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Detrazione per trasporto scolastico nel 730/2019 pari al 19% della spesa

Con il 730/2019 è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico dei figli che frequentano la scuola scuola materna, le scuole elementari, medie e superiori. Limite massimo di spesa, compreso spese per mensa e gite scolastiche, pari a 786 euro nell’anno 2018. Possibile risparmiare con il 730/2019 e il 730 precompilato, fino a 149,34 euro. Ecco tutte le informazioni ed istruzioni.
A cura di Antonio Barbato
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detrazione trasporto scuola

Una delle novità del 730/2019 riguarda la possibilità di detrazione per il trasporto scolastico. La possibilità di detrarre le spese per il trasporto scolastico rientra, insieme alle spese per la mensa scolastica e per le gite scolastiche, tra le spese di istruzione non universitarie detraibili nel limite massimo, per l'anno d'imposta 2018, di 786 euro.

La detrazione Irpef spettante è del 19% della spesa di trasporto scolastico sostenuta ed è possibile dichiararla nel modello 730, anche 730 precompilato, e nel modello Redditi PF.

La circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, nel dettagliare le detrazioni fruibili con il 730/2019, fornisce le indicazioni per la fruizione delle spese di istruzione non universitarie, tra le quali vi sono le spese per il servizio di trasporto scolastico.

Servizio di trasporto scolastico detraibile

La circolare precisa che sono detraibili nel 730/2019, in particolare, le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies).

Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la Risoluzione 4.08.2016 n. 68.

Pertanto, dal 2018 in poi sono detraibili le spese per il trasporto scolastico.

Spese trasporto scolastico nel 730/2019

Le spese di istruzione non universitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR sono da dichiarare nel quadro E – Oneri e spese del 730, Rigo E8/E10 del modello 730/2019, ivi compreso nel 730 precompilato 2019, con il codice 12, che appunto riguarda tali spese.

Il contribuente dovrà aver cura di inserire l'importo della spesa sostenuta durante l'anno per tutte le spese di istruzione non universitaria, sommando quindi le spese per la mensa scolastica, le spese per le gite scolastiche e le spese per il servizio di trasporto scolastico.

A beneficiare della detrazione sono le spese per la frequenza delle:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie)
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Detrazione del 19% fino a 786 euro di spese

Il contribuente quindi dovrà considerare detraibili, nel limite massimo di spesa per l'anno d'imposta 2018 pari a 786 euro totali, tutte le spese di istruzioni non universitarie, quindi le spese per la mensa scolastica, le spese per le gite scolastiche e le spese per il servizio di trasporto scolastico, appunto.

Ciò consente al contribuente di detrarre, attraverso la riduzione dell'Irpef lorda da pagare, calcolata nel 730, un importo massimo pari al 19% di 786 euro, ossia 149,34 euro.

Il contribuente, in altre parole, aldilà della composizione delle proprie spese, tra spese per la mensa scolastica, spese per le gite scolastiche e le spese per il trasporto scolastico, potrà godere di una possibilità di recuperare con il 730 fino a 149,34 euro di spesa sostenuta. Dichiarandola nei giusti modi. Vediamo come.

Documentazione: come va compilata la ricevuta

Per quanto riguarda la documentazione da conservare relativamente alle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico, queste possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario:

  • intestata al soggetto destinatario del pagamento;
  • indicando nella causale che si tratta di una spesa relativa al servizio di trasporto scolastico,
  • la scuola di frequenza
  • e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione di tali servizi è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

Per le spese sostenute nel 2018 per il servizio di trasporto scolastico è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali.

Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

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