19 Febbraio 2024
13:00

Detrazioni per familiari a carico 2024: quanto spetta, documenti da presentare e compilazione modulo

Le detrazioni per familiari a carico contenute nell'art. 12 del TUIR sono le detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico, in possesso di un reddito complessivo nell'anno d'imposta non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli under 24 anni. Le detrazioni per figli a carico, in particolare, sono state profondamente modificate dall'introduzione dell'assegno unico e universale per figli a carico. Vediamo tutto sul calcolo delle detrazioni in busta paga, quali sono i familiari a carico, come funziona in caso di separazione e divorzio e ripartizione tra i genitori, la documentazione da presentare ed il modulo detrazioni.

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Detrazioni per familiari a carico 2024: quanto spetta, documenti da presentare e compilazione modulo
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazioni per familiari a carico 2024 quanto spetta, documenti da presentare e compilazione modulo

Le detrazioni per familiari a carico sono le detrazioni d'imposta contenute nell'art. 12 del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi. Permettono di ottenere una riduzione dell'imposta Irpef da pagare e spettano al contribuente (lavoratore dipendente pubblico o privato, lavoratore autonomo, pensionato, ecc.).

Si tratta di detrazioni per coniuge, figli ed altri familiari a carico ai sensi dell'art. 433 del codice civile che risultano a carico perché in possesso di un reddito complessivo nell'anno d'imposta non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli under 24 anni.

Le detrazioni per figli a carico, in particolare, sono state profondamente modificate dall'introduzione dell'assegno unico e universale per figli a carico.

Ecco le detrazioni per familiari a carico in vigore nell'anno 2024:

Detrazione Norma Detrazione minima e massima
Detrazione per coniuge a carico Art. 12, comma 1, lettera a) e b) del TUIR Da 0 a 800 euro annui
Detrazione per figli a carico di età fino a 21 anni Abrogata Non spetta. Spetta l'assegno unico e universale per figli a carico
Detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni Art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR Da o a 950 euro annui per ogni figlio
Detrazione per altri familiari a carico (genitori, adottanti, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle) Art. 12, comma 1, lettera d) del TUIR Da 0 a 750 euro per ogni familiare

Ma come si calcolano le detrazioni per familiari a carico in busta paga? Come si calcolano le detrazioni per moglie a carico o marito a carico o figli a carico in busta paga?

Come si compila il modulo detrazioni? e per godere delle detrazioni per coniuge, figli e familiari a carico quale è la documentazione da presentare?

Sono tante le domande che i lavoratori, i contribuenti e i pensionati si fanno. Approfondiamo con questa guida tutte le detrazioni per familiari a carico dell'art. 12 del TUIR, di cui può godere un contribuente, sia lavoratore dipendente che pensionato.

Sommario
1

La detrazione per ogni familiare a carico

La detrazione per ogni familiare a carico

Le principali detrazioni per familiari a carico sono contenute nel comma 1 dell'art. 12 del TUIR – Detrazioni per carichi di famiglia.

Tale articolo del Testo unico delle imposte sui redditi comprende le seguenti detrazioni:

  • Detrazioni per coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato);
  • Detrazioni per figli a carico (naturali, riconosciuti o adottivi o affidati o affiliati);
  • Detrazioni per altri familiari a carico (indicati nell’art. 433 del codice civile: genitori o suoceri, generi o nuore, fratelli, ecc.);

Un ulteriore detrazione è prevista per i familiari residenti all'estero.

Detrazioni per carichi di famiglia: cosa cambia dopo l'assegno unico e universale per figli a carico

L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 23024, rubricato «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale per figli a carico (AUU), l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato modifica l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

Vediamo ora le detrazioni per familiari a carico in vigore nel 2024.

Detrazione per coniuge a carico

La prima detrazione per familiari a carico è la detrazione per coniuge a carico (moglie o marito, ma anche unioni civili).

La lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR prevede che "Dall'imposta lorda si detraggono i seguenti importi per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

  1. 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
  2. 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
  3. 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

La lettera b) sempre del comma 1 dell'art. 12 del TUIR prevede un meccanismo di integrazione della detrazione da 10 a 30 euro in base al reddito complessivo del contribuente.

Per il diritto alla detrazione il coniuge deve essere prima di tutto coniuge, quindi legato con un matrimonio al contribuente, poi deve essere non legalmente ed effettivamente separato.

La detrazione per coniuge a carico spetta la contribuente, quindi oltre al lavoratore dipendente, anche il lavoratore autonomo, il pensionato e qualsiasi altro contribuente.

E' bene sottolineare che questa detrazione cambia in base al reddito complessivo del contribuente (es. il lavoratore dipendente richiedente), mentre per il coniuge a carico andrà rispettato il limite, sempre di reddito complessivo, ai fini dello status di familiare a carico.

La detrazione per coniuge a carico in busta paga segue l'applicazione mensile con conguaglio fiscale di fine anno.

Per maggiori approfondimenti, ecco lo speciale sulla detrazione per coniuge a carico.

Detrazione per figli a carico

Le detrazioni per figli a carico sono cambiate in maniera importante dopo l'introduzione in Italia dell'assegno unico e universale per figli a carico.

Detrazione per figli sotto i 21 anni

Le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni sono state abrogate dal Decreto Legislativo n. 230 del 2021.

Quindi la detrazione che prevedeva 950 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico (fino all’anno 2012 era 800 euro) elevata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (fino all’anno 2012 era 900 euro) non è più in vigore per i figli da 0 a 21 anni compiuti. 

Così come non è più in vigore l'aumento della detrazione per figli a carico di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104 del 1992 (fino all’anno 2012 l’importo era di 220 euro) e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di 3 figli a carico.

Il Decreto Legislativo n. 230 del 2021 ha istituito, appunto, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L'assegno unico e universale va a sostituire le detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni, perché per tali figli il nucleo familiare già percepisce l'assegno unico come prestazione in favore della famiglia.

Detrazione per figli di età pari o superiore a 21 anni

L'art. 12 comma 1 lettera c) del TUIR contiene la normativa sulla detrazione per figli a carico dopo l'introduzione dell'assegno unico e universale per figli a carico:

"Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. 

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo".

La seconda parte della normativa sulla detrazione per figli a carico di età superiore a 21 anni riguarda la ripartizione della detrazione tra i genitori, anche in caso di separazione. L'affronteremo in seguito.

Calcolo della detrazione per figli a carico

La prima cosa da sapere è che la detrazione per figli a carico di età superiore a 21 anni può spettare al contribuente anche in busta paga. Per questi figli, non spetta l'assegno unico e universale per figli a carico, per superamento del limite di età.

La detrazione per figli a carico teorica. Dall’imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo del contribuente richiedente (al netto degli oneri deducibili), si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici (da rapportare al reddito come specificato in seguito):

  • 950 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico.

Questo significa che la detrazione teoria per un figlio a carico è 950, per due figli a carico è 1.900 euro e per tre figli a carico è 2.850 euro.

La detrazione per figli a carico effettiva calcolata sul reddito. Chiarito l’ammontare delle detrazioni teoriche collegate allo stato di famiglia, alla composizione del nucleo familiare fiscalmente a carico del contribuente richiedente le detrazioni, per l’effettivo calcolo dell’ammontare della detrazione spettante per figli a carico, secondo quanto previsto dall’art. 12 del TUIR bisogna considerare il reddito posseduto dal contribuente richiedente e rapportarlo a 95.000 euro. Ossia che l’importo effettivamente spettante va calcolato col rapporto tra 95.000 euro, diminuito dal reddito posseduto dal contribuente, e 95.000 euro, e poi moltiplicato per la detrazione teorica.

L’importo base di 95.000 per il calcolo va considerato con riferimento a tutti i figli compreso il primo, va assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico e va applicato per l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggiorazione stessa (esempio nascita del secondo figlio a carico).

Nel reddito complessivo del contribuente va considerato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Presenza di più figli. L’importo di 95.000 euro, inoltre, è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi se il lavoratore richiedente ha 3 figli, l’importo da rapportare al proprio reddito è pari a 95.000 più 30.000 euro,  quindi 125.000 euro. L’importo aggiuntivo di 15.000 euro deve essere considerato sia al numeratore che al denominatore del rapporto sopra descritto.

Se il rapporto così calcolato è pari a zero, la detrazione non spetta. Ossia non spetta a coloro che posseggono un reddito di 95.000 euro (o 110.000 euro in caso di due figli, o 125.000 euro in caso di tre figli e così via). Negli altri casi il risultato del prodotto rapportato si assume nelle prime quattro cifre decimali, ossia mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento.

Ecco quindi la formala, come si calcola la detrazione per figli a carico:

  • Primo figlio over 21 la formula è: 950 x [(95.000 – RC] : 95.000];
  • Secondo figlio over 21 anni la formula è: (950 + 950) x [(95.000 + 15.000) – RC] : [95.000 +15.000];
  • Terzo figlio over 21 anni la formula è: (950 + 950 + 950) x [(95.000 + 15.000 + 15.000) – RC] : [95.000 + 15.000 + 15.000].

Tabella calcolo detrazione per un figlio a carico

E' il caso di un figlio di età superiore a 21 anni a carico del contribuente, quindi un figlio che ha un reddito inferiore a 4.000 euro nell'anno d'imposta.

Ecco il calcolo della detrazione effettiva e la ripartizione tra genitori:

Reddito Detrazione teorica Quoziente di riduzione Detrazione effettiva spettante di cui 50% per ogni coniuge
5.000 € 950 € 0,9474 900 € 450 €
6.000 € 950 € 0,9368 890 € 445 €
7.000 € 950 € 0,9263 880 € 440 €
8.000 € 950 € 0,9158 870 € 435 €
9.000 € 950 € 0,9053 860 € 430 €
10.000 € 950 € 0,8947 850 € 425 €
11.000 € 950 € 0,8842 840 € 420 €
12.000 € 950 € 0,8737 830 € 415 €
13.000 € 950 € 0,8632 820 € 410 €
14.000 € 950 € 0,8526 810 € 405 €
15.000 € 950 € 0,8421 800 € 400 €
16.000 € 950 € 0,8316 790 € 395 €
17.000 € 950 € 0,8211 780 € 390 €
18.000 € 950 € 0,8105 770 € 385 €
19.000 € 950 € 0,8000 760 € 380 €
20.000 € 950 € 0,7895 750 € 375 €
21.000 € 950 € 0,7789 740 € 370 €
22.000 € 950 € 0,7684 730 € 365 €
23.000 € 950 € 0,7579 720 € 360 €
24.000 € 950 € 0,7474 710 € 355 €
25.000 € 950 € 0,7368 700 € 350 €
26.000 € 950 € 0,7263 690 € 345 €
27.000 € 950 € 0,7158 680 € 340 €
28.000 € 950 € 0,7053 670 € 335 €
29.000 € 950 € 0,6947 660 € 330 €
30.000 € 950 € 0,6842 650 € 325 €
31.000 € 950 € 0,6737 640 € 320 €
32.000 € 950 € 0,6632 630 € 315 €
33.000 € 950 € 0,6526 620 € 310 €
34.000 € 950 € 0,6421 610 € 305 €
35.000 € 950 € 0,6316 600 € 300 €
36.000 € 950 € 0,6211 590 € 295 €
37.000 € 950 € 0,6105 580 € 290 €
38.000 € 950 € 0,6000 570 € 285 €
39.000 € 950 € 0,5895 560 € 280 €
40.000 € 950 € 0,5789 550 € 275 €
45.000 € 950 € 0,5263 500 € 250 €
50.000 € 950 € 0,4737 450 € 225 €
55.000 € 950 € 0,4211 400 € 200 €
60.000 € 950 € 0,3684 350 € 175 €
65.000 € 950 € 0,3158 300 € 150 €
70.000 € 950 € 0,2632 250 € 125 €
75.000 € 950 € 0,2105 200 € 100 €
80.000 € 950 € 0,1579 150 € 75 €
85.000 € 950 € 0,1053 100 € 50 €
90.000 € 950 € 0,0526 50 € 25 €
95.000 € 950 € 0,0000 0 € 0 €

Tabella calcolo detrazione per due figli a carico

E' il caso di due figli di età superiore a 21 anni a carico del contribuente, quindi due figli che ha un reddito inferiore a 4.000 euro nell'anno d'imposta.

