Detrazioni per lavoro dipendente 2024 – art. 13 TUIR [GUIDA]

Le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati sono previste dall’art. 13 del TUIR e spettano in caso di reddito da lavoro dipendente e assimilati. Con il D. Lgs. n. 216/2023, la normativa sulle detrazioni Irpef è stata modificata con un aumento di 75 euro per i redditi fino a 15.000 euro. Vediamo a chi spetta, come funziona, il calcolo in busta paga mensile, le formule di calcolo in base ai giorni di detrazione spettanti e reddito complessivo, la detrazione minima di 690 o 1.380 euro, il calcolo in caso di lavoro a tempo determinato, part-time, apprendistato, tirocinio, Naspi e come funziona con il trattamento integrativo (ex bonus Renzi di 80 euro).

23 Dicembre 2023
13:00
Detrazioni per lavoro dipendente 2024 – art. 13 TUIR [GUIDA]
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente e assimilati previste dal Testo unico sulle imposte sui redditi (art. 13 del D.P.R. 917/1986) consentono ai lavoratori dipendenti (ma anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinate e continuativa co.co.co. ed ai percettori di altri redditi assimilati come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi) di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito semplicemente con lo status di lavoratore dipendente.

L'ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante ai lavoratori ogni mese in busta paga viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese (compreso sabato e domenica). Pertanto le detrazioni sono superiori nei mesi di:

  • 31 giorni (gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre);
  • rispetto ai mesi di 30 giorni di calendario (aprile, giugno, settembre, novembre);
  • e di 28 giorni (febbraio), anche quando l'anno è bisestile (ossia si contano 28 giorni di detrazioni e non 29).

Per quanto riguarda gli importi mensili e annuali della detrazione per lavoro dipendente, il calcolo è stato sensibilmente modificato dalla Legge di Bilancio 2022, che ha previsto degli aumenti delle detrazioni per lavoro dipendente, per effetto della riforma fiscale collegata anche all'abolizione dell'ex bonus Renzi, alla modifica del trattamento integrativo e all'introduzione dell'assegno unico universale per i figli.

Quindi la Legge di Bilancio 2022 ha modificato in maniera importante l'articolo 13 del TUIR. E le modifiche hanno interessato anche la detrazione per redditi da pensione e per redditi da lavoro autonomo.

Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del TUIR, incrementando di 75 euro la detrazione per lavoro dipendente per i redditi fino a 15.000 euro.

Ma a chi spettano le detrazioni per lavoro dipendente? Come si calcolano? Quanti giorni di detrazioni spettano ogni mese in busta paga?

In effetti il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente ogni mese in busta paga, poi il ricalcolo nel conguaglio fiscale di fine anno, possono comportare confusione nei lavoratori, sia con indeterminato che part-time e tempo determinato. Approfondiamo tutti questi aspetti in questo speciale, partendo ovviamente dagli importi delle detrazioni previsti dalla Legge.

Sommario
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Detrazione lavoro dipendente: cosa cambia dal 2024

Detrazione lavoro dipendente: cosa cambia dal 2024

La prima cosa da sapere è che le detrazioni per lavoro dipendente sono state modificate a far data dal 1 gennaio 2024.

E' stata aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione per lavoro dipendente per coloro che hanno redditi fino a 15.000 euro.

Quindi l'aumento della detrazione per lavoro dipendente è di 75 euro annuali.

La modifica normativa è stata attuata con il D. Lgs. n. 216/2023.

Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, denominato "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi", all'art. 1 – "Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", oltre ad aver previsto al comma 1 delle nuove aliquote Irpef per l'anno 2024, al comma 2 prevede che:

"2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro".

Ecco la nuova normativa in vigore nell'anno 2024.

Detrazioni per lavoro dipendente 2024 – Art. 13, comma 1, TUIR (integrato dal comma 2, dell'art. 1, del D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023)

"1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro".

In neretto sono evidenziate le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 216/2023 per il solo anno 2024.

Detrazioni lavoro dipendente: cosa è cambiato nel 2022 al 2023

La seconda cosa da sapere è che le detrazioni per lavoro dipendente erano già state modificate a far data dal 1 gennaio 2022.

E la modifica era stata piuttosto significativa.

Il comma 2 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha sostituito le lettera a), b) e c) del comma 1 dell'art. 13 del TUIR ed ha inserito un comma 1.1 allo stesso articolo. Vediamo il nuovo articolo 13, comma 1 e comma 1.1. del TUIR in materia di detrazioni per lavoro dipendente.

Detrazioni per lavoro dipendente 2022-2023 – Art. 13, comma 1, TUIR

"1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

« a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro".

In neretto sono evidenziate le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 rispetto alla normativa in vigore precedente.

La previgente normativa detrazioni lavoro dipendente fino al 31 dicembre 2021 prevedeva le seguenti lettera a), b) e c):

a) 1.880 euro (fino al 31 dicembre 2013 era 1.840), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro".

Aumento detrazione lavoro dipendente

La prima cosa da sapere è che le detrazioni per lavoro dipendente sono aumentate in maniera sensibile dal 2022 in poi, quindi negli anni 2022 e 2023.

E dall'anno 2024 spetta un ulteriore aumento della detrazione per lavoro dipendente.

Vediamo come sono cambiate le tre fasce delle detrazioni per lavoro dipendente

Redditi fino a 15 mila euro

Per i redditi fino a 15.000 euro la detrazione per lavoro dipendente è stata di 1.880 euro nel 2022 e 2023, elevata a 1.955 euro nel 2024, con un'aumento nel 2024 di 75 euro annuali.

La norma prevede che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno.

Da notare che tale detrazione fino a 1.880 euro fino al 31 dicembre 2021 spettava per i redditi fino a 8.000 euro, quindi la modifica normativa amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro, la quale è rimasta invariata nel 2022-2023, mentre dal 2024 è elevata a 1.955 euro.

Redditi fino a 28 mila euro

Per i redditi fino a 28.000 euro, la detrazione è di 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.

La modifica normativa della Legge di Bilancio 2022 quindi estende la misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro, per la seconda soglia di reddito (superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro).

Nell'anno 2024 non vi sono state modifiche alla detrazione per lavoro dipendente per redditi da 15.000 a 28.000 euro.

Rispetto al 2021, negli anni 2022, 2023 e da 2024 in poi, è stata modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.001 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro.

Redditi fino a 50 mila euro

Per i redditi fino a 50.000 euro, la detrazione è di 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Nell'anno 2024 non vi sono state modifiche alla detrazione per lavoro dipendente per redditi da 28.000 a 50.000 euro.

Quindi la modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, valida per gli anni 2022-2023 ma anche dal 2024 in poi, riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro.

