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12 Aprile 2024
9:00

Detrazione ausili Dsa nel 730/2024: quali sono i sussidi detraibili e quanto spetta per i figli

Nel 730 2024 spetta una detrazione per figli con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). La detrazione fiscale pari al 19%, delle spese sostenute per l’acquisto di sussidi e strumenti compensativi (ivi compreso PC), spetta ai genitori di figli minori o anche maggiorenni, fino a completamento della scuola superiore. La documentazione per la detrazione per figli con DSA: necessario un certificato medico che attesti il disturbo e le spese giustificata da scontrino parlante o fattura. Vediamo insieme come godere delle detrazioni per figli con Dsa nel quadro E del modello 730/2024 e 730 precompilato 2024.

Detrazione ausili Dsa nel 730/2024: quali sono i sussidi detraibili e quanto spetta per i figli
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione ausili Dsa nel 7302024 quali sono i sussidi detraibili e quanto spetta per i figli

Ai contribuenti italiani spetta la detrazione per figli con Dsa nel 730/2024 per le spese sostenute nel 2023, laddove abbiano dei figli o comunque dei minorenni o maggiorenni affetti da disturbi specifici dell’apprendimento.

La detrazione è del 19% della spesa e riguarda le spese in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

Tali spese vanno indicate nel modello 730 2024 al quadro E – Oneri e Spese, sezione I ai righi da E8 a E10 con codice 44, ma è necessario possedere l’idonea documentazione e i giustificativi di spesa detraibile, dallo scontrino parlante alla fattura.

Vediamo la normativa, i requisiti, la documentazione occorrente per la detrazione DSA.

Sommario

Normativa detrazioni minori e maggiorenni con DSA

La detrazione specifica per minori o maggiorenni affetti da Dsa è stata introdotta dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

La normativa della detrazione per figli con DSA è la nuova lettera e-ter) dell’articolo 15, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986), che tratta le detrazioni per oneri.

Pertanto “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

«e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato »;

Si tratta di una detrazione senza franchigia e senza tetti di spesa. Il genitore “scaricherà” come detrazione il 19 per cento delle spese sostenute per il figlio affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) e riferite al periodo di frequenza della scuola fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, meglio conosciuta come “scuola superiore”. Analoga possibilità è concessa agli altri familiari che sostengono la spesa.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067, acquisito il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stati definiti l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.

A chi spetta la detrazione Dsa

Le detrazioni fiscali ai sensi del TUIR spettano sempre al contribuente titolare di un reddito imponibile Irpef, quindi nella maggior parte dei casi al genitore che presenta la dichiarazione dei redditi.

Ciò che bisogna individuare bene è quanto la normativa fiscale prevede in materia di detrazione Dsa.

Rileggendo la norma, sono detraibili le spese in favore dei minori e dei maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

La detrazione per DSA spetta fino al compimento della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore). Oltre non spetta.

La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse del contribuente e anche dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo (familiari fiscalmente a carico).

L’art. 12 del TUIR che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia fa riferimento ai familiari ai sensi dell’art. 433 del codice civile ossia i seguenti soggetti:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli compresi quelli naturali riconosciuti;
  • i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
  • i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Chi sono gli affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)

Il disturbo specifico dell’apprendimento è definito dalla legge 170/2010, si tratta di soggetti affetti da:

  • dislessia, ossia difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
  • disgrafia, ossia difficoltà nella realizzazione grafica;
  • disortografia, o difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
  • discalculia, una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

Quindi, il genitore il cui figlio si trova in una delle situazioni sopra previste, quindi affetto da Dsa secondo la legge 170/2010, potrà portare in detrazione le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

Requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067 disciplina le "Modalità attuative per la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale

L'art. 2, al punto 2.1, del provvedimento stabilisce che "Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA".

Collegamento funzionale tra i sussidi, gli strumenti compensativi e il disturbo DSA

Sempre l'art. 2, al punto 2.2, stabilisce che "La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti:

  • dalla certificazione di cui al comma precedente
  • ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico".

Per quali spese e ausili DSA spetta la detrazione

Abbiamo detto che la detrazione del 19 per cento spetta per le spese sostenute per Dsa e per l’acquisto di sussidi e strumenti compensativi per facilitare l’apprendimento degli stessi.

Ma quali sono tali sussidi e strumenti?

La detrazione del 19 per cento nel 730 o nel Modello Redditi Persone Fisiche è prevista per le spese sostenute:

  • per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento;
  • per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Quali sono gli strumenti compensativi, didattici e tecnologici detraibili

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067 al punto 3.1: "Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Quali sono i sussidi tecnici ed informatici

Il punto 3.2 del provvedimento stabilisce che "Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura".