Ecco il calcolo della detrazione effettiva e la ripartizione tra genitori:

Reddito Detrazione teorica Quoziente di riduzione Detrazione effettiva spettante di cui 50% per ogni coniuge
5.000 € 1.900 € 0,9545 1.814 € 907 €
6.000 € 1.900 € 0,9455 1.796 € 898 €
7.000 € 1.900 € 0,9364 1.779 € 890 €
8.000 € 1.900 € 0,9273 1.762 € 881 €
9.000 € 1.900 € 0,9182 1.745 € 872 €
10.000 € 1.900 € 0,9091 1.727 € 864 €
11.000 € 1.900 € 0,9000 1.710 € 855 €
12.000 € 1.900 € 0,8909 1.693 € 846 €
13.000 € 1.900 € 0,8818 1.675 € 838 €
14.000 € 1.900 € 0,8727 1.658 € 829 €
15.000 € 1.900 € 0,8636 1.641 € 820 €
16.000 € 1.900 € 0,8545 1.624 € 812 €
17.000 € 1.900 € 0,8455 1.606 € 803 €
18.000 € 1.900 € 0,8364 1.589 € 795 €
19.000 € 1.900 € 0,8273 1.572 € 786 €
20.000 € 1.900 € 0,8182 1.555 € 777 €
21.000 € 1.900 € 0,8091 1.537 € 769 €
22.000 € 1.900 € 0,8000 1.520 € 760 €
23.000 € 1.900 € 0,7909 1.503 € 751 €
24.000 € 1.900 € 0,7818 1.485 € 743 €
25.000 € 1.900 € 0,7727 1.468 € 734 €
26.000 € 1.900 € 0,7636 1.451 € 725 €
27.000 € 1.900 € 0,7545 1.434 € 717 €
28.000 € 1.900 € 0,7455 1.416 € 708 €
29.000 € 1.900 € 0,7364 1.399 € 700 €
30.000 € 1.900 € 0,7273 1.382 € 691 €
31.000 € 1.900 € 0,7182 1.365 € 682 €
32.000 € 1.900 € 0,7091 1.347 € 674 €
33.000 € 1.900 € 0,7000 1.330 € 665 €
34.000 € 1.900 € 0,6909 1.313 € 656 €
35.000 € 1.900 € 0,6818 1.295 € 648 €
36.000 € 1.900 € 0,6727 1.278 € 639 €
37.000 € 1.900 € 0,6636 1.261 € 630 €
38.000 € 1.900 € 0,6545 1.244 € 622 €
39.000 € 1.900 € 0,6455 1.226 € 613 €
40.000 € 1.900 € 0,6364 1.209 € 605 €
45.000 € 1.900 € 0,5909 1.123 € 561 €
50.000 € 1.900 € 0,5455 1.036 € 518 €
55.000 € 1.900 € 0,5000 950 € 475 €
60.000 € 1.900 € 0,4545 864 € 432 €
65.000 € 1.900 € 0,4091 777 € 389 €
70.000 € 1.900 € 0,3636 691 € 345 €
75.000 € 1.900 € 0,3182 605 € 302 €
80.000 € 1.900 € 0,2727 518 € 259 €
85.000 € 1.900 € 0,2273 432 € 216 €
90.000 € 1.900 € 0,1818 345 € 173 €
95.000 € 1.900 € 0,1364 259 € 130 €

Tabella calcolo detrazione per tre figli a carico

E' il caso di tre figli di età superiore a 21 anni a carico del contribuente, quindi tre figli che ha un reddito inferiore a 4.000 euro nell'anno d'imposta.

Ecco il calcolo della detrazione effettiva e la ripartizione tra genitori:

Reddito Detrazione teorica Quoziente di riduzione Detrazione effettiva spettante di cui 50% per ogni coniuge
5.000 € 2.850 € 0,9600 2.736 € 1.368 €
6.000 € 2.850 € 0,9520 2.713 € 1.357 €
7.000 € 2.850 € 0,9440 2.690 € 1.345 €
8.000 € 2.850 € 0,9360 2.668 € 1.334 €
9.000 € 2.850 € 0,9280 2.645 € 1.322 €
10.000 € 2.850 € 0,9200 2.622 € 1.311 €
11.000 € 2.850 € 0,9120 2.599 € 1.300 €
12.000 € 2.850 € 0,9040 2.576 € 1.288 €
13.000 € 2.850 € 0,8960 2.554 € 1.277 €
14.000 € 2.850 € 0,8880 2.531 € 1.265 €
15.000 € 2.850 € 0,8800 2.508 € 1.254 €
16.000 € 2.850 € 0,8720 2.485 € 1.243 €
17.000 € 2.850 € 0,8640 2.462 € 1.231 €
18.000 € 2.850 € 0,8560 2.440 € 1.220 €
19.000 € 2.850 € 0,8480 2.417 € 1.208 €
20.000 € 2.850 € 0,8400 2.394 € 1.197 €
21.000 € 2.850 € 0,8320 2.371 € 1.186 €
22.000 € 2.850 € 0,8240 2.348 € 1.174 €
23.000 € 2.850 € 0,8160 2.326 € 1.163 €
24.000 € 2.850 € 0,8080 2.303 € 1.151 €
25.000 € 2.850 € 0,8000 2.280 € 1.140 €
26.000 € 2.850 € 0,7920 2.257 € 1.129 €
27.000 € 2.850 € 0,7840 2.234 € 1.117 €
28.000 € 2.850 € 0,7760 2.212 € 1.106 €
29.000 € 2.850 € 0,7680 2.189 € 1.094 €
30.000 € 2.850 € 0,7600 2.166 € 1.083 €
31.000 € 2.850 € 0,7520 2.143 € 1.072 €
32.000 € 2.850 € 0,7440 2.120 € 1.060 €
33.000 € 2.850 € 0,7360 2.098 € 1.049 €
34.000 € 2.850 € 0,7280 2.075 € 1.037 €
35.000 € 2.850 € 0,7200 2.052 € 1.026 €
36.000 € 2.850 € 0,7120 2.029 € 1.015 €
37.000 € 2.850 € 0,7040 2.006 € 1.003 €
38.000 € 2.850 € 0,6960 1.984 € 992 €
39.000 € 2.850 € 0,6880 1.961 € 980 €
40.000 € 2.850 € 0,6800 1.938 € 969 €
45.000 € 2.850 € 0,6400 1.824 € 912 €
50.000 € 2.850 € 0,6000 1.710 € 855 €
55.000 € 2.850 € 0,5600 1.596 € 798 €
60.000 € 2.850 € 0,5200 1.482 € 741 €
65.000 € 2.850 € 0,4800 1.368 € 684 €
70.000 € 2.850 € 0,4400 1.254 € 627 €
75.000 € 2.850 € 0,4000 1.140 € 570 €
80.000 € 2.850 € 0,3600 1.026 € 513 €
85.000 € 2.850 € 0,3200 912 € 456 €
90.000 € 2.850 € 0,2800 798 € 399 €
95.000 € 2.850 € 0,2400 684 € 342 €

Ripartizione tra genitori della detrazione per figli a carico

L'art. 12 del TUIR in merito alla detrazione per figli a carico stabilisce che "La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

Detrazione al 50% ad entrambi o 100% al coniuge col reddito più alto

Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati, quindi i criteri di ripartizione della la detrazione per figli a carico sono due:

  • il primo criterio è quello di ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ciascuno;
  • Il secondo criterio è un accordo tra i genitori per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

La detrazione teorica e la ripartizione del 50%. Chiarito che la detrazione teorica può essere ripartita al 50%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ripartizione può essere effettuata anche sul risultato finale della detrazione calcolata, applicando le formule previste dal TUIR, in relazione al reddito di ciascun coniuge.

La forma dell’accordo per la detrazione al coniuge col reddito più alto. La circolare n. 15/E ha precisato che non è richiesta alcuna particolare forma. Però in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, quindi di una sede dell’Agenzia delle Entrate, i genitori devono però fornire la prova dell’accordo in base al quale hanno usufruito della detrazione nella misura convenuta, ossia in favore del coniuge col reddito più alto.

Detrazione per figli a carico e incapienza di un genitore

Di norma è quindi il 50% a testa, ma è possibile derogare in favore del coniuge col reddito più alto, con un accordo tra i genitori. Questa deroga in favore del coniuge col reddito più alto è stata introdotta nell’art. 12 del TUIR, per evitare i casi di incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori.

Cioè il caso in cui il genitore destinatario del 50% della detrazione non debba pagare una imposta Irpef tale da poter fruire della detrazione.

Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico.

È possibile, tuttavia, dar corso all’accordo tra i genitori anche in assenza di tale condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

Ricordiamo che le detrazioni fiscali abbattono l’imposta lorda da pagare, ma se l’imposta calcolata è più bassa della detrazione per figli a carico spettante, allora si verifica il caso dell’incapienza. E la conseguente perdita della detrazione. In questo caso, invece, il legislatore consente di trasferire al proprio coniuge il 50% della detrazione per figli a carico, al fine di consentire un risparmio d’imposta al proprio coniuge, e quindi al nucleo familiare.

Ripartizione della detrazione su tutti i figli. Inoltre è stato chiarito, dalla circolare ministeriale 20/E del 13 maggio 2011, che l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori e solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori la detrazione può essere applicata in misura diversa.

Detrazione in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro

Sempre l'art. 12 del TUIR stabilisce che "In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo".

Quindi se il contribuente è un lavoratore che la moglie e figli a carico, avrà diritto per intero alla detrazione per moglie a carico ed al 100% della detrazione per figli a carico (sempre over 21 anni, perché se hanno meno di 21 anni spetta l'assegno unico e universale per figli a carico).

Analogamente, se il contribuente è una lavoratrice che il marito e figli a carico, avrà diritto per intero alla detrazione per marito a carico ed al 100% della detrazione per figli a carico (sempre over 21 anni, perché se hanno meno di 21 anni spetta l'assegno unico e universale per figli a carico).