Aumento detrazione di 65 euro per i redditi da 25 mila a 35 mila euro

Ai sensi del nuovo comma 1.1 dell’articolo 13 del TUIR, in vigore già dal 2022 e valido anche dall'anno 2024, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante ai sensi del menzionato comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

Nell'anno 2024 non vi sono state modifiche all'aumento della detrazione per lavoro dipendente per redditi da 25.000 a 35.000 euro.

Ne consegue che il sostituto di imposta (datore di lavoro) riconosce l’ulteriore detrazione di 65 euro, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

Come sono aumentate le detrazioni negli ultimi anni

La Legge di Bilancio 2022 e 2024 hanno modificato in aumento le detrazioni per lavoro dipendente a partire dal 1 gennaio 2022 e poi anche dal 1 gennaio 2024. Ma non si tratta delle prime modifiche all'art. 13 del TUIR.

Le detrazioni per lavoro dipendente sono state le stesse dall'anno 2014 al 2021, pertanto non sono cambiate negli anni d'imposta dal 2014 al 2021 per effetto della varie Legge di Stabilità. Ma poi sono cambiate prima dal 2022-2023 e poi dal 2024, sempre in aumento.

L'ultima variazione della detrazione per lavoro dipendente prima delle Leggi di Bilancio 2022 e 2024 era stata introdotta dal comma 127 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 (la Legge di Stabilità 2014) e quindi a partire dall'anno d'imposta 2014 fu riconosciuto un leggero aumento, quindi anche negli anni 2014-2021, le detrazioni per lavoro dipendente sono leggermente aumentate rispetto al 2013.

Detrazione per lavoro dipendente: come riduce l'Irpef da pagare

Tutti coloro che hanno dei dubbi su come funziona la detrazione per lavoro dipendente in busta paga ogni mese, poi in sede di calcolo del conguaglio fiscale di fine anno (sempre in busta paga) e in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello 730 precompilato o modello Redditi PF), va subito precisato che la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è una concreta riduzione dell'importa Irpef a debito e quindi Irpef da pagare.

L'art. 13 del TUIR, infatti, disciplina le detrazioni fiscali, che hanno la funzione di ridurre l'imposta Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) per effetto delle agevolazioni di legge previste nel TUIR stesso.

Tra le agevolazioni fiscali, appunto, vi è soprattutto la detrazione per lavoro dipendente.

A chi spettano le detrazioni per lavoro dipendente

L'abbiamo letto nella normativa, il comma 1 del nuovo art. 13 del TUIR prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono "uno o più redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR", spetta una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno e graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.

Chiariamo, quindi, quali sono questi redditi che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente e assimilati.

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Trattasi, in particolare, dei redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, nonché dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (cfr. articolo 50, comma 1, lettera a), del TUIR);
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (cfr. articolo 50, comma 1, lettera b), del TUIR);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (cfr. articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR);
  • somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (cfr. articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR);
  • remunerazioni dei sacerdoti (cfr. articolo 50, comma 1, lettera d), del TUIR);
  • prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (Previdenza complementare cfr. articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR);
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (cfr. articolo 50, comma 1, lettera l), del TUIR).

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano a tutti i lavoratori subordinati che percepiscono i redditi appena descritti. Quindi spettano con qualsiasi formula contrattuale (indeterminato, tempo determinato, part-time, full-time, apprendistato, tirocinio o state, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.).

Detrazione lavoro dipendente e licenziamento o dimissione

Il licenziamento o la dimissione rientrano sono le modalità di conclusione di un rapporto di lavoro dipendente, ossia appongono una data di fine al contratto di lavoro. Fino a quella data al lavoratore dipendente spettano in misura piena, ed a pieni diritti, le detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per eventuali coniugi e/o figli a carico.

Nella sostanza, la detrazione fiscale per lavoro dipendente in caso di licenziamento o dimissione o cessazione del rapporto di lavoro comporta solo il calcolo delle detrazioni fiscali sulla base del reddito complessivo definitivo del lavoratore dipendente alla data della cessazione del rapporto di lavoro e il conseguente diritto ad un numero di giorni di detrazione per lavoro dipendente, nel mese di conclusione del rapporto di lavoro, pari ai giorni di detrazione spettanti dal primo giorno del mese al giorno di cessazione del rapporto di lavoro (incluso).

Esempio: se un lavoratore ha iniziato un rapporto di lavoro il 1 gennaio 2024 e viene licenziato il 20 marzo 2024, avrà diritto per il mese di marzo a 20 giorni di detrazione per lavoro dipendente. Nello stesso mese, essendo intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a ricalcolare le detrazioni per lavoro dipendente sulla base del reddito complessivo spettante per l'anno 2024.

Detrazioni lavoro dipendente: come controllarle

Il contribuente che si informa sulle detrazioni per lavoro dipendente è evidentemente interessato a capire la detrazione per lavoro dipendente a chi spetta, come funziona il calcolo, la formula, i giorni da considerare, i redditi da considerare e cosa succede in caso di contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale o contratto part-time, in caso di apprendistato, tirocinio, in caso di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.

Inoltre generalmente il lavoratore, una volta verificato il diritto alla detrazione per lavoro dipendente, è interessato a capire come funziona il calcolo della detrazione per lavoro dipendente nella busta paga mensile percepita. 

Premettendo che le detrazioni per lavoro dipendente spettano al lavoratore dipendente (quindi a tutti i lavoratori dipendenti aldilà del contratto di lavoro), e quindi non c'entrano coniugi e figli a carico, così come non c'entra la pensione, le tappe per controllare le detrazioni per lavoro dipendente sono le seguenti:

  • ricavarsi il proprio reddito complessivo (presunto e definitivo);
  • ricavarsi il periodo di lavoro considerato;
  • applicare la formula prevista dalla legge;
  • confrontare il calcolo su base annua del mese di dicembre con il calcolo su base mensile da gennaio a novembre impostato su un reddito presunto.

Coloro che intendono controllare il calcolo della detrazione per lavoro dipendente in sede di conguaglio fiscale di fine anno e nella busta paga di dicembre 2023, dovranno seguire quanto ora descriveremo ma basandosi su redditi del 2022 e redditi del 2023.

Calcolo detrazione per lavoro dipendente mensile in busta paga

Abbiamo letto sopra qual è la misura, secondo il TUIR, delle detrazioni per lavoro dipendente, anche in busta paga, per gli anni 2014-2021 e come cambiano le detrazioni per lavoro dipendente nell'anno 2022 e nell'anno 2024.

Ma per il lavoratore è importante sapere anche come si calcolano le detrazioni per lavoro dipendente in busta paga, in quanto ogni mese l’importo della detrazione per lavoro dipendente cambia in base ai giorni e reddito.

La regola principale è che la misura delle detrazione fiscale è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e al reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) in maniera inversamente proporzionale, pertanto maggiore sarà il reddito, minore sarà l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti.

