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Detrazione per interventi chirurgici, ricoveri e trapianti nel 730

Tra le spese sanitarie e mediche detraibili al 19 per cento ci sono anche le spese per interventi chirurgici, per ricoveri, degenze e trapianti. Possono godere della detrazione le spese per interventi chirurgici esclusa la pura chirurgia estetica, mentre sono detraibili le spese per l’adeguamento del sesso. Sono inoltre detraibili al 19 per cento le spese per i trapianti e per il trasporto organi e le spese mediche sostenute per gli anziani ricoverati in case di riposo e centri di assistenza. Vediamo nello specifico i singoli casi.
A cura di Antonio Barbato
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Nel modello 730 è possibile beneficiare tra le detrazioni per spese sanitarie e mediche anche della detrazione per interventi chirurgici, ricoveri e trapianti. Spetta una riduzione dell’imposta Irpef da pagare pari al 19% della spesa sostenuta, opportunamente documentata.

Nel quadro E sezione I del modello 730/2018, infatti, vanno indicati gli oneri e le spese per i quali si chiede la detrazione del 19 o del 26 per cento. Tra tutti gli oneri e le spese che vanno indicati nel quadro E hanno particolare rilevanza quelle relative alle spese sanitarie e mediche.

Le spese mediche e sanitarie godono della detrazione del 19 per cento, si tratta di tutte quelle spese relative ad esempio all’acquisto di farmaci, alle visite mediche, alle spese per analisi, indagini ecc.

Tra le spese sanitarie detraibili che possono usufruire della detrazione del 19 per cento ci sono anche quelle relative:

  • agli interventi chirurgici,
  • ai ricoveri collegati ad operazioni chirurgiche o a degenze,
  • al trapianto di organi.

Vediamo nello specifico come si scaricano le spese relative alle operazioni chirurgiche, ai trapianti, ai ricoveri e le spese a questi collegati.

 

Detrazione per interventi chirurgici: requisiti

Le spese chirurgiche sono quelle spese direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente, quindi in regime di day hospital, da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Le spese per interventi chirurgici per poter essere detraibili devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti “necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona”; si deve trattare quindi di interventi indispensabili e necessari per il soggetto.

Tuttavia, si può trattare anche di interventi tesi “a riparare inestetismi, sia congeniti che dovuti ad eventi pregressi di vario genere, come ad esempio quelli che derivano da malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA)”.

La circolare n.14 del 1981, infatti, in merito alle spese sanitarie relative ad interventi chirurgici, stabilisce tra l’altro che per poter godere della detrazione di tali spese: “deve trattarsi di interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, con esclusione pertanto di tutti quegli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale.

Tale limitazione, che non discende da una interpretazione meramente letterale della norma in esame e che, in ogni caso, non riguarda gli interventi di chirurgia plastica purché diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, nasce però dall’esigenza di non far gravare sulla collettività – per effetto della minore tassazione dovuta alla deduzione – spese che, al limite, possono considerarsi voluttuarie. Una siffatta interpretazione  può  ritenersi, d’altronde,  confermata sia dalla circostanza  che  le  spese chirurgiche non sono più contemplate tra quelle   parzialmente deducibili e sia dalla constatazione – indubbiamente  valida  sotto  un profilo interpretativo più aderente allo  spirito  della  norma – che per altre spese deducibili previste nella  stessa  lettera  d),  come  quelle di assistenza specifica, il legislatore  ha  richiesto  la ricorrenza di una invalidità o di una menomazione “grave e permanente”.

Quindi bisogna operare una distinzione:

  • non si possono detrarre le spese relative ad interventi chirurgici puramente estetici,
  • la detrazione spetta per le spese relative a tali tipi di intervento se il fine è quello eliminare gravi e deturpanti deformità estetiche causate ad esempio da un incidente stradale o da un tumore. Si pensi ad esempio ad un intervento di ricostruzione del seno a seguito di tumore.

Inoltre, è importante che il contribuente sappia che alle spese per prestazioni chirurgiche, quindi per l’intervento vero e proprio, possono aggiungersi le spese direttamente collegate all’intervento, ad esempio le spese sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione.

Documenti giustificativi della spesa. Per poter essere scaricate nel modello 730 in generale le spese devono essere giustificate da un documento che attesti la spesa vera e propria. Ad esempio nel caso di farmaci è lo scontrino fiscale parlante; nel caso di prestazioni specialistiche la fattura dello specialista, ecc.

Anche nel caso di spese relative ad interventi chirurgici è necessario conservare ed esibire documentazione attestante la spesa per poter usufruire della detrazione del 19 per cento.

Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 2018, se le spese inerenti l’intervento chirurgico sono certificate da più documenti di spesa, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.

Spese sanitarie per ricoveri e degenze senza interventi chirurgici

Può capitare che un ammalato venga ricoverato per un determinato periodo di tempo senza tuttavia subire alcun intervento chirurgico.

Viene quindi da chiedersi se anche in questo caso le spese relative al semplice ricovero possono essere “scaricate” come spese sanitarie nel modello 730.

La risposta è affermativa, infatti così come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura.

Quindi il contribuente che sostiene spese per un ricovero o una degenza e spese di cura durante il periodo di permanenza in clinica o ospedale, può scaricare le spese sostenute come spese sanitarie, quindi al 19 per cento.

Tuttavia, con Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1, l’Agenzia delle Entrate precisa che tra le spese detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, derivanti, ad esempio, dalla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere e quindi non sono detraibili le spese relative a servizi extra quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata.

Detrazione fiscale metoidioplastica (cambio sesso)

Le spese sostenute per l’intervento di metoidioplastica (cambio sesso) rientrano tra le spese detraibili ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Tali spese sostenute per l’adeguamento dei caratteri sessuali rientrano tra quelle detraibili se rispettano determinate condizioni così come previsto dalla Risoluzione 3. 8.2015 n. 71.

