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2 Marzo 2024
15:00

Detrazione interventi chirurgia estetica pari al 19% della fattura del medico: tutti i casi in cui spetta nel 730/2024

Tra le spese sanitarie detraibili nel modello 730 è possibile includere la detrazione per interventi di chirurgia estetica, ma solo se l’intervento mira ad un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona oppure trattasi di un intervento teso a riparare inestetismi che creano disagi psicofisici presenti dalla nascita o dovuti ad eventi pregressi quali tumori, incidenti stradali, ecc. Vediamo tutti i casi in cui spetta la detrazione per interventi di chirurgia estetica (chiamata anche Bonus chirurgia estetica), per quali familiari spetta e come si dichiara nel 730.

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Detrazione interventi chirurgia estetica pari al 19% della fattura del medico: tutti i casi in cui spetta nel 730/2024
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione interventi chirurgia estetica pari al 19% della fattura del medico tutti i casi in cui spetta nel 730

Nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche è possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie, ivi compreso gli interventi chirurgici. Diverse pronunce dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito tutti i casi in cui spetta la Detrazione per interventi di chirurgia estetica.

Molti chiamano la detrazione come bonus chirurgia estetica, ma non si tratta di un bonus, di una erogazione dello Stato, di un contributo statale, ma della detraibilità di una spesa sanitaria del contribuente o di un familiare a carico, insomma della detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie.

Quindi la detrazione per interventi di chirurgia estetica, a livello normativo, è la detrazione per spese mediche e sanitarie. Ma bisogna capire se l'intervento rientra nelle spese detraibili dal reddito ai fini Irpef.

Trattandosi in molti casi di interventi afferenti il miglioramento dell’aspetto fisico personale del cittadino contribuente, solo quando ci sono finalità di natura sanitaria, è possibile beneficiare della detrazione.

La detrazione per interventi di chirurgia platica è di fatto la possibilità di includere la spesa sostenuta per l’intervento nelle spese sanitarie detraibili, che poi vanno dichiarate nel modello 730 e per le quali spetta una detrazione Irpef del 19% con franchigia fino a 129,11 euro, analogamente a quanto avviene per le spese mediche, ivi compreso gli scontrini fiscali della farmacia e gli altri interventi chirurgici detraibili.

Le circolari dell’Inps hanno chiarito quando spetta la detrazione per interventi di chirurgia plastica. Vediamo tutti i casi in cui spetta la detrazione Irpef per chirurgia estetica.

Quando gli interventi chirurgici sono detraibili: conta la finalità

La circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 nell’effettuare un riepilogo di tutte le detrazioni fiscali contiene anche una serie di indicazioni su quali interventi chirurgici possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili nel 730.

Più precisamente, per quali interventi chirurgici di natura estetica (naso, seno, labbra, occhi, ecc.) spetta la detrazione del 19% della spesa sostenuta perché rientranti nelle detrazioni per spese mediche di chirurgia estetica.

La base di partenza affinché un qualsiasi intervento chirurgico sia detraibile, non è tanto l’entità dell’intervento, visto che sono detraibili anche gli interventi di piccola chirurgia ed anche quelli eseguiti ambulatorialmente in regime di day hospital e con anestesia locale.

La discriminante per poter detrarre un intervento chirurgico è nella sua finalità. E tale considerazione come vedremo riguarda anche, e soprattutto, gli interventi di chirurgia estetica. Perché nella maggior parte dei casi un intervento di chirurgia estetica al seno, al viso, al naso ed altre parti del corpo può rappresentare un intervento che afferisce alla sfera personale del gusto del cittadino.

Secondo la circolare n. 7/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate, le spese chirurgiche in generale, ivi compreso gli interventi di chirurgia estetica, sono detraibili solo laddove gli interventi chirurgici oggetto della spesa documentata siano ritenuti necessari:

  • per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona;
  • ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA)”.

Quando spetta l'esenzione IVA sulla chirurgia estetica

Oltre alla detrazione fiscale sulla spesa sostenuta, è possibile in alcuni casi anche beneficiare dell'esenzione IVA come operazione rientrante nelle operazioni esenti art. 10 del Testo Unico IVA.

A livello di normativa europea, la Corte di Giustizia UE 21.3.2013, C-91/12 non riconosce l'esenzione per gli interventi puramente cosmetici estetici non collegati ad una malattia, trauma o handicap fisico congenito.