Normalmente tali detrazioni, se richieste nell’apposito modello detrazioni presentato al datore di lavoro, sono calcolate ed inserite, in via presuntiva, ogni mese in busta paga, pertanto il lavoratore può usufruirne mensilmente sulla base del reddito comunicato nel modello detrazioni. In mancanza, il datore di lavoro provvede al calcolo delle detrazioni fiscali, in qualità di sostituto d'imposta, sui redditi a lui conosciuti.

Per il calcolo della detrazione per lavoro dipendente in busta paga, occorre distinguere il calcolo effettuato dal datore di lavoro sostituto d'imposta nelle buste paga da gennaio a novembre, in quanto il calcolo è effettuato su un reddito da lavoro dipendente presunto (se in alternativa il lavoratore non comunica un reddito complessivo diverso e maggiore), dal calcolo effettuato dal datore di lavoro nel mese di dicembre e in occasione del conguaglio fiscale di fine anno, che è calcolato sul reddito da lavoro dipendente definitivo.

In ogni caso il lavoratore deve sapere che la detrazione per lavoro dipendente si calcola secondo la formula dell'art. 13 del TUIR sopra descritta, ma ottenendo due dati importanti:

  • il reddito da lavoro dipendente presunto (da gennaio a novembre) o il reddito complessivo definitivo (a dicembre in sede di conguaglio);
  • e rapportando il tutto, mese dopo mese, al calcolo del numero di giorni di detrazioni fiscali per lavoro dipendente spettanti durante ogni mese.

Quale è il reddito complessivo?

Nelle buste paga da gennaio a novembre, il calcolo della detrazione fiscale per reddito da lavoro dipendente, salvo comunicazioni da parte del lavoratore con il modello detrazioni, è effettuato sulla base del reddito da lavoro dipendente imponibile fiscale dell'anno precedente.

Quindi nel caso delle buste paga dell'anno 2023, da gennaio 2023 a dicembre 2023, la detrazione fiscale per reddito da lavoro dipendente viene calcolata per le prime undici mensilità dell'anno sulla base dell'imponibile Irpef dell'anno precedente, desumibile dalla busta paga di dicembre 2021 contenente il conguaglio fiscale di fine anno. Con il conguaglio infatti viene calcolata definitivamente tutta la tassazione Irpef dell'anno tenendo conto del reddito da lavoro dipendente definitivo e del conseguente ricalcolo sia dell'imposta Irpef lorda che delle detrazioni fiscali.

Un altra modalità per ricavare il reddito complessivo, ossia il reddito da lavoro dipendente dell'anno 2022, che poi è posto a base di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente da gennaio a novembre 2022, è quello di controllare quanto dichiarato dal datore di lavoro nel modello di Certificazione unica 2023, ex CUD. Il punto 1 della parte relativa ai dati fiscali accoglie l'indicazione dell'imponibile Irpef annuale 2022, o reddito imponibile fiscale anno 2022, che è lo stesso indicato nella busta paga di dicembre 2022, se contenente il conguaglio fiscale di fine anno.

Per analogo motivo, nella busta paga di dicembre 2022 vi è il ricalcolo della tassazione e quindi l'ultimo mese di detrazione per lavoro dipendente contiene la differenza tra la detrazione per lavoro dipendente definitiva per tutto l'anno 2021 e le undici rate di detrazione fiscale trattenute durante l'anno da gennaio a novembre.

Come si calcola il reddito complessivo?

Ai fini del calcolo dell'ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante, la norma fa riferimento al reddito complessivo del contribuente che richiede le detrazioni.

Si ricorda che il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti dalla persona, al lordo degli oneri deducibili, compreso il reddito imputabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle relative pertinenze.

Si ricorda che il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, va dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; quindi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.

Calcolo giorni di detrazione lavoro dipendente

Con riferimento alla previsione del nuovo articolo 13, comma 1 già sopra descritta, in base alla quale le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare del 16/03/2007 n. 15 le circolari n. 326 del 1997 e n. 3 del 1998, relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta.

Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione. Ai fini dell'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente, l'anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.

Per quanto riguarda i giorni (gg) di detrazioni per lavoro dipendente in busta paga, bisogna considerare il numero di giorni del mese nel quale il lavoratore è stato in forza durante il mese.

Se il lavoratore ha lavorato tutto l’anno:

  • a gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre spettano 31 giorni di detrazioni,
  • a febbraio spettano 28 giorni di detrazioni per lavoro dipendente,
  • mentre ad aprile, giugno, settembre e novembre spettano 30 giorni di detrazioni.

Il totale annuo di gg di detrazioni spettanti è 365 giorni (nell’anno bisestile spettano sempre 365 giorni di detrazioni per lavoro dipendente). Ovviamente laddove i giorni di detrazioni sono 28 o 29 o 30 giorni, le detrazioni per lavoro dipendente spettanti in busta paga saranno di importo inferiore rispetto ai mesi di 31 giorni.

La detrazione annua spettante in base al reddito presunto infatti viene divisa per 365 e moltiplicata per i giorni di detrazione nel mese.

Per chi vuole entrare nel dettaglio, ecco esempi e formule calcolo detrazione lavoro dipendente.

Calcolo giorni di detrazione e Covid-19

La circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 comunica una importante precisazione: "Si fa presente che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni)".

La circolare quindi stabilisce che coloro che hanno violato l'obbligo previsto, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) riguardo al possesso della certificazione verde, per i giorni di assenza ingiustificata, non hanno diritto alla detrazione per lavoro dipendente.

Il comma 6 dell’articolo 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, modificato, a decorrere dal 25 dicembre 2021, dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 dispone che il «personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati».

I lavoratori assenti per Covid-19 sono considerati invece come assenti per malattia, nel caso abbiano presentato il certificato telematico di malattia ed hanno pieno diritto alla detrazione per lavoro dipendente.

Calcolo detrazione lavoro dipendente mensile: buste paga da gennaio a novembre

Poniamo il caso di un lavoratore dipendente che ha un reddito imponibile Irpef annuale relativo al 2023 di 19.000 euro, frutto di stipendi per quattordici mensilità. E facciamo il confronto con lo stesso lavoratore per un reddito di 19.600 euro nell'anno 2021, anno in cui la normativa era diversa.

Poniamo altresì il caso che il lavoratore con un imponibile di 19.000 euro, a gennaio percepisca 1.357,14 euro lordi come imponibile Irpef (quindi al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti in busta paga generalmente nella misura del 9,19%) e che non abbia presentato moduli detrazioni o richieste al datore di lavoro sostituto d'imposta. In questo caso, quest'ultimo calcola tutte le detrazioni dei primi undici mesi dell'anno sulla base del reddito annuale Irpef dell'anno precedente (nel caso in esempio è 19.600 euro).