Genitori entrambi incapienti: cosa succede alle detrazioni per figli a carico

La disciplina relativa alla detrazione fiscale per figli a carico destinata al genitore con reddito più elevato, con dovere di versamento del pari importo all’altro genitore, si applica anche nell’ipotesi in cui il genitore che teoricamente dovrebbe fruire della detrazione, pur avendo il reddito più elevato rispetto all’altro genitore, non possa effettivamente fruire della detrazione in quanto già è in possesso di agevolazioni fiscali diverse (ad esempio altre detrazioni, come quelle per lavoro dipendente) o oneri deducibili tali da azzerare già la sua imposta lorda calcolata sul reddito. Lo ha chiarito la Circolare Ministeriale n. 34/E del 2008.

Detrazione in caso di mancanza di un genitore o mancato riconoscimento dei figli

L'art. 12 del TUIR stabilisce anche che "Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)". Che sarebbero le detrazioni per coniuge a carico.

Per “primo figlio” si deve intendere quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico.

Ai fini della verifica della convenienza occorre confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al figlio. In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.

Quindi di fatto il primo figlio a carico viene equiparato, ai fini fiscali, al coniuge mancante, ottenendo la detrazione per coniuge a carico in luogo di quella per figli a carico, che spetta però agli altri figli. In presenza di più figli, però, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.

E’ bene ora precisare cosa significa in materia fiscale, ed in questo caso, il primo figlio ed il requisito della convivenza: si intende quello con età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Per verificare la convivenza va confrontata la detrazione spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al primo figlio.

La detrazione per figli a carico in caso di separazione

Sempre l'art. 12 del TUIR dopo aver chiarito i criteri di ripartizione della detrazione per figli a carico per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, stabilisce anche i criteri di ripartizione dei coniugi che sono separati.

Detrazione per figli a carico in caso di genitore affidatario

L'art. 12 del TUIR stabilisce che: "In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

L’eventuale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Detrazione per figli a carico in caso di affidamento congiunto o condiviso

L'art. 12 del TUIR stabilisce che: "Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

Anche in questo caso l’accordo può avere il contenuto di attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Sempre l'art. 12 del TUIR stabilisce che: "Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa".

L’importo da riversare all’altro genitore. Pertanto, sempre salvo diverso accordo, il genitore che fruisce per intero della detrazione fiscale deve riversare all’altro un importo. Che è pari al 50% della detrazione ovvero anche al 100% della detrazione, se il coniuge è affidatario (e quindi ha diritto pieno alla detrazione per i figli a carico che gli sono stati affidati).

La comunicazione e l’intesa tra i due genitori sull’incapienza. Va chiarito che la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro genitore (affidatario o con affidamento congiunto), determinando secondo quanto previsto da parte del TUIR un importo da riversare da parte dell’altro genitore, corrispondente alla detrazione a cui si rinuncia, non opera in maniera automatica ma va comunicata all’altro genitore.

La situazione creata tra le due parti relativa alla fruizione della detrazione fiscale per figli a carico presuppone che i due genitori trovino un accordo su come fruire delle detrazioni, dell’agevolazione fiscale. Le ipotesi sostanzialmente sono due: ripartizione del 50% ad entrambi, oppure rinuncia del genitore che ne ha diritto, detrazione che viene fruita dall’altro al 100% ed obbligo di riversare all’altro genitore rinunciatario l’importo corrispondente alla detrazione spettante.

Va chiarito che tale intesa tra i due coniugi sulla detrazione fiscale per i figli a carico tuttavia non è obbligatoria e può essere necessaria solo se un genitore, non avendo la possibilità di fruire della detrazione, comunichi all’altro la sua incapienza per limiti relativi all’imposta dovuta e quindi la volontà di attribuire all’altro la detrazione, avendo in cambio l’importo di pari importo, come previsto dal TUIR. In sostanza, l’accordo è necessario, se una delle parti richiede e comunica all’altra di non fruire della detrazione per incapienza, e l’altra parte, anch’essa incapiente, decide di rispondere e comunicare di non poter fruire della detrazione.

Il riferimento normativo alla impossibilità di “usufruire della detrazione per limite di reddito” si ricollega all’ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio riconosciuto per i figli a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d’imposta, a causa di una imposta insufficiente.

L’oggetto dell’accordo sulle detrazioni per figli a carico. Va comunque chiarito ancora che l’oggetto dell’accordo può essere il 50% o il 100% della detrazione spettante nei vari casi, non possono essere stabilite altre percentuali sulla base della convenienza economica, ma bisogna solo rispettare quanto previsto dalla legge, dall’art. 12 del TUIR.

Per quanto riguarda la forma dell’accordo tra le parti, la circolare ministeriale n. 15/E del 2007 ha chiarito che non è richiesta alcuna particolare forma. Però, anche in questo caso, in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, quindi di una sede dell’Agenzia delle Entrate, i genitori devono però fornire la prova dell’accordo in base al quale hanno usufruito della detrazione nella misura convenuta, ossia in favore del coniuge col reddito più alto.

Cosa succede se c’è una ripartizione sbagliata delle detrazioni per figli a carico. Può capitare, e capita soprattutto quando per effetto della separazione ci sono litigi tra le parti, che i genitori usufruiscano delle detrazioni per figli a carico in misura superiore a quella che sarebbe loro consentito. La circolare ministeriale n. 15/E del 2007 precisa che in sede di liquidazione, la detrazione sarà riconosciuta ai due genitori nella misura legale del 50 per cento, presupponendosi, salvo prova contraria fornita dagli interessati, l’assenza dell’accordo.

I modelli di dichiarazione dei redditi saranno predisposti al fine di consentire un adeguato controllo mediante la verifica dei dati relativi all’altro genitore anche risultanti dalle certificazioni presentate dai sostituti d’imposta, con riferimento ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Resta ferma la possibilità da parte dei genitori di fornire la prova dell’accordo e usufruire della detrazione nella misura convenuta, in caso di richiesta da parte dell’amministrazione in sede di controllo.

E’ ovvio che l’accordo tra genitori, anche non separati o non coniugati, che deroga rispetto alla ripartizione al 50% delle detrazioni per figli a carico, presuppone che alla detrazione richiesta nella misura del 100% da parte di un genitore corrisponda la rinuncia da parte dell’altro genitore.

Detrazione per figli a carico di genitori non sposati (conviventi o non)

Si tratta dei casi, sempre più frequenti, di famiglie di fatto, con figli ed i due genitori non sposati, conviventi o non conviventi.

Anche in questo caso ai due genitori spettano le detrazioni fiscali per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR.

Si pone il problema riguardo la ripartizione non essendo né coniugi né separati.

La legge n. 54 del 2006, che disciplina le disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, prevede all’art. 4 comma 2: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.

Pertanto, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare Ministeriale n. 15/E del 2007, nei casi di figli di genitori non coniugati, per le detrazioni per figli a carico, si applicano le stesse disposizioni previste nei casi di genitori separati, di cui abbiamo parlato in precedenza, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i due genitori. Anche in questo caso è possibile un accordo tra le parti per attribuire la detrazione al genitore con il reddito più alto.

Quindi sostanzialmente i due genitori non sposati sono equiparati ai genitori separati. Ossia, come previsto dal TUIR, la ripartizione spetta nella misura del 50% per ogni genitore (equiparazione all’affidamento congiunto o condiviso). Nella separazione viene stabilito che in mancanza di accordo la detrazione spetta al genitore affidatario.

In questo caso non c’è una “lite” sui figli da parte dei genitori non coniugi, ma sono pur sempre valide le regole relative al raggiungimento di un accordo tra le parti per la fruizione della detrazione per figli a carico, quindi i genitori devono stabilire se restare con la detrazione per figli a carico ripartita nella misura del 50% a testa oppure affidare la fruizione del 100% della detrazione fiscale al genitore con il reddito più alto o non incapiente (ossia il genitore che non produrre un reddito tale da avere la possibilità di abbattere la propria imposta Irpef da pagare con le detrazioni fiscali, in questo caso per figli a carico).

Si tratta quindi di raggiungere una intesa tra le parti ai fini della fruizione migliore delle detrazioni per figli a carico, onde evitare che per incapienza venga persa l’agevolazione fiscale. Nel caso di liti tra le parti, anche per i coniugi non sposati, valgono le regole relative ai casi di separazione, quindi le modalità relative all’incapienza e l’accordo. Per maggiori informazioni vediamo le detrazioni fiscali per figli a carico in caso di separazione.

Chi sono considerati familiari fiscalmente a carico?

Le domande che frequentemente interessano i contribuenti sono le seguenti: quali sono i requisiti per le detrazioni per coniugi a carico o figli a carico? O la moglie disoccupata a carico del marito o il marito disoccupato a carico della moglie, quanto spetta in busta paga? Oppure, quando un figlio è carico? Per essere fiscalmente a carico, quali sono i requisiti?

Vediamo quindi prima di tutto chi sono i familiari interessati dalla normativa sulle detrazioni e poi come il familiare acquisisce lo status di familiare a carico per il diritto alle detrazioni del lavoratore richiedente.

Quali sono i familiari ai sensi dell'art. 433 del codice civile

L'articolo 12 del TUIR riconosce le detrazioni per familiari a carico nei confronti del coniuge, dei figli e "per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli".

L’art. 12 del TUIR che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia prevede, come abbiamo visto e che rielenchiamo, le seguenti detrazioni:

  • Detrazioni per coniuge a carico;
  • Detrazioni per figli a carico;
  • Detrazioni per altri familiari a carico.

I familiari fiscalmente a carico sono quelli indicati nell’art. 433 del codice civile ossia i seguenti soggetti:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli compresi quelli naturali riconosciuti;
  • i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
  • i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Questi sono quindi i familiari che sono inclusi nella normativa sulle detrazioni

Status di familiare a carico: reddito non superiore a 2.840,51 euro elevato a 4.000 euro per figli under 24 anni

Tutte queste detrazioni elencate e previste dall'art. 12 del TUIR – "Detrazioni per carichi di famiglia" spettano solo ed esclusivamente se il familiare è nella condizione di essere a carico.

Quindi è necessario calcolare bene il reddito dei familiari interessati.

L'art. 12 comma 2 del TUIR contiene i limiti di reddito per lo status di familiare a carico.

In particolare il comma 2 stabilisce che "Le detrazioni di cui al comma 1 (sarebbero le tre detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro".

Ecco i limiti di reddito per lo status di familiare a carico:

Familiare del contribuente Limite reddito per status di familiare a carico
Coniuge di qualsiasi età 2.840,51 euro
Figli di età non superiore a 24 anni 4.000,00 euro
Figli di età pari o superiore a 24 anni  2.840,51 euro
Genitori, adottanti, generi, nuore, suocero e suocera di qualsiasi età 2.840,51 euro
Fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, di qualsiasi età 2.840,51 euro

Lo status di familiare a carico è riconosciuto se nel corso dell’anno (quello d’imposta al quale si riferisce la richiesta di detrazione o al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi, modello 730 o unico), i familiari  hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo egli oneri deducibili.

