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Detrazione spese per canoni leasing per abitazione principale nel 730

Nel modello 730 è possibile usufruire della detrazione del 19% dei canoni di leasing per immobili da adibire ad abitazione principale, particolarmente per giovani under 35 anni. E’ detraibile anche il costo d’acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale. Agevolata anche la costruzione della prima casa. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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leasing acquisto prima casa detrazione

I contribuenti che acquistano casa attraverso un contratto di locazione finanziaria possono beneficiare nel modello 730 della detrazione delle spese per canoni di leasing per immobili da adibire ad abitazione principale. La detrazione fiscale è del 19% e va dichiarata nel quadro E – Oneri e spese del modello 730.

A prevedere la detrazione è il Testo unico delle imposte sui redditi, il TUIR. Il rigo interessato è il rigo E14 del quadro E – Oneri e spese del modello 730.

 Come funziona la detrazione per canoni di leasing prima casa

La detrazione per spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14 del modello 730) è disciplinata dall’art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del TUIR.

Questo articolo prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

Agevolati i contratti stipulati fino al 2020

L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (Art. 1, comma 84, Legge n. 208 del 2015 e Guida MEF 2016 – il Leasing Immobiliare Abitativo).

La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing.

Su quali spese la detrazione non spetta

Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:

  • oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
  • eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

Limiti di detraibilità

La detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art.3, comma 7, DLGS n. 23 del 2011).

L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età del conduttore (Circolare 13.06.2016, n. 27/E, risposte 4.1 e 4.2).

In particolare:

  • per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000;
  • per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori e euro 10.000 per il prezzo di riscatto.

Requisiti

Sia il requisito anagrafico che quello reddituale, rilevano solo al momento della stipula del contratto. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell’eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.

Per quanto concerne la nozione di abitazione principale si fa riferimento all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Quale tipologia di abitazione principale

L’oggetto del leasing abitativo può essere:

  • un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;
  • un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;
  • un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato 
abitativo da ristrutturare.

Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal concedente.

Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto

La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale.

Analogamente a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. b) del DPR n. 917 del 1986 per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente.

Ad esempio nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35) o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli under 35) o euro 5.000 (per gli over 35) al momento del riscatto.

Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro; in tale ultimo caso, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.

Documenti utili

Vediamo ora la documentazione relativa alle spese detraibili sostenute per canoni e oneri accessori:

  • Contratto di leasing abitativo;
  • Verbale di consegna;
  • Documentazione attestante il pagamento dei costi di stipula del 
contratto di leasing;
  • Quietanza di pagamento del canone rilasciata dall’ente 
concedente;

Inoltre è necessaria un autocertificazione con la quale il contribuente dichiara la 
sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti quali:

  • la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, entro i 
termini previsti dalla data della consegna,
  • 
il mantenimento nell’anno della dimora abituale,
  • la non titolarità, al momento di stipula del contratto, di diritti 
di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa;
  • la condizione reddituale al momento della stipula

E' poi necessaria la documentazione relativa all’esercizio dell’opzione finale come l'atto di acquisto e il pagamento del riscatto

Come dichiarare le spese per canoni di leasing nel 730

Essi si dichiarano nel Rigo E14 – Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale.

Le istruzioni del modello 730 nel ricordare che “a detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa”, precisano che “laa detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia”.

Si tratta degli interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, che vanno appunto dichiarati nel rigo E7 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730.

Nella Colonna 1 (Data stipula leasing) bisogna indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell’immobile da adibire ad abitazione principale.

Nella Colonna 2 (Numero anno) bisogna indicare il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione. Per l’anno d’imposta 2016 indicare il numero 1.

Nella Colonna 3 (Importo canone di leasing) bisogna indicare l’ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2016. L’importo dei canoni di leasing non può superare:

  • il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
  • il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni.

Nella Colonna 4 (Prezzo di riscatto), infine, bisogna indicare l’importo del prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell’immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

  • il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
  • il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni.
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