La formula di calcolo della detrazione fiscale in questa fascia di reddito è quella del punto b) del comma 1 dell'art. 13 del TUIR, ossia queste due formule diverse:

  • anno 2023: b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • anno 2021: "b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;".

La detrazione per lavoro dipendente è modificata.

Pertanto il lavoratore avrà diritto a:

  • anno 2023: 2.733,83 euro di detrazione per reddito da lavoro dipendente annua. Ossia ha diritto a 1.910 euro più il 69,23% di 1.190 euro ( questo in quanto con il reddito di 19 mila euro la formale è uguale a 28.000 meno 19.000 euro = 9.000, che diviso 13.000, fa 0,6923). Si tratta di una detrazione fiscale calcolata su base annua su un reddito fiscale presunto. Il reddito fiscale anno del 2022 sarà conosciuto solo in occasione della busta paga di dicembre contenente il conguaglio fiscale di fine anno;
  • anno 2021: 1.383,90 euro di detrazione per reddito da lavoro dipendente annua. Ossia ha diritto a 978 euro più il 45% di 902 euro ( questo in quanto con il reddito di 19 mila euro la formale è uguale a 28.000 meno 19.000 euro = 9.000, che diviso 20.000, fa 0,45). Si tratta di una detrazione fiscale calcolata su base annua su un reddito fiscale presunto. Il reddito fiscale anno del 2020 sarà conosciuto solo in occasione della busta paga di dicembre contenente il conguaglio fiscale di fine anno.

A quel punto al lavoratore dipendente spetta come contribuente, sostanzialmente una cifra per giorni di rapporto di lavoro computato come detrazione per lavoro dipendente, la cifra di:

  • anno 2023: 2.733,83 euro diviso 365, ossia 7.489964euro al giorno;
  • anno 2021: 1.383,90 euro diviso 365, ossia 3.791506 euro al giorno.

A quel punto la detrazione per lavoro dipendente nella busta paga del mese di gennaio 2021 e 2022, che è di 31 giorni, sarà pari a:

  • anno 2023: 2.733,83 euro diviso 365 per 31 = 232,18 euro;
  • anno 2021: 1.383,90 diviso 365 per 31 = 117,54 euro.

La detrazione spettante nella busta paga del mese di febbraio 2022 che è di 28 giorni, sarà pari a:

  • anno 2023: 2.733,83 euro diviso 365 per 28 = 209,71 euro;
  • anno 2021: 1.383,90 euro diviso 365 per 28  = 106,16 euro.

La detrazione spettante a marzo 2021-2022, che è di 31 giorni, è uguale a gennaio, ad aprile 2021-2022 così come tutti gli altri mesi di 30 giorni è pari:

  • anno 2023: 2.733,83 euro diviso 365 per 30 = 224,70 euro;
  • anno 2021: 1.383,90 euro diviso 365 per 30 = 113,74 euro.

La particolarità è che nel mese di giugno, se arriva anche la quattordicesima, in quest'ultima il contribuente non ha diritto alla detrazione fiscale per reddito da lavoro dipendente, in quanto la detrazione già goduta nella mensilità di giugno 2020. E per questo motivo la tassazione Irpef della quattordicesima è più alta, in quanto il lavoratore paga la tassazione Irpef lorda senza alcuna detrazione.

Calcolo detrazione lavoro dipendente mensile: busta paga di dicembre con conguaglio Irpef

Anche per la tredicesima vale lo stesso discorso della quattordicesima. Al lavoratore non spetta la detrazione fiscale per lavoro dipendente, in quanto già riconosciuta nella busta paga di dicembre 2020.

Il calcolo della detrazione fiscale nella busta paga del mese di dicembre 2023 è diverso da quello delle buste paga da gennaio a novembre 2023, in quanto la busta paga di dicembre 2023 tiene conto del ricalcolo del reddito complessivo, che per i primi nove mesi dell'anno è stato effettuato secondo l'imponibile fiscale annuo del 2022 contenuto nella busta paga di dicembre 2022, in altre parole il reddito imponibile Irpef dell'anno prima.

Pertanto nella busta paga di dicembre 2023, il datore di lavoro sostituto d'imposta, calcola il reddito da lavoro dipendente del lavoratore relativo all'intero anno 2023 e poi va a ricalcolare tutta la detrazione fiscale per lavoro dipendente dell'anno e accredita in busta paga al lavoratore una detrazione per lavoro dipendente pari alla differenza tra la detrazione per lavoro dipendente annuale 2023 al netto della sommatoria delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente già accreditata al lavoratore nelle buste paga da gennaio a novembre 2022.

Nel caso in esempio, abbiamo un lavoratore che nel 2021 e nel 2023 percepisce un imponibile Irpef annuale di 19.000 euro. Questo per evidenziare la differenza di importi spettanti a titolo di detrazione per lavoro dipendente negli anni 2021 e 2023 (dopo modifiche della Legge di Bilancio 2022 che hanno sostanzialmente raddoppiato per alcuni l'importo).

Nella realtà, gli stipendi dei lavoratori si evolvono e può capitare che l'imponibile fiscale del 2023 sia superiore a quello del 2021. Pertanto nelle buste paga da gennaio a novembre il lavoratore può aver ricevuto una detrazione per lavoro dipendente su base annua calcolata su un reddito inferiore, ossia 19.000 euro, rispetto a quello risultante a dicembre.

Facciamo quindi l'esempio che il reddito effettivo è di 19.600 euro e non 19.000 euro. Questo fa scendere il diritto alla detrazione fiscale per lavoro dipendente.

Abbiamo visto che il lavoratore nell'anno anno 2023 ha avuto diritto, stante il reddito di 19.000 euro presunto a 2.733,83 euro diviso 365, ossia 7.489964euro al giorno (nell'anno 2021 era di 1.383,90 euro diviso 365, ossia 3.791506 euro al giorno). Quindi considerati i 334 giorni da gennaio a dicembre, tale lavoratore ha avuto nel 2023 come già erogati 2.501,65 euro.

Stante il reddito imponibile fiscale a dicembre 2023, a seguito di conguaglio pari a 19.600 euro e non 19.000 euro, egli avrà una detrazione per lavoro dipendente spettante in sede di conguaglio fiscale di fine anno pari a 1.910 euro più il 69,23% di 1.190 euro ( questo in quanto con il reddito di 19.600 euro la formale è uguale a 28.000 meno 19.600 euro = 8.400, che diviso 13.000, fa 0,6461), ossia un totale di 2.678,92 euro. Si tratta di una detrazione per lavoro dipendente inferiore rispetto ai 2.733,83 euro di detrazione per reddito da lavoro dipendente annua presunti applicati da gennaio a novembre.

La conseguenza è che nella busta paga di dicembre 2023 la detrazione per lavoro dipendente spettante è 2.678,92 – 2.501,65 euro (già ricevuti da gennaio a novembre) = 177,27 euro.