Il reddito da prendere a riferimento è quello lordo, non il netto.

Vanno però tolti gli oneri deducibili come ad esempio i contributi versati, le erogazioni liberali, ecc. Nel caso di un lavoro dipendente del familiare va preso a riferimento l’imponibile fiscale Irpef indicato nel modello di Certificazione unica (ex modello CUD) ricevuto dal datore di lavoro.

L'elevazione a 4.000 euro del limite di reddito per i figli under 24 è stata prevista dall'art. 1, comma 144-bis della Legge di Bilancio 2018: “All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro». E il comma 144-ter ne rimanda l’applicazione al 2019: “La disposizione di cui al comma 144-bis acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019”.

La differenza sta nel fatto che un figlio è considerato a carico (status di familiare a carico per il diritto alle detrazioni fiscali):

  • fino al 2018 se percepisce un reddito complessivo “non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili”;
  • dal 2019 in poi se percepisce un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, se di età non superiore a 24 anni. In caso contrario, ossia di figlio di età superiore a 24 anni, il limite di reddito per il diritto alle detrazioni fiscali resta 2.840,51 euro.

Come si calcola il reddito del familiare potenzialmente a carico

Le detrazioni fiscali per familiari a carico sono calcolate con riferimento al reddito complessivo del contribuente (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) ed i parametri di calcolo sono indicati nell’art. 12 del TUIR.

Il comma 2, come abbiamo visto, fa riferimento al "reddito complessivo…..non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili”.

Il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, va dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; quindi, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.

Il limite di reddito di 2.840,51 euro (e di 4.000 euro per i figli a carico under 24 anni) che consente di poter considerare un familiare a carico oppure no, va considerato in riferimento all’intero periodo d’imposta, ossia l’intero anno.

Non sono fiscalmente rilevanti i periodi durante l’anno nei quali è stato prodotto tale reddito.

Se al termine del periodo d’imposta il suddetto limite è stato superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente e quindi non sono legittimamente riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico. E questo neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di un reddito.

Esempio. Se un padre è intenzionato a chiedere, nel modello 730 da presentarsi a metà anno ma che riguarda l'anno precedente, le detrazioni per figlio a carico, ma il proprio figlio, pur non avendo lavorato per tutto l'anno precedente ma fino ad agosto, ha avuto nei mesi da settembre a dicembre dell'anno precedente un contratto a termine di quattro mesi per un incasso di 5.000 euro di imponibile Irpef, come da modello di Certificazione Unica ricevuto dal figlio dal suo datore di lavoro, la detrazione fiscale per figlio a carico non spetta, essendo stato superato dal figlio, nell’arco del periodo d’imposta (anno precedente), il reddito di 4.000 euro che consente di ottenere lo status di familiare a carico.

Retribuzioni computate nel limite di reddito di 2.840,51 euro. Sono da computare nel calcolo, ai fini dell’individuazione del reddito complessivo entro 2.840,51 euro, anche i seguenti elementi retributivi:

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si tratta dei vecchi e nuovi contribuenti minimi;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva sulle nuove attività produttive;
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;
  • la quota esente prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti residenti in Italia (cosiddetti lavoratori frontalieri);
  • le retribuzioni corrisposte da enti e organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Esclusi i redditi a tassazione separata. Tra i redditi esenti per i familiari a carico ci sono quelli da tassazione separata. Non sono da considerare nel calcolo del reddito complessivo, al fine della verifica della condizione di familiare a carico, i redditi assoggettati a tassazione separata (circolare n. 55/e del 20 giugno 2002).

Assegno di reversibilità e detrazioni per familiari a carico. Un contribuente titolare di assegno di reversibilità può fruire delle detrazioni per il figlio e la nuora a carico se ciascuno di questi non percepisce redditi superiori a 2.840,51 euro. Il requisito della convivenza è però necessario soltanto per la nuora e non per il figlio. 

Reddito del familiare a carico: nel computo solo l’abitazione principale

Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, nel calcolare il reddito del familiare a carico (che deve essere inferiore a 2.840,51 euro annui) il contribuente deve tener conto del reddito da fabbricati posseduti dal familiare a titolo di abitazione principale (prima casa), ma non dei redditi da immobili assoggettati ad Imu (seconda casa). Si tratta dell’effetto sostitutivo dell’IMU, vediamo in cosa consiste.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 7 luglio 2015 in materia di 730 precompilato ha risposto ad un quesito riguardante il rapporto tra l’IMU, l’abitazione principale ed il reddito dei familiari a carico. Più precisamente è da considerare nel calcolo del reddito di un familiare, per accertare se è a carico fiscalmente oppure no, solo il reddito da abitazione principale e non gli altri redditi da fabbricati, in quanto già assoggettati ad IMU.

Determinazione del reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati all’IMU. Il quesito nel quale è stato precisato questo aspetto importante nella valutazione della possibilità da parte del contribuente di inserire nella propria dichiarazione dei redditi un familiare a carico è il seguente: “L’Agenzia può confermare che nel reddito complessivo del familiare, che non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico, non è da computare la rendita catastale riferita all’abitazione principale e sue pertinenze (come pure di eventuali altri immobili non locati e situati in comuni diversi da quello in cui si trova l’abitazione principale da questi posseduti), dato l’effetto sostitutivo Imu (circolare 5/E/2013)?

La risposta del Fisco:

“L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dispone che l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non affittati o locati soggetti ad Imu”. Pertanto sugli immobili per i quali si paga l’IMU non è dovuta l’Irpef e quindi il reddito di quel fabbricato non considerato nel calcolo del proprio reddito imponibile fiscale.

Continua la risposta dell’Agenzia delle Entrate: “L’effetto sostitutivo dell’Imu, meglio definito dalla circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013, con la conseguente esclusione dalla base imponibile Irpef, incide, quindi, anche sulla determinazione del reddito complessivo del familiare, che non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico.

Di conseguenza, il reddito complessivo di quest’ultimo deve essere calcolato senza tener conto della rendita catastale relativa agli immobili da questi posseduti e non locati qualora gli stessi siano soggetti ad Imu (e siano situati in un comune diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale).

Diversamente, il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, in quanto immobili per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2014, va computato ai fini del calcolo del reddito complessivo del familiare. In quest’ultimo caso, tuttavia, ai fini della tassazione Irpef, spetta una deduzione dal reddito pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, comma 3-bis, del Tuir).

Infine, qualora l’immobile adibito ad abitazione principale sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), l’Imu continua ad essere dovuta e, quindi, il relativo reddito non confluisce nel reddito complessivo del familiare in virtù dell’effetto sostitutivo dell’Imu”.

Documentazione da presentare per le detrazioni

Per aver diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, il contribuente interessato all’agevolazione fiscale deve produrre una richiesta. Il contribuente non è legittimato a fruire della detrazione d’imposta per la sola presenza del familiare nello stato di famiglia, ma è necessario un requisito reddituale del familiare oggetto di richiesta. La richiesta da fare al datore di lavoro è presentare il modello detrazioni.

Chiarito quali sono i familiari che possono essere fiscalmente a carico e chiarito quali redditi sono considerati ai fini del limite di 2.840,51 euro, è importante chiarire in che modo il contribuente, richiedente la detrazione fiscale per carichi di famiglia, deve attestare il loro status di familiare a carico ed effettuare la richiesta di detrazioni fiscali per figli a carico, o coniuge a carico o per altri familiari a carico.

Il modulo detrazioni al datore di lavoro. Va subito precisato che l’attestazione è sotto la responsabilità del contribuente richiedente. Essa nel caso di lavoratori dipendenti può essere fatta al datore di lavoro sostituto d’imposta, attraverso la presentazione del modulo detrazioni firmato. Con questa richiesta al datore di lavoro, il lavoratore dipendente contribuente, su propria responsabilità, dichiara che il familiare non ha un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro e quindi possiede lo status di familiare a carico.

Sulla base di questa dichiarazione il datore di lavoro attribuisce la detrazione fiscale richiesta, nelle buste paga e mensilmente. La detrazione fiscale può essere quella per figli a carico, per coniuge a carico e per altri familiari. Il modulo detrazioni presentato va ripresentato successivamente solo se sono cambiate le condizioni familiari (ad esempio il figlio ha trovato lavoro e supera il reddito di 2.840,51 euro).

La richiesta di detrazioni nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico PF). Nel caso in cui nelle buste paga il datore di lavoro ha correttamente calcolato le detrazioni per tutto l’anno ma, a seguito del superamento del reddito nell’anno, il familiare considerato a carico per tutto l’anno in realtà non aveva diritto alla detrazione fiscale, il ricalcolo del proprio reddito senza le detrazioni fiscali va effettuato in sede di presentazione dei redditi, modello 730 o modello Unico. In sostanza se si ha avuto diritto ad un ammontare annuo di detrazioni fiscali per il familiare, si è fiscalmente obbligati alla restituzione dell’agevolazione fiscale usufruita nelle buste paga.

Oltre al caso appena descritto, il contribuente, oltre alla richiesta delle detrazioni al proprio datore di lavoro, può sempre attestare e richiedere la detrazione fiscale (per figli a carico, per coniuge a carico o altri familiari), con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico PF).

Come si compila il modulo detrazioni fiscali

La prima cosa da sapere è che non vi è un modello ufficiale di richiesta delle detrazioni fiscali.

Il modulo detrazioni fiscali contiene però le indicazioni sulla tipologia di reddito posseduto dal contribuente.

In altre parole viene chiesto dal datore di lavoro, al proprio lavoratore, se possiede altri redditi, se vuole che venga applicata un'aliquota Irpef maggiore (perché ha altri redditi).

Viene chiesto poi anche di compilare i dati relativi al coniuge, ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni e gli altri familiari a carico.

La motivazione sta nel fatto che il lavoratore dipendente può, come contribuente, chiedere l'applicazione delle detrazioni in busta paga. A tal fine occorre indicare per quanti mesi il familiare è a carico e la percentuale spettante della detrazione fiscale, se il 50% o il 100%.

Detrazione per altri familiari a carico

L'articolo 12, comma 1 del TUIR alla lettera d) accoglie le detrazioni per familiari a carico diversi dal coniuge o dai figli:

"Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro".

Si tratta, come abbiamo visto dei seguenti familiari:

  • i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Può essere considerato tra gli altri familiari a carico anche il nipote nei confronti del nonno.

Può rientrare tra gli altri familiari a carico il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Può essere considerato tra gli altri familiari anche la nuora nei confronti della suocere.

Ovviamente tutte queste persone devono avere lo status di familiare a carico, ossia non possedere un reddito superiore a 2.840,51 euro.

Per quanto riguarda il calcolo, la detrazione di 750 euro (teorici) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

La formula, come negli altri casi, è quindi 750 euro per il risultato di (80.000 meno reddito complessivo) / 80.000. Anche in questo caso se il rapporto è pari a zero, ossia il contribuente possiede 80.000 euro di reddito complessivo, la detrazione non spetta. Ed anche in questo caso vanno assunte nel calcolo le quattro cifre decimali con troncamento. Nel reddito complessivo sono da considerare anche i redditi da fabbricati soggetti alla cedolare secca sulle locazioni.