A livello di normativa italiana, sono esenti dal 15 dicembre 2023 prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona volte a  diagnosticare e curare malattie o a tutelare o ristabilire la salute, anche psicofisica, che risultino da prescrizione medica. Lo prevede l'art. 4-quater, del Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023.

Torniamo ai casi in cui spetta la detrazione per spese sanitarie nella misura del 19% della spesa.

Chirurgia estetica per tumori o incidenti stradali: spetta la detrazione del 19% sulla spesa sostenuta

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27 aprile 2018 ribadisce quanto già descritto dalla circolare n. 3/E del 2016, sempre dell’Agenzia delle Entrate, che nel trattare le spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale, ribadì in premessa che “non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006)”.

E rafforzò il concetto con un esempio che riguarda appunto anche le spese per chirurgia plastica detraibili: “Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale (cfr. circolare n. 14 del 1981).

In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione”.

Spese chirurgia estetica non detraibili se per sostenute per bellezza

Abbiamo quindi chiarito che un intervento chirurgico è detraibile, quindi è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta, solo se la finalità riguarda il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona (si pensi ad un intervento di chirurgia plastica ad un naso che crea problematiche respiratorie) oppure se l’intervento va a riparare inestetismi congeniti (ossia posseduti dalla nascita) o quando ci sono eventi pregressi (quindi eventi avvenuti prima dell’intervento chirurgico) che hanno reso necessario l’intervento di chirurgia estetica (e la circolare cita casi gravi come tumori, incidenti stradali, incendi ed altri eventi di questo tipo).

La circolare precisa che tali interventi che riparano inestetismi (intesi come tali sia gli inestetismi posseduti dalla nascita che gli inestetismi incorsi per un evento pregresso di pesante natura) devono essere “suscettibili di creare disagi psicofisici alla persona interessata”. Quindi deve trattarsi di un intervento chirurgico che non sia riferito al gusto della persona, ma che abbia un collegamento diretto con un disagio psicofisico accertato.

Il contribuente potrebbe sostenere la tesi che l’intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposto rientra tra i parametri indicati dalla circolare n. 7/E del 2018 (riparazione di “inestetismi congeniti” o dovuti a gravi eventi) laddove l’intervento è realizzato appunto per eliminare i “disagi psicofisici” dovuti all’inestetismo. Ma la frase contenuta nella precedente circolare n. 3/E del 2016 laddove stabilisce che “la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione” pone la questione su binari più complicati per il contribuente laddove parla della necessità, ai fini della fruibilità della detrazione per spese sanitarie, dell’esistenza di un evento pregresso quali un incidente, una malattia tumorale, ecc. oppure (quindi in alternativa) parla di “malformazioni congenite” e non più “inestetismi congeniti”.

La malformazione, in biologia, è una deviazione dal normale assetto morfologico di un tessuto, di un organo o dell'intero organismo. E c’è da ritenere che per poter accedere alla detrazione fiscale ci sia bisogno non solo di un inestetismo, ma di un intervento chirurgico che incida non solo sull’aspetto estetico ma sull’aspetto funzionale che vada riparare non solo disagi psicofisici, ma che consenta alla persona, appunto, un “recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona”.

A contenere tale interpretazione è anche la circolare n. 14 del lontano 1981 che, infatti, in merito alle spese sanitarie relative ad interventi chirurgici, stabilisce tra l’altro che per poter godere della detrazione di tali spese: “deve trattarsi di interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, con esclusione pertanto di tutti quegli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale.

Tale limitazione, che non discende da una interpretazione meramente letterale della norma in esame e che, in ogni caso, non riguarda gli interventi di chirurgia plastica purché diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, nasce però dall’esigenza di non far gravare sulla collettività – per effetto della minore tassazione dovuta alla deduzione – spese che, al limite, possono considerarsi voluttuarie. Una siffatta interpretazione  può  ritenersi, d’altronde,  confermata sia dalla circostanza  che  le  spese chirurgiche non sono più contemplate tra quelle parzialmente deducibili e sia dalla constatazione – indubbiamente  valida  sotto  un profilo interpretativo più aderente allo  spirito  della  norma – che per altre spese deducibili previste nella  stessa  lettera  d),  come  quelle di assistenza specifica, il legislatore  ha  richiesto  la ricorrenza di una invalidità o di una menomazione “grave e permanente”.

E qui nel lontano 1981 la norma fa riferimento all’ancora attuale articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR che disciplina le spese sanitarie detraibili prevedendo che esse sono detraibili per la parte eccedente le vecchie 250 mila lire, ossia 129,11 euro.