Pertanto, il sostituto d'imposta eroga nel mese di dicembre una detrazione fiscale pari a al calcolo di fine anno sul reddito imponibile fiscale effettivo annuale 2023 meno le undici rate di detrazione per reddito da lavoro dipendente erogate da gennaio a novembre 2023, con la conseguenza che nell'ultimo mese il contribuente percepirà una detrazione fiscale per lavoro dipendente più bassa. Se si aggiunge che l'imposta Irpef lorda del mese comprende anche la tredicesima, il lavoratore dipendente nella sua qualità di contribuente verserà una imposta Irpef alta, al netto della ridotta detrazione fiscale percepita nel mese di dicembre. Quindi in generale un conguaglio fiscale di fine anno con imposta Irpef a debito più alta.

Esempi e formule calcolo detrazione per lavoro dipendente

Vediamo ora di individuare la formula per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

Detrazione lavoro dipendente anno 2023 e 2024

Da 15.001,01 euro a 28.000 euro spetta la seguente detrazione: euro 978, aumentata del prodotto tra euro 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 20.000. Pertanto il calcolo è:

1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]

L'importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 1.910, decresce al crescere del reddito. Il comma 6 del nuovo art. 13 stabilisce che se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Gli importi fissati dalla norma di euro 1.910 ed euro 1.190 devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno.

Per esempio, in caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31 dicembre, a fronte di un reddito di euro 19.000, la detrazione spettante sarà espressa dalla seguente formula:

(1.910 : 365 x 306) + [(1.190 : 365 x 306) x (28.000 – 19.000) : 13.000];= 1601,26 + [997,64 x 0,6923] = 2.291,92.

Da 28.000,01 a 50.000 euro spetta la seguente detrazione: euro 1.910. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 50.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 22.000.

La formula da calcolare sarà la seguente:

1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)]

Il comma 6 del nuovo art. 13 stabilisce che se il risultato del rapporto indicato dalla norma è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. L'importo di euro 1.910 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Detrazione lavoro dipendente anno 2021

Da 8.000,01 euro a 28.000 euro spetta la seguente detrazione: euro 978, aumentata del prodotto tra euro 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 20.000. Pertanto il calcolo è:

978 + [902 x (28.000 – RC) : 20.000];

L'importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 978, decresce al crescere del reddito. Il comma 6 del nuovo art. 13 stabilisce che se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Gli importi fissati dalla norma di euro 978 ed euro 902 devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno.

Per esempio, in caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31 dicembre, a fronte di un reddito di euro 10.000, la detrazione spettante sarà espressa dalla seguente formula:

(978 : 365 x 306) + [(902 : 365 x 306) x (28.000 – 10.000) : 20.000];= 964,60 + [756,19 x 0,9] = 1.645,16.

Da 28.000,01 al 55.000 euro spetta la seguente detrazione: euro 978. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 27.000.

La formula da calcolare sarà la seguente:

978 x [(55.000 – RC) : 27.000];

Il comma 6 del nuovo art. 13 stabilisce che se il risultato del rapporto indicato dalla norma è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. L'importo di euro 1.338 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

La detrazione minima di 690 euro o 1.380 euro

Molti lavoratori, molti giovani apprendisti, molti tirocinanti e lavoratori precari che hanno due o più contratti di lavoro nell'anno solare tendono ad informarsi sui propri diritti alle detrazioni per lavoro dipendente, essendo difficoltoso interpretare nella propria busta paga o comunque nella Certificazione unica (CU ex modello CUD) il diritto alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e come funziona il relativo calcolo.

E' importante sapere che proprio i contratti inferiori all'anno d'imposta (si pensi a chi ha avuto un contratto a tempo determinato o anche un contratto a tempo indeterminato iniziato o finito in corso d'anno) nonché la pluralità di contratti di lavoro nell'anno (due contratti a tempo determinato, due part-time nell'anno o contemporanei, un contratto di lavoro e la Naspi, ecc.), possono creare non pochi problemi ai lavoratori in qualità di contribuenti.

Partiamo dal concetto principale. L’art. 13 co. 1 del TUIR stabilisce una detrazione minima spettante annuale:

  • 690 euro per i contratti a tempo indeterminato;
  • e 1380 euro per i contratti a tempo determinato.

Tale detrazione è ovviamente spettante per coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente su base annua pari o inferiore a 15.000 euro nell'anno 2022 e 8.000 euro nell'anno 2021.

Ciò significa che se un lavoratore ha lavorato per alcuni mesi nell’anno, può chiedere al datore di lavoro l’applicazione della detrazione minima di 1.380 euro e quindi, nella maggior parte dei casi, non pagare l’Irpef. Analogo discorso per coloro che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato negli ultimi mesi dell’anno: siccome nell’anno in corso hanno lavorato pochi mesi, possono chiedere l’applicazione della detrazione minima di 690 euro e quindi pagare un imposta Irpef inferiore oppure non pagare proprio l’Irpef.

Come richiedere la detrazione minima?

Attraverso il modulo detrazioni fiscali. In ogni caso spetta a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno. Vi deve essere comunque almeno un giorno di lavoro.

Va precisato che, secondo quando stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 2007, queste detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro 8.000 (15.000 euro dal 2022) nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ne discende che le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir.

La circolare precisa una cosa importante, che è anche in linea con il principio costituzionale contenuto nell'art. 53 della Costituzione ("Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"): Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole.

Detrazione minima e rapporti inferiori all'anno. L'Agenzia delle entrate, con circ. n. 15/E/2007, precisa gli obblighi del sostituto d'imposta in relazione ai rapporti di lavoro inferiori all'anno. In particolare, l'Agenzia delle entrate ritiene che anche le detrazioni per i redditi non superiori ad euro 8.000 (15.000 euro dal 2022), fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, debbano essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23 comma 2, lett. a), D.P.R. 600/1973. Naturalmente il percipiente potrà fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.

Indennità sostitutive Inps e detrazioni: l'Agenzia delle Entrate, con circ. n. 34/e/2008 ha precisato che le indennità sostitutive di reddito erogate dall'inps costituiscono reddito di lavoro dipendente se percepite in sostituzione di detto reddito. Poiché tali indennità sono erogate limitatamente al periodo di inattività del lavoratore e hanno, quindi, carattere temporaneo, si ritiene che, ai fini della determinazione dell'importo della detrazione minima spettante le stesse possano essere considerate come redditi inerenti a “rapporti di lavoro a tempo determinato”; conseguentemente, se il reddito complessivo non supera euro 8.000 euro (15.000 euro dal 2022) la detrazione minima spettante non potrà essere inferiore a euro 1.380.