I soggetti aventi diritto alla detrazioni per familiari a carico sono quelli che abbiano effettivamente sostenuto il carico familiare risultante dalla convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria. La corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova (es. l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, ecc).

Esempi di calcolo della detrazione: 750 x (80.000 – RC) : 80.000 dove RC è il reddito complessivo del contribuente.

Il comma 4 dell’articolo 12 stabilisce, inoltre, che se il rapporto è pari o minore di zero ovvero uguale a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto, se il reddito complessivo è :

  • uguale a 80.000, il rapporto è uguale a “0” e quindi non spetta alcuna detrazione;
  • maggiore di 80.000, il rapporto è inferiore a “0” e quindi non spetta alcuna detrazione;
  • uguale a “0”, il rapporto è uguale a “1” e quindi non spetta alcuna detrazione;
  • maggiore di “0” e minore di 80.000, l’importo della detrazione teorica (750 euro) deve essere moltiplicato per il risultato del rapporto, utilizzando le prime quattro cifre decimali.

Ecco la tabella con il calcolo della detrazione per altri familiari a carico:

Reddito Detrazione per altri familiari a carico
5.000,00 € 703 €
6.000,00 € 694 €
7.000,00 € 684 €
8.000,00 € 675 €
9.000,00 € 666 €
10.000,00 € 656 €
11.000,00 € 647 €
12.000,00 € 637 €
13.000,00 € 628 €
14.000,00 € 619 €
15.000,00 € 609 €
16.000,00 € 600 €
17.000,00 € 591 €
18.000,00 € 581 €
19.000,00 € 572 €
20.000,00 € 562 €
21.000,00 € 553 €
22.000,00 € 544 €
23.000,00 € 534 €
24.000,00 € 525 €
25.000,00 € 516 €
26.000,00 € 506 €
27.000,00 € 497 €
28.000,00 € 487 €
29.000,00 € 478 €
30.000,00 € 469 €
31.000,00 € 459 €
32.000,00 € 450 €
33.000,00 € 441 €
34.000,00 € 431 €
35.000,00 € 422 €
36.000,00 € 412 €
37.000,00 € 403 €
38.000,00 € 394 €
39.000,00 € 384 €
40.000,00 € 375 €
45.000,00 € 328 €
50.000,00 € 281 €
55.000,00 € 234 €
60.000,00 € 187 €
65.000,00 € 141 €
70.000,00 € 94 €
75.000,00 € 47 €
80.000,00 € 0,00 €

In presenza di più soggetti che hanno diritto alla detrazione, la norma stabilisce che la stessa deve essere ripartita “pro quota”. Si ritiene che con la locuzione “pro quota” il legislatore abbia affermato che la detrazione debba essere ripartita in misura eguale tra gli aventi diritto, intendendo gli aventi diritto i soggetti che abbiano effettivamente sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Quando spettano le detrazioni per familiari a carico

Molti contribuenti vogliono sapere il sistema di calcolo e computo dei mesi per i quali i familiari sono a carico

Il computo delle detrazioni. L’art. 12 comma 3 del TUIR stabilisce che l’importo delle detrazioni deve essere rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono rimasti a carico e competono:

  • dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

I periodi inferiori al mese sono comunque considerati per intero.

Questo vale per tutte le detrazioni.

Quindi ad esempio se un familiare è a carico dal 1 febbraio a 15 aprile, spetteranno le detrazioni da febbraio ad aprile, mesi interi.

Ripartizione delle detrazioni per familiari a carico in caso di regime forfettario

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019 ha chiarito il rapporto tra le detrazioni per figli a carico e regime forfettario, confermando che la normativa dell’art. 12 del TUIR in materia di ripartizione delle detrazioni per figli a carico si applica anche nel caso in cui uno dei due coniugi sia nel regime forfettario.

Quindi normalmente spetta la ripartizione al 50% della detrazione figli a carico, che nel caso di un coniuge con regime forfettario determina il riconoscimento del 50% della detrazione al solo genitore non in regime forfettario. Perdendo il 50% del contribuente forfettario.

L’accordo tra i due coniugi può avvenire per il riconoscimento della detrazione per figli a carico al 100% ad uno dei due genitori, ma solo ed esclusivamente in favore del genitore con il reddito complessivo più elevato, considerando anche il reddito da regime forfettario (del genitore che vi opta). Quindi la detrazione per figli a carico al 100% spetta solo nel caso in cui il genitore con il reddito complessivo ai fini Irpef (da lavoro dipendente o assimilato o autonomo non forfettario, redditi di capitale, fondiari, ecc.) abbia un reddito complessivo ai fini Irpef più elevato del genitore che ha optato per il regime forfettario.

Quindi in materia di detrazioni per figli a carico e regime forfettario abbiamo le seguenti situazioni:

  • Contribuente in regime forfettario: non spettano le detrazioni per figli a carico;
  • Contribuente in regime forfettario e coniuge con reddito complessivo ai fini Irpef più basso: spetta la detrazione per figli a carico al 50% al coniuge non forfettario. Al contribuente con regime forfettario non spetta il proprio 50%;
  • Contribuente in regime forfettario e coniuge con reddito complessivo ai fini Irpef più alto: i coniugi possono scegliere di riconoscere la detrazione per figli a carico al 100% al coniuge non forfettario.

E quest’ultimo caso è l’unico caso in cui la detrazione per figli a carico spetta in misura del 100%, mentre in tutti gli altri casi il 50% della detrazione per figli a carico viene persa dal contribuente che opta per il regime forfettario.

La normativa dell’art. 12 del TUIR in materia di ripartizioni delle detrazioni per figli a carico dice che “La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019 ha ribadito che il reddito complessivo più elevato è un elemento centrale anche in caso di ripartizione tra due coniugi con uno dei due coniugi in regime forfettario.

Regime forfettario e detrazioni figli a carico: il caso

Con l’introduzione del regime forfettario come regime di determinazione del reddito imponibile sono sorti alcuni dubbi in merito alla possibilità di godere della detrazione per familiari a carico e, quindi, anche per figli a carico per i soggetti aderenti al regime.

In particolare l’istante a chiesto all’Agenzia delle Entrate, se due genitori, di cui uno lavoratore autonomo ed uno lavoratore dipendente possono godere entrambi della detrazione per figli a carico nella misura del 50 per cento, oppure se il titolare di reddito da lavoro dipendente può usufruire dell’intera detrazione in luogo dell’altro genitore.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i vari dubbi con risoluzione 69/E del 22 luglio 2019.

Vediamo insieme come gestire al meglio la detrazione per figli a carico, in caso di reddito determinato con il regime forfettario.

Detrazione figli a carico: normativa

Partendo dal presupposto che entrambi i coniugi, genitori di uno o più figli, siano in possesso di reddito la detrazione spetta ad entrambi nella misura del 50 per cento. Tuttavia il beneficio fiscale della detrazione per figli a carico può essere trasferito completamente su uno o l’altro genitore, previo accordo tra gli stessi, tenendo conto che la detrazione “spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.

Questo vuol dire che i due genitori non possono liberamente decidere come ripartire la detrazione tra di loro, ma qualora decidano di non voler beneficiare della detrazione del 50 per cento ciascuno sui figli devono attribuire l’intera detrazione al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

La possibilità di detrarre al 100 per cento quanto spettante per i figli a carico da parte di uno solo dei genitori si verifica anche nel caso di incapienza di uno dei due genitori. Poniamo il caso in cui in famiglia lavora solo uno dei genitori, in questo caso se si applicasse la regola della detrazione al 50 per cento tra i coniugi, questi perderebbero l’altro 50 per cento per incapienza del genitore non lavoratore e quindi senza reddito.

Attraverso la previsione di accordo tra i coniugi, il legislatore evita che, a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico.

Tuttavia, l’accordo che prevede la detrazione al 100 per cento ad uno solo dei coniugi è valido anche in assenza di tale condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non fa espresso riferimento a tale incapienza, bensì solo alla situazione di maggior reddito del genitore beneficiario dell’intera detrazione.

Detrazione figli a carico e regime forfettario

Appurato che ai genitori con figli a carico spetta una detrazione pari a 950 euro per figli (aumentabile in alcuni casi stabiliti dalla legge), vediamo cosa accade se un genitore è titolare di reddito da lavoro dipendente e l’altro genitore invece di reddito prodotto in regime forfettario.

Essendo il regime forfettario un regime di determinazione del reddito che prevede solo la deduzione dei contributi previdenziali, il nucleo familiare sarà privato della detrazione per carichi di famiglia nella misura del 50 per cento (quota attribuibile al soggetto in regime forfettario) oppure il genitore titolare di reddito di lavoro dipendente potrà beneficiare della detrazione per figli a carico al 100 per cento?

Il regime forfetario è disciplinato all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Nello specifico, al comma 64 prevede che ai fini della determinazione del reddito imponibile i contribuenti aderenti al regime forfetario possono dedurre solo i contributi previdenziali.

Quindi nessun altro costo può essere portato in deduzione o detrazione dal reddito determinato in maniera forfettaria.

Seguendo questa logica il coniuge genitore, titolare di reddito proveniente da regime forfettario risulta escluso dalla detrazione per carichi di famiglia indipendentemente dall’ammontare del suo reddito.

Dov’è finita quindi la circostanza secondo la quale non si deve privare il nucleo familiare del beneficio fiscale della detrazione per carichi di famiglia?

Proprio per chiarire quest’aspetto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 69/E del 2019, in risposta ad un istante titolare di reddito di lavoro dipendente che chiedeva all’Agenzia delle Entrate di poter beneficiare della detrazione del 100 per cento per figli a carico in luogo della moglie libera professionista in regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le detrazioni per carichi di famiglia, il cui importo varia in funzione del reddito complessivo del contribuente e della composizione del nucleo familiare, si scomputano dall’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 11 del Tuir, ovvero applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le specifiche aliquote per scaglioni di reddito.

Tali detrazioni non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Inoltre, come accennato prima, il reddito imponibile nel caso di regime forfettario è determinato seguendo le regole del comma 64 articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Cioè il contribuente che aderisce al regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta.

Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Il reddito derivante dall’applicazione del regime forfettario però determina:

  • sia ai fini del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir;
  • sia ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.

L’Agenzia delle Entrate, ritiene che in materia di detrazioni per carichi di famiglia, in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, il genitore istante titolare di reddito da lavoro dipendente possa fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito derivante dal regime forfettario, percepito della moglie. Si applica quindi la regola generale secondo l’art. 12 comma 1 lettera c) del TUIR.

Il reddito prodotto dalla moglie, ricordiamo libera professionista in regime forfettario, ai sensi del comma 64 della legge n. 190 del 2014, rileverà al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

Qualora, sia più conveniente, il soggetto in regime forfettario può decidere di optare per il regime ordinario di tassazione.

Quindi, in estrema sintesi, con la risoluzione 69/E del luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che due coniugi, genitori di uno o più figli, titolari uno di reddito da lavoro autonomo in regime forfettario mentre l’altro di reddito da lavoro dipendente, devono applicare la norma della detrazione per carichi di famiglia al 50 per cento, perdendo quindi il beneficio sul reddito in regime forfettario.

