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Detrazione spese universitarie all’estero: no in caso di prestito o finanziamento

Le spese universitarie sostenute per gli studi all’estero non sono detraibili nel 730 o nel modello Redditi se sostenute attraverso un prestito anche se questo viene poi restituito. Il motivo sta nell’ente beneficiario del pagamento che non è più l’università bensì l’ente che ha concesso il prestito. In questo caso la spesa non è qualificabile come spesa di iscrizione ad un corso universitario. Vediamo nello specifico cosa accade in tali casi e quando invece la spesa è detraibile.
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A cura di Antonio Barbato
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Spese universitarie estere detraibili

Le spese universitarie sostenute all’estero non sono detraibili se pagate attraverso finanziamento anche se poi tale finanziamento viene restituito. L'ha stabilito l'Agenzia delle Entrate in un interpello.

Questo vuol dire che nel momento in cui un contribuente, sia lo studente che un genitore o familiare, chiede un prestito per sostenere spese universitarie in università di altri paesi, non potrà portare in detrazione, quindi scaricare, il 19 per cento della spesa. Tale condizione vale anche se il finanziamento viene restituito. Quindi niente spese universitarie detraibili attraverso il 730 o il modello Redditi.

La motivazione sta nel fatto che l’Agenzia delle Entrate non considera, infatti, tali spese assimilabili ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.

L’attenzione a tale casistica è venuta fuori a seguito della richiesta di un contribuente, padre di due ragazze che avendo studiato a Londra, tramite prestito, chiedeva se in fase di restituzione di tale prestito poteva portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per l’istruzione universitaria delle figlie.

L’Agenzia delle Entrate dà parere negativo l’interpello n. 302 del 23 luglio 2019. Vediamo nello specifico.

Spese universitarie estere: non detraibili in caso di prestito

Con interpello n. 302 di luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese per l’università all’estero non sono detraibili se pagate tramite prestito, anche se questo viene poi restituito.

Il caso del genitore che paga l'università estera con un prestito. L’istante, infatti, è il genitore di due ragazze che hanno studiato e si sono laureate in anni diversi all’università di Londra. Il pagamento delle spese universitarie è stato sostenuto attraverso la richiesta di un prestito d’onore allo Stato Inglese. Il genitore, dopo alcuni anni dalla richiesta di tale prestito ha deciso di estinguerlo totalmente per entrambe le figlie per tutti gli anni di studi. Chiede quindi parere all’Agenzia delle Entrate se può portare in detrazione il 19 per cento della spesa nella sua dichiarazione dei redditi.

Nella generalità dei casi, le spese universitarie sono detraibili anche se sostenute all’estero. Ma a questo punto se pagate direttamente dal contribuente.

Nel caso prospettato dall’istante, la detrazione è esclusa in quanto la spesa viene sostenuta per restituire un prestito contratto dalle figlie studentesse all’estero e non può essere assimilata ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.

Quindi essendo i pagamenti rivolti ad un ente diverso dall’Università, la detrazione ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del TUIR è esclusa.

Il motivo sta, quindi, nell’ente beneficiario del pagamento che non è più l’università bensì l’ente che ha concesso il prestito.

Spese universitarie estere: quando sono detraibili

Stabilito che la spesa di restituzione di un prestito chiesto per poter pagare le spese universitarie, in questo caso estere, non è detraibile ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del TUIR, è bene ribadire quando le spese universitarie, anche estere, sono detraibili per il 19 per cento della spesa stessa.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 302 del 2019, che stiamo qui analizzando, ribadisce le regole per poter beneficiare della detrazione fiscale per spese universitarie.

Innanzitutto è bene dire che l’art. 15 comma 1, lett. e), del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università̀ statali e non statali. Quindi è detraibile anche la spesa per le università cosiddette private.

Nel caso di università statale la detrazione del 19 per cento è ammessa sull’intera spesa; nel caso, invece, di iscrizione ad un'università non statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà̀ universitaria, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università̀ e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università̀ statali.

Quanto detrarre in caso di università all’estero. Se l’università si trova all’estero, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all'estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale”.

Ricordiamo infine che sono ammesse in detrazione le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Sono detraibili le spese sostenute per le tasse di immatricolazione e d’iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); le spese per soprattasse per esami di profitto e laurea; le spese sostenute per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria; ed anche le spese sostenute per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Non sono detraibili le somme erogate ad enti per la restituzione di prestiti chiesti per la copertura delle spese universitarie. A determinare la non detraibilità è il pagamento diretto ad un ente diverso dall’Università, la spesa quindi non può essere assimilata ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.

Detrazione spese universitarie: vale il principio di cassa

Per le spese universitarie vale il principio di cassa, quindi sono detraibili nell’anno in cui sono sostenute anche se si riferiscono a più anni. Quindi ad esempio le spese sostenute nel 2020 riferite però agli anni di corso 2019 e2020 sono interamente detraibili nella dichiarazione dei redditi 2021 riferita all’anno di imposta 2020.

In applicazione del principio di cassa, quindi, la detrazione spetta per le spese sostenute in ciascun anno, anche se riferite alla frequenza di più anni accademici.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell'anno d'imposta nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 15, comma 2 del TUIR).

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