Detrazioni produzione reddito e collaborazioni cococo: l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 58 del 18 giugno 2001 (par. 1.5) ha chiarito che ai fini del calcolo delle detrazioni fiscali per la produzione del reddito, quando si eroga il compenso al collaboratore nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione occorre avere riguardo al periodo di lavoro cui il corrispettivo si riferisce ancorché quest'ultimo ricada in un periodo di imposta precedente.

Pertanto, ipotizzando un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con inizio il 1° giugno e termine il 31 dicembre: qualora il committente eroghi il compenso nel corso dell'anno d'imposta, egli è tenuto a riconoscere le detrazioni di imposta in relazione al periodo di maturazione (ossia, 214 giorni relativi al periodo giugno-dicembre) ma nella misura vigente al momento dell'erogazione medesima; resta fermo il principio secondo cui, comunque, le detrazioni possono spettare nella misura massima di 365 giorni per ogni periodo d'imposta.

Sul punto l'agenzia delle entrate ha inoltre precisato che tra i giorni relativi ad anni precedenti per i quali spettano le detrazioni fiscali non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito, in precedenza, delle medesime detrazioni.

Detrazione minima e trattamento integrativo (ex bonus Renzi 80 euro): sceglie il contribuente

Come abbiamo già detto, secondo quanto disciplinato dalla circolare n. 15 del 2007, "Le detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro 8.000 (15.000 euro nel 2022) nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ne discende che le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole".

Dal 2014 al 2021 è stato in vigore l'ex bonus Renzi di 80 euro (960 euro annui), poi diventato di 100 euro mensili (1.200 euro annuali) nel 2023-2024, sotto il nome di trattamento integrativo.

Il trattamento integrativo è da riparametrare su base mensile in base al numero di giorni di detrazioni per lavoro dipendente.

E la normativa prevede che il trattamento integrativo spetta se, anche per un solo giorno di spettanza, che "l'imposta lorda superi la detrazione per lavoro dipendente".

Come abbiamo visto nel caso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per legge spetta il diritto ad una detrazione minima di 1.380 euro, in luogo della detrazione minima di 690 euro prevista per i contratti a tempo indeterminato.

Possono quindi capitare dei casi di contribuenti che hanno una detrazione minima che può innalzarsi a 1.380 euro in luogo di 690 euro, determinato un non superamento dell'imposta lorda sulla detrazione per lavoro dipendente, con la conseguenza di perdita del diritto al trattamento integrativo ex bonus Renzi.

Ebbene, quanto precisato dalla circolare n. 15 del 2007 (Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole"), in linea con l'art. 53 della Costituzione, consente al contribuente di scegliere tra la detrazione di 690 euro e quella 1.380 euro. Ovviamente nel caso in cui, nell'anno d'imposta considerato, il contribuente abbia avuto un contratto a tempo indeterminato (in essere o ultimato).

Quindi se il contribuente ha avuto nell'anno d'imposta un tirocinio (o stage), trasformatosi in un apprendistato o indeterminato, oppure ha avuto un contratto a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato, oppure ha avuto un periodo in Naspi seguito o preceduto da un contratto a tempo indeterminato, egli potrà scegliere, anche in ottica di diritto al bonus Renzi, la detrazione minima a lui più favorevole tra 690 e 1380 euro.

Il discorso non può essere esteso a coloro che hanno avuto due o più contratti a tempo determinato. Trattiamo ora questi casi.

Detrazioni lavoro dipendente e tempo determinato

Moltissimi lavoratori hanno avuto nell'anno d'imposta uno o più contratti di lavoro a tempo determinato. Si pone il problema, in questi casi, di determinare l'esatto ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante.

Come abbiamo ampiamente visto, nel caso di un rapporto a tempo determinato la detrazione minima spettante è di 1.380 euro, essendo previsto che nel TUIR all'art. 13, comma 1, in caso di reddito complessivo inferiore a 8.000 euro (15.000 euro dal 2022) viene ben precisato che "L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 per i rapporti a tempo determinato". E questo va considerato anche ai fini del riconoscimento del bonus Renzi, senza possibilità di optare per la detrazione minima di 690 euro, che è per i contratti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l'ammontare effettivo della detrazione per lavoro dipendente, anche e soprattutto per coloro che superano la detrazione minima di 1.380 euro, il calcolo della detrazione dipende dal numero di giorni di lavoro dipendente del rapporto a termine.

Se nel mese è avvenuto la conclusione del rapporto di lavoro (esempio contratto a tempo determinato in scadenza il 15 dicembre), al lavoratore spetteranno tanti giorni di detrazioni per lavoro dipendente per quanti giorni è stato in forza nel mese (nel caso in esempio, 15 giorni di detrazioni per lavoro dipendente).

Detrazione lavoro dipendente e part-time

In caso di contratto di lavoro part-time, la detrazione per lavoro dipendente spettante invece è sempre la stessa, ossia è di ammontare pari al full-time, solo che ovviamente sarà rapportata al minor reddito da lavoro dipendente percepito per effetto dell’orario di lavoro ridotto.

In altre parole, una persona che ha un contratto di lavoro part-time al 50% e lavora per 31 giorni in un mese, avrà diritto alla detrazione per lavoro dipendente per 31 giorni, ma essa sarà calcolata sul reddito complessivo percepito che nel caso del part-time a 20 ore settimanali è ovviamente della metà di un collega che lavora full-time, a parità di CCNL e livello di inquadramento.

In ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il contratto part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero.

Due contratti di lavoro part-time: spettano sempre 365 giorni di detrazioni. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. Quindi se il lavoratore è in possesso di due modelli Certificazione Unica (ex CUD) in quanto negli stessi mesi ha avuto due rapporti di lavoro, è bene considerare che la detrazione per lavoro dipendente spetta una sola volta e quindi va ricalcolata la tassazione, presentando la dichiarazione dei redditi, se entrambi i datori di lavoro hanno applicato la detrazione per lavoro dipendente in busta paga.

Detrazione lavoro dipendente e apprendistato

A tutti gli effetti di legge, il contratto di apprendistato (es. apprendistato professionalizzante) viene considerato un rapporto a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, con la risposta all'interpello n. 79 del 12 novembre 2009, riassume infatti tutte le tesi dottrinali e giurisprudenziali volte a ritenere il rapporto di apprendistato un contratto a tempo indeterminato.

La conseguenza di questa equiparazione del contratto di apprendistato al contratto a tempo indeterminato (ricordiamo che c'è la facoltà delle parti di recedere dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo), è che dal punto di vista fiscale sia in termini di rapporto tra detrazione per lavoro dipendente e apprendistato, tra detrazione minima e apprendisti, il rapporto di apprendistato beneficia delle stesse agevolazioni fiscali riferibili all'indeterminato. Ad esempio spetta la detrazione minima di 690 euro.

Per quanto riguarda il calcolo della detrazione fiscale per lavoro dipendente agli apprendisti, va sottolineato che agli stessi spettano le detrazioni per un numero di giorni pari ai giorni lavoratori, come tutti gli altri lavoratori qualificati.