Tuttavia se il reddito da lavoro dipendente risulta essere maggiore rispetto a quello da lavoro autonomo in regime forfettario, allora sul primo potranno essere applicate le detrazioni per carico di famiglia nella misura del 100 per cento.

Detrazioni per familiari residenti all'estero

Con la legge di Stabilità e il decreto milleproroghe sono state prorogate le detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, genitori, generi, nuore suoceri, ecc.), contribuenti non residenti in Italia. La detrazione fiscale può spettare sia per i residenti in uno Stato dell’Unione Europa, sia per cittadini residenti extracomunitari. Vediamo tutta la documentazione da presentare per l’agevolazione fiscale.

A partire dal periodo d’imposta 2007, i soggetti non residenti, possono usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR. Ogni anno tale possibilità è stata prorogata.

Chi sono i non residenti a cui è destinata la detrazione. L’agevolazione fiscale per familiari a carico spetta per i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, quindi stati extracomunitari.

Quali sono gli stati extracomunitari coinvolti. Il Decreto del 4 settembre 1996 contiene l’elenco degli stati con i quali  è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

L’art. 1 contiene l’elenco completo. Sono i seguenti stati: Algeria, Argentina, Australia, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Giappone, India, Indonesia, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Nuova Zelanda, Pakistan, Repubblica Slovacca, Singapore, Slovenia, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.

Quali sono i familiari a carico. Si ricorda che i familiari a carico sui quali è possibile richiedere le detrazioni fiscali, anche per i familiari a carico residenti all’estero, vista la proroga del 2013, sono quelli indicati nell’art. 433 del codice civile ossia i seguenti soggetti:

  • il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
  • i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Requisiti per la detrazione e la documentazione attestante. Per poter fruire della detrazione per familiari a carico è necessario che i soggetti non residenti in Italia dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo o superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

I requisiti per il diritto alla detrazione dei residenti in Stati UE. Per i soggetti non residenti in Italia e residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 149 del 2007, attestino mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

Il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le condizioni sono cessate; che le persone della famiglia alle quali tali detrazioni si riferiscono, e che sono all’estero in uno Stato dell’Unione Europea, non possiedano un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (di cui al suddetto articolo 12, comma 3), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;di non godere, nel paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La documentazione richiesta per la detrazione. I contribuenti non residenti che vogliono avvalersi delle detrazioni fiscali per familiari a carico, devono presentare idonea documentazione, che varia a seconda che il contribuente sia un cittadino residente in uno Stato Ue o un cittadino extracomunitario. La documentazione è individuata sempre dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007.

Documentazione che devono presentare i cittadini extracomunitari. Per i cittadini che risiedono in uno Stato al di fuori dell’Unione Europea, di cui all’elenco pubblicato in precedenza (Decreto 4 settembre 1996), secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto n. 149 del 2007 già citato, l’attestazione per ottenere l’agevolazione fiscale, può essere formata da:

  • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
  • documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Alcuni chiarimenti sulla documentazione. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate,  la modalità secondo cui l'attestazione può essere resa mediante documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio, si riferisce, di norma, ai soggetti non residenti che vivono in Italia, come ad esempio i lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni. Lo stabilisce la risoluzione ministeriale n. 6/E del 8 gennaio 2008.

Le altre modalità, invece, riguardano i soggetti non residenti che non vivono in Italia. Il rinvio alla “documentazione validamente formata dal paese d’origine”,  nell’ipotesi di soggetti di origine italiana, ad es. dei pensionati italiani o dei contrattisti italiani alle dipendenze dello  stato italiano, deve essere in realtà riferito alla documentazione validamente formata nel paese di residenza.

Qualora gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del paese di residenza del soggetto, in quanto  ad esempio il matrimonio è stato contratto  nel paese di residenza, la relativa  documentazione dovrà essere redatta seguendo le modalità previste dall’art. 2 del regolamento in esame (intendendo il paese di origine come quello di residenza).

Residenti extracomunitari, diplomatici all’estero e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La risoluzione ministeriale n. 242/E del 13 giugno 2008 ha chiarito che la possibilità di attestare le condizioni richieste dalla legge, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non può estendersi ai soggetti, anche aventi cittadinanza italiana, residenti in altri stati al di fuori dell’Unione Europea. Quindi al fine di essere ammessi a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, i cittadini italiani che lavorano presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, che risultino anagraficamente residenti all’estero, non possono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell’ipotesi in cui lo Stato di residenza sia diverso da quelli dell’UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Detrazioni per familiari a carico in caso di separazione. Il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, può documentare il coniugo attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima. Se il coniuge non è residente in Italia, la circolare ministeriale n. 8/e del 13 marzo 2009 ritiene che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’art. 1 comma 1325 della legge Finanziaria 2007, ossia da quanto previsto per i cittadini extracomunitari, già descritto con l’elenco puntato in precedenza.

Assegni alimentari e detrazioni per familiari a carico per non residenti. Nel caso di un contribuente, residente in Italia, che invia con periodicità somme, come gli assegni alimentari per il sostentamento, a propri familiari rientranti nell’art. 433 del codice civile anche se residenti all’estero, la documentazione può essere costituita dalla documentazione bancaria o postale, attestante il trasferimento degli assegni.

Detrazioni per familiari a carico fino al 2021

La riforma delle detrazioni per familiari a carico con l'introduzione dell'assegno unico e universale per figli a carico nel 2021 è stata accompagnata anche dall'abrogazione della detrazione per famiglie numerose.

Vediamo come funzionavano le detrazioni prima dell'assegno unico e universale per figli a carico

Come funzionava la detrazione per figli a carico fino al 2021

La seconda detrazione per carichi di famiglia disciplinata dall'art. 12 del TUIR è la detrazione per i figli a carico. Prima dell'introduzione dell'assegno unico e universale per figli a carico, era la detrazione che sosteneva le famiglie con figli.

Ricordiamo che il limite di reddito per figlio a carico era di 2.840,51 euro, non elevato a 4.000 euro per i figli under 24.

Per quanto riguarda la detrazione per figli a carico, essa viene indicata in misura teorica e poi per il calcolo effettivo bisogna considerare il proprio reddito complessivo. Vediamo in che modo.

Variazione delle detrazioni per figli a carico. La legge di Stabilità ha modificato, in miglioramento, le detrazioni fiscali per figli a carico spettanti dal 1 gennaio 2013 in poi. L’art. 1 comma 483 della legge n. 288 del 2012 ha infatti introdotto nuove detrazioni all’art. 12 comma 1 del TUIR per la parte c) dedicata ai figli a carico.

La detrazione per figli a carico teorica. Dall’imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo del contribuente richiedente (al netto degli oneri deducibili), si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici (da rapportare al reddito come specificato in seguito):

  • 950 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico (fino all’anno 2012 era 800 euro);
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (fino all’anno 2012 era 900 euro).

La detrazione per figli a carico era aumentata di un importo pari a:

  • 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104 del 1992 (fino all’anno 2012 l’importo era di 220 euro);
  • 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di 3 figli a carico (questo importo è lo stesso del 2012, nessun incremento).

La detrazione teorica era di 1.620 euro annui per un figlio minore di tre anni portatore di handicap e di 1.820 euro annui per un figlio minore di tre anni portatore di handicap e che sia a carico insieme ad altri tre fratelli. Passiamo ora dalla detrazione teorica a quella pratica spettante, che dipende dal reddito complessivo del contribuente richiedente la detrazione per figli a carico.

Le detrazioni per i figli a carico spettavano a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione di familiare a carico, ossia un reddito posseduto dal figlio non superiore a 2.840,51 euro.

Le maggiorazioni spettanti in ragione del numero dei figli (euro 200 ed euro 15.000) si applicano per l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggiorazione stessa.

La detrazione di cui sopra era teorica. Ora vediamo come si calcola l'importo delle detrazione per figli a carico in busta paga, tenendo conto che non esiste una formula di calcolo delle detrazioni per figli a carico, ma bisogna calcolare ogni singola detrazione in base al figlio e al reddito. Vediamo come.

La detrazione per figli a carico effettiva calcolata sul reddito. Chiarito l’ammontare delle detrazioni teoriche collegate allo stato di famiglia, alla composizione del nucleo familiare fiscalmente a carico del contribuente richiedente le detrazioni, per l’effettivo calcolo dell’ammontare della detrazione spettante per figli a carico, secondo quanto previsto dall’art. 12 del TUIR bisogna considerare il reddito posseduto dal contribuente richiedente e rapportarlo a 95.000 euro. Ossia che l’importo effettivamente spettante va calcolato col rapporto tra 95.000 euro, diminuito dal reddito posseduto dal contribuente, e 95.000 euro, e poi moltiplicato per la detrazione teorica.

L’importo base di 95.000 per il calcolo va considerato con riferimento a tutti i figli compreso il primo, va assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico e va applicato per l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggiorazione stessa (esempio nascita del secondo figlio a carico).

Nel reddito complessivo del contribuente va considerato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Presenza di più figli. L’importo di 95.000 euro, inoltre, era aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi se il lavoratore richiedente ha 3 figli, l’importo da rapportare al proprio reddito è pari a 95.000 più 30.000 euro,  quindi 125.000 euro. L’importo aggiuntivo di 15.000 euro deve essere considerato sia al numeratore che al denominatore del rapporto sopra descritto.

Se il rapporto così calcolato è pari a zero, la detrazione non spetta. Ossia non spetta a coloro che posseggono un reddito di 95.000 euro (o 110.000 euro in caso di due figli, o 125.000 euro in caso di tre figli e così via). Negli altri casi il risultato del prodotto rapportato si assume nelle prime quattro cifre decimali, ossia mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento.

Esempi: Un figlio e reddito di 20.000 euro. La detrazione spettante è pari a 950 euro teoriche, la detrazione effettivamente spettante è pari a 749,93 euro annui,  ossia a 950 euro teoriche moltiplicate per 0,7894 (troncato), che deriva dal rapporto tra (95.000-20.000)/95.000.

Esempi: 4 figli, uno con handicap e reddito di 20.000 euro.  4 figli sopra i tre anni e reddito di 25.000 euro. La detrazione teorica è pari a 950 euro per tre figli più 200 per ognuno dei 4 figli (oltre i tre figli). Il totale della detrazione teorica è di 4.600 euro annue (950 per 4 più 200 per 4). L’importo base sul quale rapportare il reddito è pari a 95.000 più 15.000 per i tre figli oltre il primo, quindi 140.000. Il calcolo della detrazione per figli a carico spettante è pari a 3.942,66 euro annui, ossia 4600 euro teoriche moltiplicate per 0,8571, che deriva dal rapporto tra (140.000-20.000)/140.000. Spetta inoltre la detrazione di 1.200 euro per famiglie numerose.

Esempi: Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui il primo maggiore di tre anni e l’altro minore di tre anni:

  • 950 per il figlio maggiore di tre anni;
  • 220 per il figlio minore di tre anni;
  • 170 x [(95.000 + 15.000) – RC] : [95.000 +15.000]. 

