento (postale, bancario) o una quietanza di pagamento dell’asilo nido, sia pubblico che privato.
Inoltre, essendo la detrazione della spesa per l’asilo nido alternativa al bonus asili nido, per poter beneficiare della prima è necessario fornire tra la documentazione un’autocertificazione in cui si attesti di non aver fruito del contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 cosiddetto bonus asili nido.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate se il documento di spesa relativo all’asilo nido è intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile provvedere ad annotare sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.
In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.
La detrazione va fruita in base al principio di cassa, quindi sulla base della data di sostenimento della spesa. Se è stato effettuato un versamento nell’anno 2018, sarà da dichiarare nel modello 730 2019. Cioè vale l’anno di pagamento e prescinde dal diverso periodo scolastico cui si riferisce la retta. Quindi vale l’anno di pagamento e non l’anno scolastico, se questi due non coincidono.
Per quanto riguarda l’asilo nido, esso può essere sia pubblico che privato. La circolare n. 6 del 2006 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che “non è richiesto che l’asilo nido abbia una specifica struttura organizzativa e pertanto il suo assetto può essere di natura pubblica che privata”.
Ricordiamo che sono detraibili alla stregua delle spese per asili nido anche le spese sostenute per la frequenza da parte dei bambini delle sezioni primavera e le spese sostenute per tagemutter o mamma di giorno.
Detrazione asilo nido nel 730 precompilato
I contribuenti che decideranno di utilizzare il 730 precompilato, qualora abbiano figli piccoli che frequentano l'asilo nido, troveranno direttamente caricate le spese sostenute per l'asilo nido che danno diritto alla detrazione del 19 per cento.
Infatti le rette per la frequenza degli asili nido rientrano tra i dati comunicati al sistema del 730 precompilato. Sarà facile per i genitori, contribuenti, andare a controllare che le rette di frequenza degli asili nido siano correttamente caricate.
Le spese per l'asilo nido sono caricate nel quadro E – Oneri e spese del 730 precompilato, al rigo da E8 a E10 con codice '33. Nella colonna 2 sarà indicata la spesa sopportata dal genitore per il figlio piccolo iscritto all'asilo nido. In caso di più figli saranno compilati più righi con l'indicazione degli importi pagati per ogni figlio.
Qualora l'indicazione della spesa non dovesse essere corretta, il contribuente potrà modificare il quadro, autonomamente o attraverso la Compilazione assistita, modalità messa a disposizione dal sistema della dichiarazione precompilata.
Detrazione spese sezione primavera (bimbi tra 24 e 36 mesi)
Con la Circolare 9.05.2013 n. 13, tra le altre cose l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di detrarre le spese relative alla frequenza delle “sezioni primavera” equiparandolo quindi almeno ai fini della detrazione agli asili nido.
L’amministrazione finanziaria si è espressa positivamente su tale punto stabilendo che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “sezioni primavera” rientrino tra le spese detraibili dall’IRPEF in base all’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, in precedenza richiamato, atteso che le suddette strutture assolvono la medesima funzione degli asili nido.
Come già detto precedentemente l’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la detrazione del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Inoltre, con circolare n. 6/E del 2006, par. 2.1, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ai fini della detrazione per le spese di frequenza di asili nido costituiscono asili nido “le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori”, richiamando l’art. 70 della legge n. 488 del 2001, e che è possibile fruire della detrazione per le somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
Tuttavia la crescente richiesta di strutture educative dove accogliere bambini di età inferiore ai tre anni ha fatto si che nascessero “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” (art. 1, comma 630 legge n. 296 del 2006).
Dopo svariati accordi si è provveduto alla costituzione delle “sezioni primavera” come “servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. … I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007”.
Quindi riassumendo, i genitori di bambini che frequentano le “sezioni primavera” possono godere nella dichiarazione dei redditi, modello 730, di una detrazione su tali spese di frequenza. Tale detrazione coincide con quella degli asili nido e quindi è possibile detrarre il 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza da parte dei bambini delle “sezioni primavera” per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
Detraibilità spese per tagemutter o mamma di giorno
Nella circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 è stato trattato il caso delle figure professionali iscritte in apposito albo provinciale che, nell’ambito di cooperative sociali, regolarmente convenzionate con i Comuni, offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia. Tali soggetti sono definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno). Anche per le mamme di giorno il contribuente provvede al pagamento della “retta” direttamente nei confronti della cooperativa sociale che rilascia quietanza. E quindi questa spesa si chiede se è detraibile.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito: “se queste strutture possono essere assimilate agli asili nido privati, estendendo la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 6/E del 2006, par. 2.1” ossia la detrazione fiscale per asilo nido”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate: “In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07001 del 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze ha affermato che nel caso dell’assistenza domiciliare all’infanzia, esclusa la natura pubblica del servizio prestato, occorre verificare se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato. Tali asili, al pari di quelli pubblici, sono caratterizzati dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l’educazione e l’assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.
Deve, quindi, essere in concreto verificata l’affinità dei presupposti e delle finalità servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. In presenza delle suddette condizioni di assimilabilità, le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse in detrazione”.
Nella Provincia di Bolzano questa detrazione è ammessa in quanto la stessa provincia assimila il servizio di assistenza domiciliare dell’infanzia a quello degli asili nido e l’Agenzia delle Entrate conferma l’ammissione alla detrazione fiscale.
Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.