La detrazione, come nel caso del part-time, è calcolata sulla base del reddito da lavoro dipendente ridotto che l'apprendista percepisce per effetto del sottoinquadramento contrattuale o per effetto della percezione di una percentuale ridotta della retribuzione riferibile al livello finale di destinazione al termine dell'apprendistato.

In termini di detrazioni fiscali per lavoro dipendente, quindi, nessun minor diritto spetta agli apprendisti.

Detrazione lavoro dipendente e tirocinio (stage)

Per quanto riguarda il diritto alla detrazione per lavoro dipendente dei tirocinanti o stagisti, va detto che dal punto di vista fiscale, a norma dell'art. 50 del TUIR e più precisamente della lettera c), sono considerate equiparate a reddito da lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.”.

E più precisamente le borse di studio, essendo percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, sono equiparate alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 156/e/2009). E pertanto spetta anche la detrazione minima di 1.380 euro.

Come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E/2012, anche l'indennità di partecipazione erogata agli stagisti o tirocinanti, come previsto dalla normativa regionale, è da considerarsi reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi a tale indennità saranno applicate le aliquote Irpef a scaglioni di reddito del TUIR al fine della determinazione dell'imposta lorda. Ai fini della determinazione dell'imposta netta da trattenere e versare saranno riconosciute le detrazioni di imposta per produzione del reddito (art. 13, DPR n. 917/1986 TUIR) ragguagliate alla durata del periodo di tirocinio a cui il reddito corrisposto è riferito. Potranno essere riconosciute anche le detrazioni per familiari a carico (art. 12, DPR n. 917/1986 TUIR) ove richieste dal tirocinante.

Essendo la detrazione minima di 1.380 euro, va da sé che il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) potrà essere riconosciuto allo stagista solo se l'indennità di partecipazione percepita nell'anno solare superi i 6.005 euro circa, perché in tal caso l'imposta lorda supera i 1.380 euro di detrazione minima.

Il discorso cambia se subito dopo il tirocinio, lo stagista stipula nell'anno d'imposta un contratto di apprendistato o indeterminato, che essendo appunto a tempo indeterminato, consentono la scelta della detrazione minima tra 690 e 1.380 euro, con la conseguenza di poter scegliere la più favorevole ai fini della tassazione e del bonus Renzi.

Detrazione lavoro dipendente e contratto a chiamata

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per lavoro intermittente (contratto a chiamata), l’indennità di disponibilità, in quanto somma percepita in relazione al rapporto di lavoro, è considerata reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 1 del Tuir.

INDICAZIONI PRESENTI NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 3/1998

“Le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente (compresi i trattamenti pensionistici) soggetti a tassazione, a fronte del quale è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni “a giornata” (per esempio, per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

Si ricorda che ai fini dell'attribuzione delle detrazioni, l'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili.

Si precisa, altresì, che le detrazioni competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, a esempio, le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità (per esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) e alle borse di studio. In merito a queste ultime si conferma che le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso. Infine, si ricorda che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nell'individuare il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta soltanto e che, tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni”.

Detrazione lavoro dipendente e Naspi

L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito. Quindi è un reddito assimilabile al lavoro dipendente, pertanto al lavoratore disoccupato che percepisce la Naspi, l’Inps, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI applica le ritenute Irpef e riconosce anche, se richieste nella domanda Naspi, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir).

Pertanto al lavoratore in Naspi spetta la detrazione per lavoro dipendente.

A quanto ammonta la detrazione per lavoro dipendente in Naspi? Viene calcolata considerando il periodo di Naspi come numero di giorni di detrazione spettante, considerando il reddito come un tempo determinato con applicazione della detrazione minima di 690 euro.

Modulo richiesta detrazione per lavoro dipendente

Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E/2008, il sostituto d'imposta (datore di lavoro, Inps, ecc.) dovrà riconoscere le detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR a prescindere dalla dichiarazione di richiesta di fruizione presentata dal lavoratore (ciò a differenza di quanto avviene per le detrazioni per carichi familiari) in quanto a conoscenza di tutti gli elementi per riconoscerle.

Generalmente il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, applica la detrazione per lavoro dipendente in via automatica, ma secondo il reddito presunto nell’anno.

Il lavoratore che ha interesse a comunicare un reddito complessivo annuo diverso, per evitare brutte sorprese in sede di conguaglio fiscale di fine anno, può presentare al datore di lavoro il modulo o modello detrazioni fiscali nel quale indicare il maggiore reddito sul quale intende farsi applicare la tassazione in busta paga.

Ricordiamo che in caso di reddito annuo effettivo superiore a quello presunto applicato dal datore di lavoro in busta paga, il lavoratore ha diritto ad un importo minore di detrazioni fiscali e di conseguenza, anche per il maggior reddito percepito, ha l’obbligo di pagare una maggiore imposta Irpef. Pertanto, conviene al lavoratore modificare il proprio calcolo della tassazione in busta paga, evitando così un conguaglio Irpef a debito a dicembre oppure un conguaglio fiscale a debito presentando il 730.

Detrazioni per lavoro dipendente in vigore fino al 2013

Vediamo ora le detrazioni per lavoro dipendente fino all’anno 2013, quindi le parti abrogate e valide fino al 31 dicembre 2013. La formulazione abrogata in vigore fino al 31 dicembre 2013 delle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 erano le seguenti:

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Abrogata la detrazione di cui al comma 2 dell’art. 14, che era la seguente: “La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

Vediamo ora nel dettaglio la misura delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente in vigore fino all’anno 2013 in base agli scaglioni di reddito previsti:

Se il reddito complessivo non è superiore a € 8.000, la detrazione, rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno oggetto del calcolo d’imposta, può raggiungere la cifra di € 1840 rapportata ai mesi lavorati nell’anno. Nel caso quest’ultimi siano pochi (o perché il contratto è tempo determinato oppure perché il contratto a tempo indeterminato è iniziato negli ultimi mesi dell’anno solare), il Fisco ha previsto una misura minima della detrazione effettivamente spettante, infatti quest’ultima non può essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a € 1380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Se il reddito complessivo, invece, è una cifra tra gli € 8.000 ed i € 15.000, la misura della detrazione è di € 1.338, aumentata di una ulteriore cifra che va da zero fino ad un massimo di € 502. Tale cifra ulteriore, nello specifico, si calcola moltiplicano € 502 per il rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione € 15.000 meno il proprio reddito complessivo, e la cifra di € 7.000 (es. se il reddito è € 12.000, avremo la detrazione di € 1.338 aumentata della cifra di € 215,10, risultato della moltiplicazione di € 502 per 0,42857 che è il risultato del rapporto € 15.000-€12000/€ 7.000. Detrazione totale € 1.553,10).

