7 Marzo 2024
13:00

Detrazione trasporto scolastico nel 730/2024: fino ad 800 euro annui di spesa

Con il 730/2024 è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico dei figli che frequentano la scuola scuola materna, le scuole elementari, medie e superiori sostenute nell'anno 2023. Limite massimo di spesa, compreso spese per mensa, gite scolastiche e altre spese di istruzione diverse da quelle universitarie, pari a 800 euro. Possibile risparmiare con il 730/2024 e il 730 precompilato 2024, fino a 152 euro. La detrazione per trasporto scolastico dei figli è cumulabile con la detrazione sulle spese per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici locale fino a 250 euro. Ecco tutte le informazioni ed istruzioni.

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Detrazione trasporto scolastico nel 730/2024: fino ad 800 euro annui di spesa
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione spese trasporto scolastico figli nel 7302024 fino ad 800 euro annui

La detrazione delle spese per il trasporto scolastico dei figli spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta nell'anno 2023, va dichiarate nel modello 730/2024 ed è cumulabile con la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione delle spese per il trasporto scolastico dei figli, così come le spese per istruzione diverse da quelle universitarie, spetta nel limite annuo di spesa pari ad 800 euro.

La detrazione massima per spese di trasporto scolastico è pertanto pari ad un massimo del 19% di 800 euro, ossia è possibile ridurre l'Irpef da pagare, quindi "scaricare", un massimo di 152 euro all'anno.

Come funziona la detrazione per spese di trasporto scolastico

La normativa italiana in materia di detrazioni fiscali, in particolare l'articolo 15 del TUIR, prevede una serie di detrazioni fiscali del 19% dell'Irpef.

Nell'articolo 15 del TUIR ci sono due detrazioni che riguardano i trasporti.

La prima è la detrazione per spese di istruzione diverse da quelle universitarie, contenuta nell'art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR.

La seconda è la detrazione per spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, contenuta nell'art. 15, comma 1, lett. i-decies), e comma 2, del TUIR.

L'art. 15 del TUIR "Detrazioni per oneri" è il seguente: "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

  • Spese per istruzione diverse da quelle universitarie: e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
  • Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale: i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Quindi abbiamo, come detraibili nella misura del 19% della spesa sostenuta, tutte le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, tra le quali rientrano anche le spese per trasporto scolastico dei figli.

E queste spese sono detraibili per un massimo di 800 euro annui. 

Quindi la somma di tutte le spese scolastiche (retta, mensa, ecc. ed appunto trasporti scolastici) è detraibile per un massimo di 800 euro, con una detrazione del 19% massima pari a 152 euro.

Quali spese di trasporto scolastico sono detraibili?

La prima cosa da sapere è che sono detraibili tutte le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

A beneficiare della detrazione sono le spese per la frequenza delle:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Quindi la spesa per il trasporto scolastico deve riguardare questa tipologia di frequenza di scuole.

Poi la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che "Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies, del TUIR). Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la risoluzione n. 68/E del 2016".

In sostanza, sono detraibili le spese per il servizio di trasporto scolastico sia privato che reso per il tramite del comune, anche se non sono state deliberate dagli organi d'istituto.

Cumulabilità con le spese per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti

Accanto alla detrazione per spese di istruzione diverse da quelle universitarie, come abbiamo visto, abbiamo anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nel limite massimo di 250 euro annui.

Quindi è possibile detrarre dall'imposta Irpef pagare un massimo del 19% di 250 euro di spesa annua, ossia 47,50 euro.

La circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che "La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10, codice 40.

Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti".

Quindi abbiamo due possibilità del contribuente nei confronti dei figli:

  •  la prima è quella di detrarre per un massimo di 800 euro annui le spese di trasporto scolastico dei figli, anche privato;
  • la seconda è quella di detrarre per un massimo di 250 euro annui le spese di abbonamento ai trasporti pubblici dei figli.

Quindi sono detraibili le spese sia del trasporto privato che del trasporto pubblico, quest'ultimo solo in abbonamento.

Spese trasporto scolastico nel 730/2024

Quando parliamo di modello 730 del 2024, si ci riferisce alle spese di trasporto scolastico sostenute nell'anno d'imposta 2023.

Con il modello 730 è possibile detrarre la spesa.

Le "spese di istruzione diverse da quelle universitarie" detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, tra le quali rientrano le spese di trasporto scolastico, sono da dichiarare nel quadro E – Oneri e spese del 730, Rigo E8/E10 del modello 730/2024, ivi compreso nel 730 precompilato 2024, con il codice 12, che appunto riguarda tali spese.

Il contribuente dovrà aver cura di inserire l'importo della spesa sostenuta durante l'anno per tutte le spese di istruzione non universitarie, sommando quindi:

  • le spese per la mensa scolastica,
  • le spese per le gite scolastiche,
  • e le spese per il servizio di trasporto scolastico.

A beneficiare della detrazione sono le spese per la frequenza delle:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie)
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Documentazione: come va compilata la ricevuta

Per quanto riguarda la documentazione da conservare relativamente alle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico, queste possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario:

  • intestata al soggetto destinatario del pagamento;
  • indicando nella causale che si tratta di una spesa relativa al servizio di trasporto scolastico,
  • la scuola di frequenza
  • e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione di tali servizi è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

Per le spese sostenute nel 2023 per il servizio di trasporto scolastico è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali.

Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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