Detrazione computer PC per Dsa

Il punto 3.2 appena richiamato prevede che sono sussidi tecnici ed informatici detraibili al 19% per spese DSA, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie informatiche.

Il PC per essere detraibile deve essere un "computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura".

Doposcuola DSA: non spetta la detrazione

Le famiglie dei minori e con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) si chiedono se è detraibile il doposcuola dei figli con DSA.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2024, contenente i chiarimenti in materia di detrazione DSA, nel richiamare i sussidi tecnologici, contiene anche una precisazione:

"Si precisa che non rientrano, ovviamente, in tale previsione le lezioni private “specialistiche”.

Quanto spetta

Sarà possibile fruire della detrazione del 19 per cento:

  • per le spese mediche sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei figli minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA),
  • nonché le spese per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, ed anche per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Una parentesi va fatta sul diritto alle agevolazioni della legge 104/92 per i figli affetti da Dsa. In linea generale difficilmente spettano i permessi e le agevolazioni della legge 104/92 riferibili a invalidità, analogo discorso per l’indennità di frequenza. E’ invece certo il diritto alle detrazioni fiscali in caso di apposita documentazione, che ora vediamo.

Detrazione figli con Dsa: ripartizione tra genitori

Nel caso della detrazione per figli con Dsa la detrazione, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Come già accennato precedentemente, la detrazione spetta per le spese sostenute dai soggetti con diagnosi di Dsa, minorenni o anche maggiorenni, ma fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per intenderci la scuola superiore.

La detrazione spetta anche se il contribuente sostiene la spesa per un familiare con diagnosi di Dsa, ma si deve trattare di un familiare fiscalmente a carico.

Se i genitori intendono portare entrambi in detrazione la spesa in misura diversa dal 50 per cento dovranno annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per la detrazione DSA è necessario il certificato medico

Inoltre, per beneficiare della detrazione, il soggetto dovrà essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé o per il proprio familiare, se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

Un’ulteriore condizione affinché la detrazione per Dsa spetti è che vi sia un collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi acquistati e il disturbo dell’apprendimento diagnostico e che tale collegamento funzionale risulti dalla certificazione o anche dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Detrazione DSA: obbligo di pagamento tracciabile

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Detrazione per figli con Dsa: documentazione per 730

La detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per Dsa è svincolata da limiti o tetti massimi di spesa. Quindi non vi è un limite alla detrazione di cui si potrà usufruire in uno specifico anno di imposta. Del totale delle spese sostenute nell’anno di imposta si potrà portare in detrazione il 19 per cento.

Tuttavia, le spese sostenute per il Dsa e quindi per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici specifici per il disturbo, dovranno essere documentate da fattura o scontrino fiscale. In tale documento di spesa dovranno essere indicati:

  • il codice fiscale del soggetto affetto da DSA;
  • la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Tale documentazione di spesa si va ad aggiungere a quella del medico o della struttura che attesti il disturbo. Quindi la documentazione finale per usufruire della detrazione del 19 per cento per spese sostenute per Dsa d cui godere nel 730 è la seguente:

  • fattura, scontrino parlante o ricevuta fiscale con le caratteristiche descritte in precedenza;
  • certificazione Dsa di Servizio sanitario nazionale (Ssn), specialista o struttura accreditata;
  • collegamento funzionale della spesa con il disturbo risultante dalla certificazione o da prescrizione autorizzativa del medico.

Ecco l'elenco della documentazione:

  • Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Certificato rilasciato dal SSN, ovvero da specialisti o strutture accreditate dallo stesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 170 dell’8 ottobre 2010 che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA e l’elenco dei sussidi e degli strumenti compensativi collegati al disturbo dell’apprendimento.;
  • Se su tale certificazione non sono specificati i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare, il collegamento funzionale deve essere attestato dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico;
  • Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado;
  • È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di DSA.

Detrazione per figli con DSA nel Quadro E del 730/2024

La spesa complessiva sostenuta nell’anno 2023 va indicata in uno di righi da E8 a E10 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730, anche 730 precompilato, indicando il “codice 44 – Spese per minori o maggiorenni con DSA”.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44.

Nel modello va indicata la spesa totale, la detrazione del 19% sarà riconosciuta insieme a tutte le altre detrazioni del quadro. Come detto, non vi è un limite di spesa oltre il quale non spetta la detrazione.

 

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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