Se invece il reddito è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000, la detrazione di € 1.338 è ridotta proporzionalmente in base al rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione tra € 55.000 e il proprio reddito complessivo, e la cifra di  € 40.000 (es. se il reddito è € 30.000, avremo la detrazione di € 836,25 ottenuta moltiplicando € 1.338 per 0,625 risultato del rapporto  € 55.000-€30.000 / € 40.000. Detrazione totale € 836,25).

Inoltre, la detrazione calcolata, nei casi in cui il reddito complessivo è compreso tra € 23.000 ed € 28.000, è aumentata di una cifra che va dai € 10 ad € 40.

Cosa cambia, quali sono le differenze tra 2013 e 2014-2021

Il confronto tra la detrazione fiscale per lavoro dipendente fino al 2013 e la nuova formulazione delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 è facile per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro. In questi casi, sempre rapportando la detrazione al periodo di lavoro svolto nell’anno oggetto del calcolo d’imposta, c’è un aumento di 40 euro annui. In sostanza, l’Irpef lorda viene ridotta fino a tale cifra.

Resta confermata, o meglio non modificata, la disposizione che prevede una detrazione non inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a termine.

Le modifiche riguardano i redditi oltre gli 8.000 euro, che appunto interessano le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 radicalmente modificati dalla Legge di Stabilità 2014. Per effettuare un confronto calcoliamo, a titolo di esempio, la detrazione spettante in caso di un reddito di 12.000 euro, di 25.000 euro e di 40.000 euro. E verifichiamo l’ammontare della detrazione stessa nel 2014 e quanto invece era spettante nel 2013.

Calcolo detrazioni per lavoro dipendente con un reddito di 12.000 euro

Fino al 2013, quindi prima dell’entrata in vigore delle modifiche della Legge di Stabilità 2014, essendo il reddito di 12.000 euro una cifra rientrante tra gli 8.000 ed i 15.000 euro della vecchia formulazione dell’art. 13, la misura della detrazione era di 1.338 euro, aumentata di una ulteriore cifra che va da zero fino ad un massimo di € 502. Tale cifra ulteriore, nello specifico, si calcolava moltiplicano € 502 per il rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione € 15.000 meno il proprio reddito complessivo, e la cifra di € 7.000. Quindi con un reddito di 12.000 euro, avevamo una detrazione di € 1.338 aumentata della cifra di € 215,10, risultato della moltiplicazione di € 502 per 0,42857 che è il risultato del rapporto € 15.000-€12000/€ 7.000. Detrazione totale 2013: € 1.553,10.

Con la nuova formulazione (978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro), dal 1 gennaio 2014 con un reddito di 12.000 euro abbiamo una detrazione fiscale spettante pari alla cifra di 978 euro aumentata della cifra di 721,60 euro, risultato della moltiplicazione di 902 euro per 0,8 che è il risultato del rapporto €28.000-12.000 e diviso 20.000). Detrazione lavoro dipendente 2014-2021 spettante pari a € 1.699,60.

Calcolo detrazioni con un reddito di lavoro dipendente di 25.000 euro

Nel caso di un reddito di 25.000 euro, la formulazione fino al 2013 cambia. Si applicava la seguente: “c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro”. Mentre dal 2014, con un reddito di 25.000 euro resta confermata la formulazione dell’esempio di 12.000 euro quindi “978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro”.

Procedendo ai calcoli, fino al 2013, con un reddito di 25.000 euro la detrazione spettante era quindi di 1.003,50 euro, cifra ottenuta moltiplicando € 1.338 per 0,75 risultato del rapporto € 55.000 -€25.000 / € 40.000. A questa cifra vanno aggiunte le detrazioni del comma 2 poi abrogato dalla Legge di Stabilità 2014, che prevedeva un aumento di 20 euro “se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro”. Detrazione spettante 2013 pari a 1.023,50 euro.

Applicando la nuova formulazione a partire dal 2014 (e in vigore per le detrazioni per lavoro dipendente 2016 e 2017) il calcolo su un reddito di 25.000 euro è pari alla cifra di 978 euro aumentata della cifra di 108,24 euro, risultato della moltiplicazione di 902 euro per 0,12 che è il risultato del rapporto 28.000-25.000 diviso 20.000. Detrazione lavoro dipendente 2014-2021 spettante pari a 1.086,24 euro.

Calcolo detrazioni con un reddito da lavoro dipendente di 40.000 euro

Nel caso di un reddito complessivo ai fini Irpef di 40.000 euro, la formulazione fino al 2013 resta la stessa del precedente esempio su 25.000 euro. Ossia si applicava sempre la lettera “c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro”. Mentre dal 2014 per le detrazioni per lavoro dipendente per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, con un reddito di 40.000 euro, la formulazione cambia e si applica la nuova lettera “c)  978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro”.

Procedendo nuovamente ai calcoli, fino al 2013, con un reddito di 40.000 euro la detrazione spettante era quindi di 501,75 euro, cifra ottenuta moltiplicando € 1.338 per 0,375 risultato del rapporto € 55.000 -€40.000 / € 40.000. Detrazione spettante 2013 pari a 501,75 euro.

Applicando la nuova formulazione a partire dal 2014 per le detrazioni per lavoro dipendente per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, il calcolo su un reddito di 40.000 euro è pari alla cifra di 543,33 euro, risultato della moltiplicazione di 978 euro per 0,555555, che è il risultato del rapporto 55.000-40.000 diviso 27.000. Detrazione lavoro dipendente 2014-2021 spettante pari a 543,33 euro.

Art. 13 TUIR aggiornato al 2024

Art. 13 – Altre detrazioni

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.995 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro»;

1-bis. ((comma abrogato dal D. L. 5 febbraio 2020, n. 3)).

2. ((comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147)).

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

4. ((comma non più previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232))

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro».

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Art. 13 TUIR aggiornato al 2022-2023

Art. 13 – Altre detrazioni

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.995 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro»;

1-bis. ((comma abrogato dal D. L. 5 febbraio 2020, n. 3)).

2. ((comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147)).

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

4. ((comma non più previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232))

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro».

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Art. 13 TUIR aggiornato al 2021

Altre detrazioni

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a)  1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;(1)
b)  978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;(2)
c)  978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro(2).

BONUS RENZI

1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. (4)

(………… )(3).

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.783 euro (e non più 1.725 euro), se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro (e non più 470 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.880 euro (e non più 1.783 euro), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro (e non più 486 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,(1)53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

(1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 127, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 127, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 127, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; a norma dell'art. 1, comma 3, D.L. 66/2014, tale disposizione si applica per il solo periodo di imposta 2014. Per le condizioni di applicabilità, vedi i commi da 2 a 5 del medesimo art. 1, D.L. 66/2014. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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