Esempi: Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui uno minore di tre anni e uno portatore di handicap maggiore di tre anni:

  • 950 per il figlio minore di tre anni;
  • (950 + 400) = 1350, per il figlio portatore di handicap maggiore di tre anni;
  • 2.300 x [(95.000 + 15.000) – RC] : [95.000 +15.000]

Esempi: Tre figli interamente a carico di un solo genitore di cui, due maggiori di tre anni a carico per 12 mesi e uno portatore di handicap minore di tre anni a carico per mesi 3:

  • 950 + 950 = 1900, per i due figli maggiori di tre anni;
  • (1220 + 400) : 12 x 3 = 405, per il figlio portatore di handicap minore di tre anni, a carico per tre mesi;
  • 2305 x [(95.000 + 30.000) – RC] : 95.000 +30.000.

Esempi: Quattro figli interamente a carico di un solo genitore, di cui tre maggiori di tre anni e uno minore di tre anni, nato il 23 settembre. Il figlio più grande si sposa il 16 settembre e passa a carico del proprio coniuge. Si ricorda che per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

  • (950 + 200) x 2 = 2.000, per i due figli maggiori di tre anni e a carico per tutto l’anno;
  • (950 + 200) : 12 x 9 = 750, per il figlio che si sposa il 16 settembre;
  • (1220 +200) : 12 x 4 = 367,  per il figlio che nasce il 23 settembre;
    3.117 x [(95.000 + 45.000) – RC] : [95.000 +45.000]

Viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3).

  • Esempio 1. Se un figlio a carico del padre si sposa il 19 settembre e passa carico del proprio coniuge per il restante periodo dell’anno, la detrazione teorica spetterà per i 9/12 al padre e per i 4/12 al coniuge.
  • Esempio 2. Se, ad esempio, un figlio a carico compia 3 anni il 12 maggio, la detrazione teorica dovrà essere assunta in misura pari a 5/12 di euro 1222 per i primi cinque mesi e in misura pari ai 7/12 di euro 950 per i restanti sette mesi.

 

La ripartizione della detrazione tra genitori era la stessa in vigore oggi.

Ecco gli esempi dell'Agenzia delle Entrate:

Esempio: Due figli a carico dei genitori per 12 mesi, di cui il primo maggiore di tre anni e l’altro minore di tre anni:

Reddito del padre, 35.000 euro;(950 x 50%) per il figlio maggiore di tre anni;(1220 x 50%) per il figlio minore di tre anni;1085 x [110.000 – 35.000] : 110.000;1085 x 0,6818 = 739,77

Allo stesso risultato si giunge se il calcolo della percentuale viene effettuato sul risultato della formula prevista dalla norma: 2.170 x [110.000 – 35.000] : 110.000; 2.170 x 0,6818 = 1.479,51; 1.459,71 x 50% = 739,77.

reddito della madre 28.000 euro(950 x 50%) per il figlio maggiore di tre anni,(1220 x 50%) per il figlio minore di tre anni1085 x [110.000 – 28.000] : 110.0001085 x 0,7454 = 808,76

Allo stesso risultato si giunge se il calcolo della percentuale viene effettuato sul risultato della formula prevista dalla norma: 2.170 x [110.000 – 28.000] : 110.000 = 1.617,63; 1.617,63 x 50% = 808,76.

I genitori possono concordare che la detrazione spetti interamente al padre il quale potrà usufruirne per un ammontare pari a (950 + 1220) x [110.000 – 35.000] : 110.000; (950 + 1.220) x 0,6818 = 1.479,51.

Ecco alcuni esempi che erano in vigore riguardo la ripartizione delle detrazioni per figli a carico in caso di assenza del coniuge con equiparazione del primo figlio come coniuge.

Esempio 1: Genitore con tre figli maggiori di tre anni, a carico per l’intero anno, in assenza di coniuge e con un reddito presunto di 30.000.

Detrazione per il primo figlio:

950 x [(95.000 + 30.000) – 30.000] : (95.000 + 30.000) = 722;calcolo della detrazione effettiva per il coniuge: 722 + 20 = 742.

Il genitore potrà fruire della detrazione di euro 742 per il primo figlio e della detrazione di euro 144 per gli altri due figli. Tale ultimo importo si ricava mediante il seguente calcolo: (2 x 950) x [(95.000 + 30.000) – 30.000] : (95.000 + 30.000); 1900 x 0,7600 = 1444,00.

Esempio 2: Genitore con tre figli maggiori di tre anni a carico per l’intero anno, di cui il maggiore portatore di handicap, in assenza di coniuge e un reddito presunto di 30.000.

calcolo della detrazione per il primo figlio: 1350 x [(95.000 + 30.000) – 30.000] : (95.000 + 30.000); 1350 x 0,7600 = 1026;calcolo della detrazione effettiva per il coniuge:  722 + 20 = 742

Il genitore potrà fruire della detrazione di euro 1026 per il primo figlio e della detrazione di euro 1444 per gli altri figli.

Come funzionava la detrazione per famiglie numerose fino al 2021

Il Fisco concedeva fino al 2021 delle ulteriori agevolazioni fiscali per le famiglie numerose, cioè le famiglie con almeno quattro figli a carico. Questa ulteriore detrazione era sempre prevista dall'art. 12 del TUIR

La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 2007) all’art. 1 comma 15 ha inserito il nuovo comma 1 bis dell’art. 12 del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi, che attribuisce una detrazione per le famiglie numerose: “In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo".(

1.200 euro all’anno. Nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano più di almeno figli a carico spetta una detrazione fiscale di importo pari a 1.200 euro. Quindi l’imposta lorda Irpef calcolata sul reddito complessivo con l’applicazione delle aliquote fiscali a scaglioni di reddito, viene ridotta di euro 1.200. Questa cifra di ulteriore detrazione va ad aggiungersi alle detrazioni per figli a carico calcolate secondo quanto previsto per i familiari a carico.

La condizione per i figli a carico. Ai fini dell’applicazione di questa detrazione è necessario che i figli a carico non solo siano almeno quattro ma che siano possessori di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2008 ha dato importanti chiarimenti relativi all’applicazione di questa ulteriore detrazioni fiscale per famiglie numerose. E precisamente ha previsto che:

  • La detrazione di 1.200 euro non spetta per ciascuno dei 4 o più figli, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario. Quindi si tratta di 1.200 euro destinati alla famiglia intera, considerata numerosa. Il bonus resta 1.200 euro anche se i figli a carico sono più di quattro;
  • La detrazione è sempre di 1.200 euro, quindi per l’intera misura, anche nel caso in cui l’esistenza di almeno quattro figli sussista solo per una parte dell’anno. Quindi l’anno in cui nasce il quarto figlio viene considerato per intero o, per meglio dire, vengono attribuite comunque 1.200 euro alla famiglia numerosa. In pratica la detrazione spettante è di 1.200, non viene rapportata ai mesi, pure se il quarto figlio nasce il 31 dicembre;
  • La detrazione di 1.200 euro è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. E spetta in misura piena indipendentemente dal reddito del beneficiario. Ne consegue che se il reddito complessivo supera il limite oltre il quale le ordinarie detrazioni per figli a carico non spettano più, la famiglia numerosa perde anche la detrazione di 1.200 euro.

Genitori separati e detrazione per famiglie numerose. Nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione di 1.200 euro spetta nella misura del 50% per genitore. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione di 1.200 euro spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Credito da ulteriore detrazione per famiglie numerose fino al 2021

Oltre ad aver introdotto il comma 1-bis, la legge finanziaria del 2008 ha modificato anche il comma 3 sempre dell’art. 12 del TUIR prevedendo il credito da ulteriore detrazione per famiglie numerose. Che è stato in vigore fino al 2021.

Qualora l’ammontare dell’ulteriore detrazione, cioè i 1.200 euro, dovesse risultare di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia dell’art. 12 del TUIR, delle detrazioni per lavoro dipendente dell’art. 13 del TUIR, delle detrazioni per oneri dell’art. 15 del TUIR e delle detrazioni per canoni di locazione dell’art. 16 del TUIR, oltre alle altre eventuali detrazioni, deve essere riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione per famiglie numerose (1.200 euro) che non ha trovato capienza nell’imposta. Cioè pratica se l’imposta lorda calcolata prima di sottrarre la detrazione per famiglie numerose è inferiore a 1.200 euro, la differenza si trasformerà in un credito d’imposta che andrà recuperato nelle buste paga mensilmente, o in sede di conguaglio, oppure a partire dal giugno dell’anno dopo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito le modalità di erogazione del credito risultante con l’emissione di un Decreto il 31 gennaio 2008. Nel Decreto è stato stabilito che:

Dichiarazione annuale del lavoratore. Il riconoscimento del credito è ammesso a condizione che i lavoratori ogni anno dichiarino di averne diritto e attestano l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli derivanti dal possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Riconoscimento del credito da parte dei sostituti d’imposta. Il datore di lavoro deve riconoscere il credito ai lavoratori che percepiscono i redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (es. per i lavoratori a progetto) di cui agli art. 49 e 50 del TUIR.

Il credito sulle detrazioni per famiglie numerose (o per meglio dire la detrazione fiscale di 1.200 euro che genera il credito) deve essere riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, come abbiamo detto, entro il limite di in capienza di ciascun periodo di paga. Cioè deve azzerare il monte ritenute disponibile in ogni busta paga ed eventualmente sull’eccedenza deve essere utilizzato in compensazione con le ritenute dei periodi di paga successivi.

Conguaglio di fine anno. In occasione del conguaglio fiscale di fine anno o nell’occasione del conguaglio fiscale alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta datore di lavoro, ottenuta la richiesta del lavoratore, dovrà rideterminare l’importo del credito effettivamente spettante rapportando il monte ritenute disponibile alla detrazione di 1.200 euro spettante per le famiglie numerose.

E nel caso le ritenute Irpef dell’anno non siano sufficienti a coprire la detrazione fiscale, il datore di lavoro sostituto d’imposta dovrà evidenziare nel modello CU ex CUD il credito residuo spettante affinché il lavoratore possa procedere al recupero delle ulteriori somme a credito in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (a partire da giugno), tramite il modello 730 o modello Unico. Il lavoratore, in pratica, avrà diritto ai 1.200 euro sia sottoforma di detrazione fiscale che eventualmente di credito d’imposta.

Come funzionava l'assegno temporaneo per figli minori a luglio a dicembre 2021

Il Governo ha iniziato ad introdurre un assegno unico per i figli dal 2021, in attesa di approvare per il 2022 il lancio dell’assegno unico universale che sostituirà gli ANF, le detrazioni per figli a carico, l’assegno di natalità ed il premio alla nascita.

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, le famiglie italiane beneficiarie degli assegni per il nucleo familiare percepiranno una maggiorazione ANF per ogni figlio, mentre le famiglie che non hanno mai percepito gli ANF, potranno beneficiare del nuovo assegno temporaneo per i figli minori, una misura che però è in favore delle famiglie con un ISEE inferiore a 50 mila euro.