Le spese per gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali potrebbero creare problemi interpretativi in quanto potrebbero essere equiparate alle spese di chirurgia estetica e quindi non detraibili. Tuttavia, gli interventi di metoidioplastica non possono essere considerati veri e propri interventi di chirurgia estetica. quando sono associati a disturbi psicopatologici che creano un atteggiamento conflittuale del soggetto con i propri organi sessuali. In questo caso gli interventi di metoidioplastica servono a trattare un disturbo mentale di soggetti che hanno una psicopatologia associata.

Gli interventi di cambio sesso devono essere autorizzati da un tribunale, tuttavia per ottenere il consenso dal tribunale per sottoporsi ad un tale intervento il soggetto deve soffrire di un disturbo dell’identità di genere. Essendo tale disturbo classificato come disturbo mentale, l’intervento di cambio sesso viene considerato una prestazione sanitaria la cui finalità terapeutica è sanare tale disturbo.

In generale l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR consente la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, escluse le spese indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), e le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Spese sanitarie di dubbia classificazione. La circolare del Ministero delle finanze n. 25 del 6 febbraio 1997 ha specificato che, per le spese per le quali può risultare dubbio l’inquadramento tra le spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi, delle prestazioni specialistiche, eccetera.

Intervento di cambio sesso: inquadramento e detrazione. Per quanto riguarda l’adeguamento dei caratteri sessuali, questo può avvenire in presenza di un’autorizzazione del tribunale, così come stabilito dall’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Inoltre, il Ministero della Salute, ha precisato, in via preliminare, che “il disturbo dell’identità di genere è catalogato fra i disturbi mentali del DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) e ne viene definito affetto, per l’ottenimento del consenso per il cambio di sesso, solo chi non ha psicopatologia associata”.

Di conseguenza essendo necessario il consenso per effettuare il cambio sesso, ed essendo il consenso legato ad una psicopatologia associata, il Ministero della Salute ha precisato poi che “il trattamento medicochirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Così connotato, tale trattamento è indubitabilmente una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditato”.

Quindi sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.71 del 2015 stabilisce che le spese per l’intervento di “metoidioplastica” rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR e risultino quindi detraibili per il 19 per cento della spesa stessa.

Documentazione necessaria per la detrazione. Per poter fruire della detrazione del 19 per cento della spesa per intervento di cambio sesso, è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa.

Detrazioni spese per trapianto

Le spese per trapianto degli organi rientrano tra le spese sanitarie per le quali è possibile fruire della detrazione del 19 per cento della spesa.

Le spese relative al trapianto di organi sono detraibili per il 19 per cento della spesa. Sono detraibili nella stessa percentuale anche le spese necessarie al trasferimento dell’organo da trapiantare, dal luogo di espianto fino al luogo dell’intervento di impianto organo. Le spese per il trasferimento sono detraibili anche se il trasferimento avviene dall’estero.

Le spese di trasferimento sono detraibili però solo se la fattura per il trasferimento sia intestata al contribuente che ha sostenuto la spesa e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento. In questo ultimo caso il contribuente perde il diritto alla detrazione della spesa per il trapianto (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6).

Quindi in caso di trasporto dell’organo da trapiantare dal luogo di espianto alla struttura in cui avverrà il trapianto (centro trapianti, ospedali, ecc) per poter usufruire della detrazione del 19 per cento della spesa relativa al trasporto (in aggiunta alla detrazione già prevista per le spese di trapianto) il contribuente si deve assicurare che la fattura sia intestata a sé stesso e non alla struttura o al medico che effettua il trapianto.

Detrazioni fiscali case di riposo e centri di assistenza anziani

Nel caso di ricovero di un anziano il un istituto di assistenza, la detrazione spetta solo per le spese mediche sostenute durante il ricovero e non per il ricovero stesso.

La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.

Sono quindi escluse dalla detrazione per spese sanitarie le spese relative al ricovero in se dell’anziano in un istituto di assistenza, ma solo le spese mediche sostenute durante il ricovero possono essere detratte nella misura del 19 per cento della spesa stessa.

Infine, non rientrano tra le spese detraibili e quindi non godono della detrazione del 19 per cento, le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.

Tuttavia sono detraibili le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto in ambulanza (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).

 

Interventi chirurgici, ricoveri e trapianti: documentazione da controllare e conservare

Per usufruire della detrazione Irpef del 19% nel modello 730 al quadro E per le spese relative ai trapianti, ai ricoveri e agli interventi chirurgici, nonché per gli anziani in case di riposo o in centri di assistenza, è necessario, tra le altre cose comprovare la spesa attraverso i documenti giustificativi della spesa stessa.

Vediamo quindi in relazione al tipo di prestazione quali documenti bisogna aver cura di controllare e conservare.

Prestazioni chirurgiche. Per gli interventi chirurgici al fine di poter usufruire della detrazione al 19 per cento della spesa bisogna conservare la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla struttura sanitaria inerente alle spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico.

Degenze ospedaliere. In questo caso va conservata la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura.

Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra.

Spese relative al trapianto di organi. Vanno conservate le ricevute fiscali o le fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici e altro inerente al trapianto.

Se c’è stato trasporto dell’organo, anche dall’estero, va conservata la ricevuta delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare intestata al contribuente. Se la fattura è intestata alla struttura sanitaria o al medico che effettua il trapianto il contribuente non può detrarre la spesa, quindi non ha nessun obbligo di conservazione della fattura.

Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche). In questo caso vanno conservate la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche rispetto a quelle relative al mero ricovero dell’anziano.

Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione.

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