Detrazione spese chirurgia estetica nel Quadro E del 730

Le spese sostenute per gli interventi chirurgici in generale, non solo nel caso della chirurgia estetica, sono detraibili nel modello 730 nel quadro E – Oneri e Spese, laddove c’è appunto il rigo 1 relativo alle spese sanitarie detraibili. Quindi l’intervento chirurgico è detraibile semplicemente unendo la spesa alle altre spese mediche detraibili, ivi compreso le spese per l’acquisto di farmaci con scontrino parlante.

l contribuente non basterà che sommare tutte le spese sanitarie, ivi compreso le spese per interventi chirurgici, e portare in detrazione la spesa sostenuta globale, fruendo della detrazione d’imposta Irpef del 19% per la parte di spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro.

Per coloro che presentano il modello 730 precompilato, la fattura del medico chirurgo potrebbe non essere inserita nelle spese sanitarie che risultano nella dichiarazione precompilata e sarà necessario aggiungere alle spese già risultanti nel 730 precompilato, la spesa sostenuta e certificata dalla fattura.

Spese per interventi chirurgici estetici nel TUIR

Il TUIR è il Testo Unico delle imposte sui redditi, la normativa relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ad esempio.

Nel TUIR è previsto infatti che le spese sanitarie detraibili “sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti”.

Stabilisce inoltre che “Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.

Interventi di chirurgia estetica: cosa indicare in fattura per la detrazione

Pertanto, laddove sussistano i requisiti per la detraibilità della spesa sostenuta per l’intervento di chirurgia estetica, per beneficiare della detrazione per spese sanitarie, da dichiarare poi nel modello 730 nel quadro E – Oneri e spese, occorre che il contribuente sia in possesso del documento che certifica la spesa, ossia di una fattura a lui intestata, contenente l’indicazione del codice fiscale. Per quanto riguarda il contenuto della fattura occorre fare attenzione a quanto indicato nella circolare n. 7/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate laddove chiarisce che “Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda)”.

E chiarisce inoltre che “Per il riconoscimento della detrazione la natura “sanitaria” della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario”.

Non solo va considerato anche che “Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l’integrazione della fattura al soggetto che l’ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.2)”.

Ed infine “Nell’ipotesi in cui le spese inerenti la prestazione medica siano certificate da più documenti, emessi anche da soggetti diversi da quelli che rendono la prestazione, tali spese sono ammesse alla detrazione a condizione che dai documenti di spesa si evinca il collegamento delle spese stesse con la prestazione medica (ad. esempio una fattura emessa dal medico per visita specialistica ed una emessa dalla struttura sanitaria per “diritti ambulatoriali”). Tale collegamento può essere attestato dalla struttura sanitaria mediante l’integrazione dei documenti di spesa o mediante documentazione aggiuntiva.

Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo:

  • esami di laboratorio;
  • controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
  • elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
  • elettroencefalogrammi;
  • T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
  • risonanza magnetica nucleare;
  • ecografie;
  • indagini laser;
  • ginnastica correttiva;
  • ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
  • seduta di neuropsichiatria;
  • dialisi;
  • cobaltoterapia;
  • iodioterapia;
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi
  • prenatale (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3)”.

Detrazione per intervento di chirurgia estetica di un familiare a carico

E’ altresì possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nella detraibilità dell’intervento di chirurgia estetica, se la spesa è sostenuta in favore di un familiare a carico.

Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, infatti, che per gli oneri indicati alle lett. c) (spese sanitarie), e) ed e-bis) (spese di istruzione), f) (premi di assicurazione), i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive) e i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari) la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. A chiarirlo è anche la circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2018.

Il documento di spesa, ossia la fattura relativa all’intervento di chirurgia estetica, se è intestato al contribuente, egli può esporle in dichiarazione e portarle in detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

Il principio generale è che “se l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6).

Vi ricordiamo che i familiari a carico sono quelli indicati nell’art. 433 del codice civile ossia i seguenti soggetti:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli compresi quelli naturali riconosciuti;
  • i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
  • i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
    Intervento di chirurgia estetica dei figli: ripartizione detrazione tra genitori

Lo status di familiare a carico sussiste se il familiare che ha avuto l'intervento di chirurgia estetica ha un reddito imponibile fiscale, nell'anno d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro elevato a 4.000 euro per figli under 24 anni

Si riporta un principio generale, contenuto nella circolare n. 7/E e che riguarda tutte le detrazioni fiscali dichiarabili nel quadro E – Oneri e Spese del modello 730: “Se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.

Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori.

Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.1).

La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore fiscalmente a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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