L’assegno temporaneo per figli minori 2021 spetta esclusivamente ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Si tratta, quindi, di una misura importante per tutti i lavoratori autonomi, professionisti e nuclei familiari che non percepiscono gli ANF, in quanto a loro sarà destinato l’assegno temporaneo per i figli.  E’ altresì importante, per i lavoratori dipendenti soprattutto, la misura che aumenta anche gli ANF per i lavoratori dipendenti da luglio a dicembre 2021.

Gli importi dell’assegno temporaneo per i figli minori vengono determinati nel seguente modo:

  • da 30,00 a 167,50 euro al mese ai nuclei con un figlio minore;
  • da 60,00 a 335,99 euro al mese ai nuclei con due figli minori;
  • da 120,00 a 653,40 euro al mese ai nuclei con tre figli minori;
  • da 160,00 a 871,29 euro al mese ai nuclei con quattro figli minori;
  • da 200,00 a 1.089,20 euro al mese ai nuclei con cinque figli minori.

L'assegno temporaneo per i figli minori richiede il possesso di un ISEE Minorenni non superiore a 50 mila euro.

L’importo mensile spettante si riduce progressivamente all’aumentare dell’indicatore ISEE da 7.000 a 50.000 euro.

Approfondiamo le misure approvate in via urgente e temporanea riguardo l’assegno unico dei figli 2021. Ed i requisiti.

Assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione ANF

L’assegno temporaneo per figli minori e la maggiorazione degli ANF sono le due misure temporanee approvate con il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79.

Non si tratta dell’assegno unico universale previsto dalla Legge n. 46 del 2021, ma di un primo provvedimento legislativo ponte, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in attesa della più ampia riforma dell’introduzione dell’assegno unico universale, slittata a partire dal 1 gennaio 2022.

Il Governo, con il Decreto Legge n. 79/2021, ha approvato due grandi novità per le famiglie con figli, introducendo:

l’assegno temporaneo per figli minori per chi non ha diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF);una maggiorazione degli ANF di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno unico dei figli per il 2021 è quindi, nella sostanza, l’assegno temporaneo per i figli minori per chi non ha diritto agli ANF.

Mentre per coloro che hanno già diritto agli ANF, ossia sostanzialmente i lavoratori dipendenti, potranno presentare la consueta domanda ANF a partire dal 1 luglio e percepire due prestazioni:

  • gli ANF secondo le tabelle ANF 2021-2022 pubblicate dall’Inps;
  • più la maggiorazione per ogni figlio nelle misure di 37,5 euro o 55 euro.

Chiarito questo, concentriamoci sul nuovo assegno temporaneo per i figli minori, soprattutto riguardo i requisiti.

Requisiti assegno temporaneo per i figli

L’assegno temporaneo per figli minori è una misura urgente volta a sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

La misura ha due requisiti principali. Il primo è inerente alla cittadinanza, residenza e soggiorno del richiedente ed il secondo è inerente l’intero nucleo familiare e la condizione economica familiare ai fini ISEE.

L’art. 1 del D. L. 79/2021 stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159″.

Incompatibilità con assegni familiari ANF

Analizzando quanto previsto dalla norma, la prima cosa da sottolineare è che l’assegno temporaneo per i figli minori non è assolutamente compatibile con l’assegno per il nucleo familiare (ANF).

L’assegno temporaneo per i figli minori spetta solo ai “nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare”.

Quindi, l’assegno temporaneo per i figli minori, in attesa dell’assegno unico universale dal 20221, va a colmare il vuoto in favore delle famiglie non destinatarie degli assegni familiari, almeno per il semestre luglio – dicembre 2021.

In particolare, l’assegno temporaneo per i figli minori non spetta ai lavoratori dipendenti che hanno diritto all’ANF, spetta sostanzialmente ai lavoratori autonomi. Ed ai nuclei familiari che non percepiscono agli assegni familiari. Ma occorre il possesso dei requisiti, che ora vedremo.

Necessario ISEE Minorenni fino a 50 mila euro

La seconda cosa da sottolineare è che è un assegno mensile riconosciuto al nucleo familiare, ma il possesso dei requisiti segue una doppia strada. Da un lato solo il richiedente (e non il nucleo) deve possedere tutti i requisiti, congiuntamente, sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata del beneficio. Dall’altro lato, alla famiglia viene richiesto di rientrare in appositi indicatori ISEE.

La terza cosa da evidenziare è, appunto, che il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore ISEE. E la tabella degli importi riconosciuti a titolo di assegno temporaneo per i figli pone 50 mila euro come limite ISEE.

Le famiglie oltre tale soglia, restano senza alcun riconoscimento a titolo di assegni per il nucleo familiare o assegno temporaneo per i figli minori.

Vediamo ora nel dettaglio i singoli requisiti.

Requisito di cittadinanza

Il primo requisito che deve possedere il richiedente è un requisito di cittadinanza.

L’assegno unico universale spetta agli italiani, ai cittadini comunitari, ma la prestazione spetta anche a coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno, di durata almeno semestrale.

Spetta ai titolari del diritto di soggiorno permanente. Il requisito può essere posseduto anche da un familiare del richiedente.

Requisito di assoggettamento all’Irpef

Il secondo requisito da possedere congiuntamente al primo, sempre in capo al richiedente l’assegno (e non a tutto il nucleo familiare) è quello di “essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”. L’imposta a cui si riferisce la norma è l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

In altre parole, il richiedente l’assegno temporaneo per i figli minori deve essere composto almeno da un soggetto passivo ai fini Irpef ai sensi dell’art. 2 del TUIR.

Hanno lo status di soggetto passivo ai fini Irpef le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato Italiano.

Sempre ai fini Irpef, sono considerati residenti anche le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre) sono iscritte nell’anagrafi della popolazione residente in Italia. Ciò succede al superamento dei 183 giorni di residenza in Italia nell’anno solare.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori, il requisito della residenza in Italia, come abbiamo visto, è obbligatorio.

Requisito di domicilio e residenza in Italia

Un altro dei requisiti che il richiedente l’assegno temporaneo per i figli minori deve possedere congiuntamente è quello di essere domiciliato e residente in Italia.

Quindi il richiedente non solo deve avere la residenza in Italia, e tale residenza deve comportare l’assoggettamento all’imposta Irpef, ma occorre anche il domicilio in Italia. Sempre congiuntamente agli altri requisiti.

Requisito di figlio a carico

Il richiedente l’assegno temporaneo per figli minori deve avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età.

Quando si parla di figli a carico si intende lo status di familiare a carico ai fini fiscali, in particolare ai fini Irpef.

Lo status di familiare a carico si possiede se il familiare interessato, in questo caso il figlio under 18 anni, ha un reddito complessivo ai fini Irpef, nell’anno d’imposta dal 1 gennaio al 31 dicembre, non superiore a 2.840,51 euro.

Requisito di residenza in Italia da almeno due anni

Accanto al requisito di cittadinanza, di residenza e domicilio in Italia, la norma prevede un ulteriore requisito valido per tutti i richiedenti, sia italiani che stranieri, sia comunitari che extracomunitari.

Si tratta del requisito di:

  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi,
  • ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.

Questo requisito va letto in ottica del cittadino comunitario o extracomunitario, ma anche del cittadino con nazionalità italiana che si trasferisce in Italia. Ebbene, per il diritto all’assegno temporaneo per figli minori, è necessaria la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi.

L’alternativa al requisito della residenza, è la titolarità di un contratto a tempo indeterminato o un contratto a termine di almeno 6 mesi.

Coloro che hanno un contratto a termine o un contratto a tempo indeterminato, nella loro qualità di lavoratori dipendenti posso avere diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF). In questo caso, non spetta l’assegno temporaneo per i figli minori.

Requisito della condizione economica: conta l’ISEE minorenni

Accanto ai requisiti che deve possedere il richiedente l’assegno temporaneo per i figli minori, c’è un requisito di carattere familiare: “con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.

Il richiamo dell’art. 7 del D.P.R. 159/2013 comporta che il nucleo familiare deve richiedere l’Isee Minorenni, ossia la tipologia di ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Calcolo importo assegno temporaneo per figli minori

I criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori sono previsti dall’art. 2 del Decreto Legge n. 79/2021.

Nella sostanza l’assegno unico per figli minori per il 2021 è determinato in base alla tabella di cui all’allegato 1 del decreto.

Tale tabella individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Da notare che la tabelle distingue le famiglie in due macrocategorie. I nuclei familiari fino a due figli minori in una colonna e nell’altra i nuclei familiari con almeno tre figli minori. Questo vuol dire che ai nuclei familiari con uno o due figli minori a carico, spettano gli importi della tabella di sinistra, sempre in base all’ISEE Minorenni, mentre per tre o quattro o cinque, od un numero di figli minori a carico superiore, spettano gli importi della tabella di destra dedicata ai nuclei con almeno tre figli minori, sempre in base all’ISEE Minorenni.

Gli importi vanno moltiplicati per il numero di figli. Ecco i calcoli per famiglia dell'assegno temporaneo per figli minori.

Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

L’assegno unico per i figli, ossia l’assegno temporaneo per i figli minori è riconosciuto dall’Inps nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

Domanda all’Inps entro 30 settembre 2021

L'art. 3 del Decreto Legge n. 79/2021 stabilisce le modalità di presentazione della domanda e la relativa decorrenza degli assegni.

La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Una circolare dell'Inps dettaglierà la procedura.

Decorrenza e arretrati assegno temporaneo figli

Sempre l'art. 3 del Decreto stabilisce che "Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021".

Pertanto, per le domande presentate entro il 30 settembre danno diritto agli arretrati da luglio a settembre. La misura ricordiamo è valida da luglio a dicembre 2021, in quanto dal 1 gennaio 2022 dovrebbe entrare in vigore la normativa sull'assegno unico universale.

Pagamento tramite IBAN o bonifico domiciliato

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

Ripartizione tra genitori

L'art. 3 del Decreto stabilisce che "In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore". 

Pertanto l'assegno temporaneo per i figli minori segue la regola di ripartizione delle detrazioni fiscali tra genitori.

Assegno esentasse

L'art. 3 del Decreto stabilisce che "L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Questo vuol dire che non è imponibile dal punto di vista fiscale, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef e secondo il TUIR.

Compatibilità con il reddito di cittadinanza

L'articolo 3 del Decreto stabilisce la compatibilità tra il Reddito di cittadinanza e l'assegno temporaneo per i figli minori: "Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4".

L'assegno temporaneo per i figli minori è compatibile anche "con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali".

Compatibilità con bonus bebé e bonus mamma

L'assegno temporaneo per i figli minori è compatibile, "nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 (sarebbe l'assegno unico universale dal 2022), con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

L'assegno temporaneo per figli minori è quindi compatibile con il:

  • assegno di natalità (bonus bebé) di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2,
    del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • premio alla nascita (bonus mamma domani di 800 euro), di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

E' compatibile, infine, con le detrazioni per figli a carico previste dall'art. 12, commi 1,  lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Variazione nucleo: DSU entro due mesi

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, aggiornata, è presentata entro due mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

ANF e assegno temporaneo per figli minori: casi particolari di compatibilità/incompatibilità

L’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del citato decreto.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021.

Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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